Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50737 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50737 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NTA CIA; lette/-sapitite le conclusioni del PG àukix COGNOME cr· CODICE_FISCALE COGNOME k4 COGNOME . 5~~4; kNA.3th
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le richieste di NOME COGNOME – che deve espiare la pena residua di anni due, mesi undici e giorni diciassette di reclusione per i delitti di detenzione di arma clandestina e ricettazione – di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, in ragione della gravità dei reati, concernenti le armi, tutti commessi di recente, per i numerosi ed allarmanti precedenti, per rapine aggravate in concorso, commesse “in trasferta”, per tentato furto aggravato, spaccio di stupefacenti, e per i carichi pendenti per tre episodi di evasione, avvenuti durante la fruizione degli arresti domiciliari, in data 18.3.222, 13.10.2022, 15.10.2022. delle pessime informazioni di polizia. Il richiedente – ha osservato il Tribunale – non ha alcuna occupazione lavorativa, e ciò lascia ritenere che si sostenga con il provento degli illeciti commessi.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La difesa ha prodotto il provvedimento autorizzativo della Corte di appello e certificazione sanitaria di ricovero dal 12 al 15 ottobre 2022, che dimostrano l’insussistenza delle denunciate evasioni, ma il Tribunale ha ignorato la produzione difensiva. È poi illogico il riferimento all’assenza di attività lavorativa, dato che il ricorrente trovava agli arresti domiciliari esecutivi e nulla di rilevante è emerso dalla relazione delle Forze dell’ordine. Manca in atti la relazione UEPE e il Tribunale non ha differenziato le sue valutazioni a seconda delle misure alternative oggetto di richiesta.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale ha logicamente posto in evidenza che il ricorrente è stato raggiunto da condanne, anche recenti, per fatti molto gravi, in particolare per rapine aggravate in concorso commesse “in trasferta”, anche in territorio estero, per tentato furto aggravato, per spaccio di sostante stupefacenti, e che le informazioni di polizia dono pessime. Ha poi valorizzato l’esistenza di ben tre
carichi pendenti per condotte di evasione commesse in esecuzione di arresti domiciliari.
Su quest’ultimo punto la difesa ha dedotto di aver prodotto documentazione che attesterebbe l’inesistenza dei reati, ma per stessa affermazione difensiva ciò dovrebbe valere per i due episodi dell’ottobre 2022, restando privo di giustificazione l’episodio asseritamente commesso il 13 agosto precedente.
Il dato dell’assenza di un’occupazione lavorativa è di centrale importanza specie ai fini della concessione della più ampia misura dell’affidamento in prova e logicamente il Tribunale ne ha evidenziato l’incidenza; ha quindi aggiunto una considerazione non illogica, ossia che in assenza di un lecito reddito da lavoro e in uno con i numerosi e gravi precedenti penali si possa presumere che il ricorrente si avvalga, per le ordinarie esigenze di vita, del provento degli illeciti commessi.
È pur vero, infine, che la motivazione del diniego non ha differenziato la risposta per ciascuna delle misure alternative oggetto di richiesta, ma le considerazioni espresse hanno una tale radicalità da ben spiegare le ragioni del rigetto senza necessità di una differenziazione.
L’assenza di manifeste illogicità e, ancor più, di carenze motivazionali dell’ordinanza impugnata impone il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 31 ottobre 2023
Il cdnsigliere estensore
Il presidente