Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24659 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 31 gennaio 2024 respingeva l’istanza di NOME volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, ovvero la detenzione domiciliare.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore articolando tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo eccepiva l’omessa notifica dell’ordine di esecuzione in data 5 marzo 2019.
2.2 Con il secondo motivo lamentava la illogicità della motivazione circa l’assenza di attività lavorativa e/o risocializzante, affermando che non sarebbero state valutate le ragioni della inoccupazione, ovvero la possibilità di trovare lavoro tramite RAGIONE_SOCIALE di lavoro interinale.
2.3 Con il terzo motivo lamenta la illogicità della motivazione circa il dinego in ragione della carenza di concretezza circa il paventato pericolo di fuga.
Il ricorrente, infatti, si sarebbe allontanato dal territorio italiano solo nel 2018 e nel periodo precedente sarebbe stato sottoposto agli arresti domiciliari senza violare alcuna prescrizione connessa alla misura; non vi sarebbe prova del trasferimento all’estero in epoca anteriore al 2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale di Sorveglianza fondava il rigetto dell’istanza di affidamento in prova sull’assenza di attività lavorativa o risocializzante che possa sostenere il reinserimento sociale del condannato, e il rigetto della detenzione domiciliare in ragione dell’assenza dell’istante dal territorio italiano a far tempo dal 2015 e al suo essersi sottratto all’esecuzione della pena, al punto che venne arrestato in esecuzione del MAE in Germania.
Tale condotta portava a concludere che la detenzione domiciliare non fosse misura idonea a contenere il rischio di recidiva ed il pericolo di fuga.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente eccepisce genericamente l’omessa notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 5 marzo 2019; tale eccezione non risulta essere stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio o fasi processuali, né la questione è stata affrontata nel provvedimento impugnato.
Detto motivo è del tutto generico, non supportato da alcun elemento di specificità; in ogni caso, per orientamento di questa Corte, l’omessa notifica
dell’ordine di esecuzione è priva di sanzione processuale e dunque non comporta la nullità dell’ordine medesimo (Sez. 6, Sentenza n. 2073 del 29/05/1996)
2.2 II secondo motivo di ricorso è infondato.
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza deve valutare la personalità del soggetto quale era al momento del delitto e quale è attualmente, per cui a tale scopo deve necessariamente prendere in esame i precedenti e le pendenze penali, i motivi a delinquere e la tipologia del reato per il quale è stata inflitta la condanna cui si riferisce la richiesta di affidamento. Quanto, poi, all’accertamento dei progressi compiuti nel percorso rieducativo, specie nei casi in cui sia mancato il trattamento all’interno del carcere, si deve tener conto della condotta di vita antecedente e successiva alla condanna e di quella che l’interessato intende svolgere, con la ulteriore conseguenza che, ai fini della valutazione dell’effetto positivo della misura, non può non essere presa in considerazione la idoneità dell’attività lavorativa che il condannato intende svolgere. (Sez. 1, Sentenza n. 5061 del 21/09/1999)
In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza. (Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/12/2013).
Il TS ha motivato circa il rigetto dell’affidamento in prova, affermando che l’ipotesi trattamentale è intramuraria ed è volta a giungere ad una riflessione sugli agiti devianti, riflessione che allo stato non era ancora stata fatta; del tutto corretta, dunque, la conclusione cui è giunto valutando il risultato della osservazione del detenuto contenuta nella relazione di sintesi, in uno con la mancata indicazione di una attività risocializzante e /o lavorativa come ostativa alla concessione della misura.
2.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il TS ha valorizzato l’elemento dell’allontanamento del condannato dal territorio nazionale in pendenza della condanna per sottolineare la scarsa affidabilità e capacità auto-custodiale del NOME e con tale argomentazione il ricorso non si confronta limitandosi a posticipare il momento in cui il condannato avrebbe lasciato il territorio nazionale, senza che tale modifica cronologica consenta di superare le motivazioni utilizzate dal Tribunale di Roma.
La motivazione dell’impugnato provvedimento è complessivamente congrua, logica, priva di contraddizioni; ciò che il ricorrente stigmatizza non è l’incongruenza
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del procedimento motivazionale, ma il risultato dello stesso, sollecitando, dunque, nel giudizio di legittimità, una inammissibile rivalutazione degli elementi di fatto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024