Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5046 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5046  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato le istanze volte alla concessione delle misure alternative dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare, presentate nell’interesse di NOME COGNOME, soggetto attualmente in espiazione della pena di anni tre, mesi tre e giorni otto di reclusione, inflittagli per i reati di furto e traffico di sost stupefacenti, determinata mediante provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale presso la Corte di appello di Bari del 04/01/2021. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla persistente necessità di trattamento inframurario, essenzialmente desunta dalla carenza di rivisitazione critica del vissuto criminale, nonché dal persistente pericolo di recidiva e, infine, dalla natura estremamente blanda del programma terapeutico in corso presso il Ser.D.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., per omessa notifica dell’ordinanza impugnata al difensore di fiducia (tale notifica è stata effettuata a NOME COGNOME, codice fiscale CODICE_FISCALE, presso la casella dì posta elettronica certificata paolabilotta//ordineavvocatiterni.it , piuttosto che al difensore nominato NOME COGNOME, codice fiscale CODICE_FISCALE, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata AVV_NOTAIOpaolabilotti//pec.it ).
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione e> art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale rigettato la richiesta di ammissione al beneficio dell’affidamento in prova sulla base di una valutazione difforme, rispetto al giudizio sussunto nella relazione deIRJEPE. Invero, il decidente non ha valorizzato il programma positivamente intrapreso presso il SerRAGIONE_SOCIALED di Catanzaro dal condannato; quest’ultimo, nel corso degli ultimi due anni, non è mai stato segnalato per aver interrotto il trattamento, né ha commesso alcun illecito e, infine, ha preso consapevolezza della necessità di mantenere una condotta rispettosa dei canoni della comune convivenza, al fine di adempiere agli obblighi di solidarietà e assistenza in ambito familiare. Il Tribunale poi, oltre ad aver ritenuto pregiudizievoli all’accoglimento della domanda alcuni precedenti penali
risalenti nel tempo, non ha tenuto conto del fatto che – in relazione al proc. n. 2015/4914 – è intervenuta l’assoluzione del COGNOME, con formula di rito per non aver commesso il fatto. In tal modo, il Tribunale di sorveglianza è pervenuto del tutto illegittimamente ad un giudizio negativo, in ordine alla pericolosità sociale dell’interessato, che poteva tuttavia essere superato attraverso la previsione di prescrizioni rigide.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, risultando adeguata la motivazione del provvedimento impugnato. Il provvedimento impugnato, pur dando atto della valutazione positiva espressa nella relazione dell’UEPE, ha rilevato la carenza di un percorso introspettivo, finalizzato ad un effettivo rafforzamento del cambiamento. Si tratta di una rivisitazione critica tanto più necessaria, in presenza di reati di tipo associativo, o comunque aggravati dalla modalità e/o finalità mafiosa e considerata la pericolosità sociale dimostrata dal medesimo. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è infondato.
Per ciò che inerisce al primo motivo di ricorso, è noto l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito deducendosi quindi un “error in procedendo”, questo è giudic:e dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal Giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte, in presenza di una doglianza di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo “a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 273311).
2.1. Attraverso la visione degli atti, può evincersi come l’AVV_NOTAIO sia stata presente all’udienza del 23/03/2023, che si è conclusa con una riserva del Tribunale di sorveglianza in ordine alla decisione. La notifica dell’ordinanza oggi impugnata, successiva allo scioglimento di tale riserva assunta in udienza, è stato effettuata all’AVV_NOTAIO del Foro di Terni (codice fiscale
CODICE_FISCALE, presso la casella di posta elettronica certificata paolabilotta//ordineavvocatiterni.it ), piuttosto che al difensore nominato NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata AVV_NOTAIOpaolabilotti//pec.it ), del Foro di Lametia Terme, come detto presente in udienza.
2.2. Il rilievo difensivo circa il difetto di notifica, quindi, deve reputa fondato. La mancata notifica dell’ordinanza gravata, però, avrebbe potuto rivestire rilievo esclusivamente con riferimento al decorso dei termini per proporre impugnazione.
Neanche la seconda doglianza è meritevole di accoglimento. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha giustificato la decisione di rigetto delle istanze sulla base di osservazioni pienamente indicate nell’ordinanza, pervenendo a un giudizio che rappresenta un ragionevole esercizio del potere discrezionale riservato al giudice del merito, circa l’inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condannato e a fronteggiare le esigenze di prevenzione. Il testo indica in modo plausibile, quali elementi negativi concorrenti, una serie di dati particolari, fra quali si segnalano:
 le precedenti condanne per furto ed estorsione, stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento, invasione di terreni ed edifici, violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale;
l’irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nel 2008 e nel 2013;
la pendenza di procedimenti penali per due ipotesi di reato di cui agli artt. 74 e 75 d.p.r. 309 del 1990, aggravati dal metodo mafioso, nonché per violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione, minaccia ed evasione;
la presenza di pregiudizi di polizia e di controlli con pregiudicati;
 l’assenza di una riflessione critica in ordine agli illeciti commessi.
Sulla base dei suddetti dati, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non possa formularsi un giudizio prognostico favorevole di prevenzione del rischio di recidiva, evidenziando la necessità per COGNOME di prendere coscienza delle sue problematiche, attraverso un serio programma di tipo comunitario.
3.1. Gli argomenti utilizzati dal Tribunale di sorveglianza, per spiegare il rigetto della istanza di misura alternativa rispettano il principio stabilito dal giurisprudenza di legittimità, secondo la quale – in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione – allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo, in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di
misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914). Il giudice a quo ha valorizzato, in un giudizio unitario, con motivazione che risulta congrua, logica e fedele alle risultanze procedimentali, la gravità dei reati commessi e dei carichi pendenti; coerentemente, pur comparando tali elementi con il parere favorevole espresso dall’ UEPE, ha poi ritenuto di escludere la possibilità di formulare un giudizio prognostico positivo, circa il buon esito dell’affidamento in prova e in ordine alla possibilità di scongiurare il pericolo di recidiva. Secondo l’insegnamento di questa Corte, inoltre, il giudice – nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato – non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione in merito alle istanze rieducative e ai profili pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).
3.2. La valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza, quindi, merita di restare immune da qualunque sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale, né profili di contrasto con il dato normativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2021