Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45929 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 01/07/2001
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
vN
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza in data 6 febbraio 2024 rigettava le richieste di applicazione delle misure alternative alla detezione dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, avanzate nell’interesse di NOMECOGNOME detenuto in espiazione della pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre a quattro mesi di arresto.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il detenuto, a mezzo del difensore, che era articolato su un unico motivo.
Con l’unico motivo di ricorso lamentava l’erronea applicazione dell’art. 47 L. 354/75 e la correlativa manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente stigmatizzata l’erroneità dell’impugnato provvedimento che dava rilievo alla ritenuta pericolosità sociale del condannato, nonostante il consolidato avvio di un processo di rivisitazione critica.
Il giudizio di perdurante pericolosità sociale sarebbe basato unicamente sui precedenti, risalenti, e sulle informazioni di polizia, ritenute del tutto fuorvianti.
Per contro nessun rilievo veniva dato alla relazione di sintesi redatta dall’equipe del carcere.
Rilevava, inoltre, il ricorrente come la posizione di irregolare sul territorio del detenuto avrebbe potuto essere sanata grazie al matrimonio – già celebratosi del medesimo con una cittadina italiana.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato esamina tutti gli elementi a disposizione, quali i precedenti, la condotta di vita anteatta, le informazioni di polizia negative, la recente condanna per fatti molto prossimi ed anche le conclusioni positive rassegnate con la relazione di sintesi e ne trae una motivata decisione, che tiene anche in considerazione i principi enunciati in materia da questa Corte, circa la gradualità nella concessione dei benefici penitenziari.
In proposito, infatti, è stato precisato che in tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti
delinquenziali di elevato livello. (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019 Rv. 276213 01 )·
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari. (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017) Rv. 270016 – 01)
Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sè determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità (nella specie, rapina aggravata e sequestro di persona) e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere valutato nell’ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell’eventuale previa esperienza di permessipremio. (Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003 Rv. 224029 – 01).
In ragione dei principi costantemente affermati da questa Corte in materia, e che qui si intendono riaffermare, il Tribunale ha fatto buon governo della propria discrezionalità, parametrando – secondo un giudizio di merito che è in questa sede insindacabile, poiché ampiamente motivato – i risultati dell’osservazione intramuraria con i precedenti penali, la recente condanna e le informazioni di polizia, giungendo alla conclusione della necessità di proseguire l’osservazione intramuraria, al fine di rafforzare il percorso di rivisitazione critica intrapreso dal condannato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024