Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34728 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34728 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a DAKAR( SENEGAL) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglinza di Milano ha rigettato l’istanza con la quale NOME COGNOME ha chiestò l’arhmissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e dlla detenzione domiciliare in relazione alla pena di quattro anni, nove mesi e vEintinove giorni di reclusione attualmente in esecuzione.
Ha evidenziato il precedente provvedimento di rigetto di analoghe istanze in data 12 aprile 2023 e la cessazione della misura degli arresti domiciliari esecutivi con provvedimento del 6 febbraio 2023 a causa della sopravvenuta indisponibilità della coniuge ad ospitare il condannato per i continui litigi e il clima familiare insostenibile.
Pur dando atto dei progressi compiuti dal condannato e cl(Ille indicazioni positive contenute nella relazione di sintesi, il Tribunale, nel cohtesto di una necessaria progressività del trattamento penitenziario, ha ritenuto di subordinare le misure richieste ad un ulteriore periodo di osservazione e ci fruizione di permessi premio, anche in attesa della concretizzazione delle prospettive lavorative, anch’esse emerse.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta nonostante l’emersione di plurimi elementi positivi, tutti evidenziati nel provvedimento.
La motivazione basata sul solo principio di gradualità sarebbe, quindi, affetta dal vizio di manifesta illogicità.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 47 ord. pen. in quanto i giudici di merito hanno rigettato l’istanza nonostante la presenza di soli indici positivi dei progressi trattannentali del condannato.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta ccin la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Il provvedimento impugnato ha dato atto del comportamento negativo, non irrilevante, posto in essere dal condannato presso il domiciliofamiliare; tale condotta ha comportato la revoca della disponibilità ai fini degli arrsti domiciliari esecutivi.
Sono stati segnalati i progressi trattamentali e, in virtù degli Stessi, è stato ritenuto attuabile il ricorso a misure premiali, da fruire preso il predetto domicilio (acquisita nuovamente la disponibilità della coniuge ad accogliere il ricorrente), che potranno progressivamente essere ampliate.
E’ stata, così data concreta attuazione ai costanti principi di diritto affermati da questa Corte nella materia qui rilevante.
Va, infatti, ricordato che, in punto di concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, è costante l’orientamento di questa Corte secondo cui, «pur non potendosi prescindere dalla natura dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buqn esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174; conforme Sez. 1, Sentenza n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602).
Va inoltre considerato che, «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’affidamento in prova al servizio sociale, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non pOssono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del prqprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In Motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di Sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta càrceraria ed i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano r4onevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il
ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante)» (Sez. Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924).
Inoltre, occorre avere riguardo all’ulteriore principio per cui il Tribunale di sorveglianza può concedere una misura alternativa alla detenzione diversa da quella chiesta dall’interessato, se il beneficio concesso è compatibile con quello richiesto e risponde alla logica di gradualità del trattamento riedudativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A., Rv. 274513).
Peraltro, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (così, fra le molte, Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213) e ciò anche nel caso in cui ci siano stati comportamenti negativi che siano stati già apprezzati ai fini della revoca di precedenti benefici trattamentali.
Il giudice adito si è attenuto a tali principi per cui non si sono concretizzati né il vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui al prima e al secondo motivo di ricorso, né quello di violazione dell’art. 47 ord. pen., essendo stato ritenuto, con motivazione basata su dati effettivi, indispensabile un ulteriore periodo di osservazione del condannato, in uno con la fruizione di benefici graduali, quali i permessi premio.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31/O/2024