Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48687 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48687 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDIIERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio d legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha fondato il rigetto delle istanze di affidamento in prova detenzione domiciliare e semilibertà proposte da NOME COGNOME a causa della impossibilità di fronteggiare, con una misura alternativa alla detenzione, il perico di recidiva desunto dai suoi precedenti penali (per violazione della legge stupefacenti) dalle pendenze risultanti a suo carico (tra cui quella sempre per reato della stessa specie per la quale era stato raggiunto dalla misura della custodia cautelare in carcere in data 28 marzo 2023) e, soprattutto, dalla assenza di un serio processo di revisione critica da parte del condannato;
Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l’omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Bologna che – anche sulla base delle informazioni fornite dall’autorità di polizia – ha accertato l’insussistenza d condizioni per la concessione di uno dei benefici richiesti;
Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma’ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.