Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50974 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50974 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME NOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle misure alternative di cui agli artt. 47 e 47 ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) – oltre a non essere consentite, in quanto costituite da mere doglianze di fatto e volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, sono manifestamente infondate e aspecifiche.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel rigettare le richieste, fa riferimento all’informativa della RAGIONE_SOCIALE di Roma RAGIONE_SOCIALE, da cui si ricava che il soggetto è irregolare sul territorio, poiché destinatario del rifiuto d rinnovo del permesso di soggiorno emesso nell’aprile del 2019, nonché all’informativa dei RAGIONE_SOCIALE di Guardavalle, che riferisce, altresì, di denunce per ricettazione, furto, lesioni aggravate, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, fatti commessi tra il 2006 e il 2019. Facendo leva sui precedenti penali, sui reati in cumulo e sulle informazioni provenienti dai RAGIONE_SOCIALE di Guardavalle, il Tribunale esclude la concedibilità dell’affidamento in prova, anche tenendo in considerazione la circostanza che il condannato non è mai comparso per riferire in merito al suo modus vivendi; e con riguardo alla misura della detenzione domiciliare, osserva che, lungi dall’essere sufficiente un domicilio idoneo, non è possibile formulare un giudizio di affidabilità del ricorrente e che, sulla base delle circostanze sopra menzionate, sussiste il rischio che il condannato commetta altri reati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.