Misure alternative alla detenzione: quando il rigetto è legittimo
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un momento cruciale nel percorso di esecuzione della pena. Tuttavia, la concessione di tali benefici non è automatica, ma dipende da un rigoroso giudizio di affidabilità del condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri necessari per contestare un diniego e l’importanza di una motivazione coerente da parte dei giudici di merito.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che negava l’accesso a misure esterne al carcere. La decisione dei giudici territoriali si fondava su una valutazione complessiva della personalità del soggetto, ritenuta non idonea alla luce di diversi fattori ostativi.
La valutazione della pericolosità sociale
Il fulcro della decisione risiede nell’analisi dei dati probatori raccolti durante la detenzione. Il Tribunale ha evidenziato come i precedenti penali del soggetto e, soprattutto, le precedenti revoche di misure alternative già concesse, costituissero un indicatore chiaro di inaffidabilità. A questo si è aggiunta la relazione di sintesi dell’equipe della Casa di reclusione, che non forniva elementi sufficienti per un giudizio prognostico positivo.
La Cassazione ha ribadito che il giudice di merito ha il dovere di motivare puntualmente l’impossibilità di svolgere un giudizio di affidabilità. Quando tale motivazione è esistente, logica e basata su dati oggettivi, il sindacato di legittimità non può sovrapporsi alla valutazione di merito.
Il difetto di specificità del ricorso
Un aspetto tecnico fondamentale emerso dalla sentenza riguarda la struttura del ricorso. La difesa si è limitata ad affermare l’esistenza di elementi positivi e l’assenza di una valutazione sui comportamenti attuali, senza però confrontarsi in modo analitico con le ragioni specifiche addotte dal Tribunale di Sorveglianza. Questa mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile, portando alla conferma della sanzione detentiva ordinaria.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati. La lettura del provvedimento impugnato ha rivelato una motivazione esente da vizi logici, conforme all’esame dei dati probatori disponibili. Il giudice di merito ha correttamente pesato gli elementi negativi, come la recidiva e il fallimento di precedenti esperienze di semilibertà o affidamento, ritenendoli prevalenti rispetto a generiche allegazioni di buona condotta attuale.
L’inammissibilità deriva anche dalla mancata critica puntuale ai punti della decisione impugnata. Il ricorrente non ha saputo scardinare la coerenza logica del ragionamento del Tribunale, rendendo l’impugnazione una mera riproposizione di istanze già valutate e respinte.
Le conclusioni
La sentenza sottolinea che per ottenere le misure alternative alla detenzione è necessario dimostrare un reale e costante cambiamento nel percorso rieducativo. Non basta invocare la condotta attuale se questa non è supportata da relazioni tecniche favorevoli e se il passato criminale evidenzia una sistematica violazione delle prescrizioni giudiziarie. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende chiude definitivamente il caso, ribadendo il rigore necessario nella fase dell’esecuzione penale.
Quali elementi impediscono la concessione di misure alternative?
Il giudice valuta negativamente la presenza di precedenti penali, eventuali revoche di benefici ottenuti in passato e relazioni di sintesi sfavorevoli redatte dagli esperti del carcere.
Cosa si intende per difetto di specificità del ricorso?
Si verifica quando il ricorrente non contesta puntualmente le ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a critiche generiche che non scalfiscono la logica della decisione precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto della richiesta, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, solitamente destinata alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1136 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1136 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCANZANO JONICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugNOME consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice ha puntualmente motivato circa l’impossibilità di svolgere un giudizio di affidabilità nei confronti di COGNOME, ed è pervenuto al rigetto delle istanze avanzate dalla difesa sulla base di una pluralità di elementi di segno negativo, quali i precedenti penali, le revoche delle misure alternative alla detenzione concesse in precedenza e il contenuto della relazione di sintesi dell’equipe della RAGIONE_SOCIALE di reclusione di Altamura; il ricorrente, al contrario, si limita ad affermare la mancata rilevazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della sussistenza di elementi positivi per la posizione del prevenuto e l’assenza di una valutazione condotta sui comportamenti attuali dello stesso, senza però confrontarsi in maniera specifica con quanto esposto in motivazione dal citato giudice);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.