Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7661 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7661 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Salerno udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato la richiesta di concessione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà nei confronti di NOME COGNOME, in arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., a seguito di condanna alla pena detentiva di anni tre di reclusione per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309.
Il Tribunale di sorveglianza, dato atto in parte motiva dell’inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare in ragione di un residuo di pena detentiva superiore ai due anni, ha considerato in ogni caso il condannato non meritevole di misure alternative, essendo il COGNOME soggetto proclive al delitto e di pessima condotta. Rilevato che l’instante era gravato da precedenti specifici, per i quali aveva già fruito dell’affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale ha evidenziato che questi era risultato coinvolto in un’attività di spaccio di droga presso il domicilio in costanza degli arresti domiciliari esecutivi.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando due motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b ), cod. proc. pen., in relazione all’art. 47 ter Ord. pen., avendo il Tribunale di sorveglianza ritenuto inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare sul rilievo che il condannato dovesse scontare una pena detentiva residua di anni 2 e mesi 6 di reclusione, là dove l’assistito aveva un residuo pena di anni 1, mesi 3 e giorni 7 di reclusione.
2.2 Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e) , cod. proc. pen., avendo il Tribunale di sorveglianza, con argomentazioni
contraddittorie e illogiche, fondato il diniego dell’affidamento in prova e della semilibertà sulla gravità del reato e su trasgressioni che non si sono tradotte in specifiche contestazioni criminose, nØ hanno dato adito a un aggravamento del regime domiciliare. Ha lamentato ulteriormente l’omessa valutazione del comportamento processuale collaborativo, desumibile dall’ammissione degli addebiti e dalla mancata impugnazione della sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato Ł il primo motivo di censura.
Pur avendo in parte motiva affermato l’inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare in considerazione dell’entità della pena detentiva da espiare, in realtà inferiore ai due anni (nella stessa ordinanza Ł indicato un fine pena al 16 ottobre 2026), il Tribunale di sorveglianza, come si evince dal tenore complessivo del provvedimento, ha formulato una valutazione di non meritevolezza di misure alternative, ancorata ai comportamenti del condannato e alla ricorrenza di un pericolo di recidiva attuale, riferibile a tutti i benefici richiesti, tradottasi in dispositivo nel rigetto delle istanze formulate ai sensi degli artt. 47 ter , 47 e 50 Ord. pen.
L’errore denunciato pertanto alcuna incidenza ha riverberato sul tenore della decisione finale, il cui contenuto si trae dal provvedimento nella sua interezza.
Infondato Ł anche il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente incentrato il diniego sulla prognosi negativa in ordine al finalismo rieducativo e alla prevenzione di recidive criminose, tratta dalla gravità del reato e dalla recente consumazione, dai precedenti penali specifici, dalla ricaduta nel crimine nonostante la fruizione in passato della misura alternativa dell’affidamento in prova, nonchØ dalle condotte trasgressive tenute dopo la condanna e in costanza degli arresti domiciliari esecutivi, indicative di persistenti rapporti nel settore del traffico illecito di stupefacenti: il 24 dicembre 2024, nel corso di attività di osservazione, le forze dell’ordine accertavano la presenza presso l’abitazione di NOME COGNOME di individui che, allontanandosi in fretta, lanciavano sul sedile dell’autovettura un pacchetto di sigarette contenente hashish; il 9 gennaio 2025 era fermata, mentre cercava di darsi alla fuga, una persona, vista uscire dall’abitazione del condannato, la quale era trovata in possesso di hashish che ammetteva di aver acquistato dal COGNOME.
Sebbene non risulti che alle predette trasgressioni abbia fatto seguito l’apertura di procedimenti penali, i giudici della sorveglianza, nell’esercizio legittimo del potere di valutazione delle rilevanze istruttorie, ne hanno autonomamente ponderato l’incidenza negativa sul giudizio di idoneità delle misure alternative a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, evidenziando, con argomentazioni congrue che resistono alle deduzioni difensive, la necessità di una osservazione in ambito intramurario.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 16/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME