Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41484 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41484 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo posto dal ricorrente NOME COGNOME a base dell’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto.
Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l’istanza di detenzione domiciliare e di affidamento in prova ai servizi sociali, ha ritenuto sintomatici di elevato rischio di recidiva, non contenibile con alcuna misura alternativa alla detenzione, una pluralità di elementi fattuali, cronologicamente collocati anche in epoca successiva ai reati per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione ed in particolare: plurimi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti commessi dal 2003 al 2019; – l’uso sistematico di alias; – l’attuale posizione di irregolarità d territorio; – le numerose denunce per più reati commessi fino al 2021; – l’assenza di attività lavorativa e di mezzi di sostentamento leciti; – la frequentazione di luoghi noti per l’intesa attività di spaccio fino all’ottobre 2022.
Si tratta di valutazione, oltre che non manifestamente illogica, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare, oltre alla meritevolezza del beneficio, la sua adeguatezza a conseguire risultati risocializzanti e a fronteggiare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa da parte del condannato.
1.2. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a prospettare una diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali già apprezzati, ritenendola maggiormente plausibile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
avi/
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.