Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40057 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40057 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTA SANTA LUCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 dicembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l’istanza, proposta da NOME COGNOME, intesa all’ammissione alle misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione alla pena detentiva di otto mesi di reclusione, irrogatagli per reati fallimentari.
Ha, in proposito, ritenuto che la materiale irreperibilità del condannato, il quale non ha documentato la disponibilità di un domicilio né di un lavoro, costituisca fattore in radice ostativo all’esecuzione della pena in forma alternativa.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a tre motivi – dei quali si darà conto, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione – con i quali ascrive al Tribunale di sorveglianza, in chiave di violazione di legge, sostanziale e processuale, e di vizio di motivazione, di avere ritenuto l’inammissibilità dell’istanza a dispetto tanto della precisa indicazione, nell’atto introduttivo, del proprio domicilio quanto della tempestiva comunicazione del luogo nel quale egli si è successivamente trasferito e dell’attività lavorativa ivi svolta.
Aggiunge, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe comunque avuto agio, anche contattandolo per le vie brevi, di accertare il luogo in cui egli in atto si trova e l’attività ivi svolta e di comprendere, per tale via, che eg mantiene intatto interesse al buon esito del procedimento inteso all’ammissione a misura alternativa alla detenzione, cui egli avrebbe avuto diritto in presenza di tutte le condizioni normativamente previste.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
Il Tribunale di sorveglianza – premesso che COGNOME, all’atto di chiedere di essere ammesso a misura alternativa alla detenzione, ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia ed indicato, quale effettiva residenza, un
indirizzo di Montecatini Terme – ha spiegato che i tentativi di rintraccio del condannato, effettuati, oltre che in Montecatini Terme, in Montelupo Fiorentino, ove egli risulta formalmente residente, ed in Capraia e Limite, ove è stato in passato residente, nonché presso la società per conto della quale egli ha dedotto di svolgere attività lavorativa, non hanno sortito esito alcuno, sicché, in assenza di ogni contatto con l’istante e della materiale impossibilità di verificare la sussistenza delle relative condizioni di legge, è pervenuto al rigetto della richiesta.
A fronte di una decisione logicamente ineccepibile ed imperniata su presupposto fattuali di assoluta solidità, COGNOME replica asserendo che, in epoca successiva all’instaurazione del presente procedimento, egli ha spostato il centro dei propri interessi in Svizzera, ove si è trasferito unitamente alla compagna ed ha avviato una nuova esperienza professionale.
Sostiene, senza in alcun modo supportare l’affermazione con opportuni riscontri documentali, di avere debitamente informato, tramite l’UEPE, il Tribunale di sorveglianza, indicando l’indirizzo di residenza in Zurigo e depositando, contestualmente alla dichiarazione di nomina di nuovi difensori di fiducia, «i cedolini paga ed altra documentazione inerente all’attività lavorative prestata in Svizzera», per poi ammettere, però, subito dopo, che «varie ed ingovernabili vicissitudini personali, lavorative e familiari» gli hanno impedito «di comunicare personalmente agli organi preposti il sopravvenuto, inatteso e repentino mutamento di domicilio».
Tangibile appare la fragilità della giustificazione offerta, del tutto inidonea ad intaccare la legittimità del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata, imperniato sul rilievo per cui l’irreperibilità del condannato ha costituito – a prescindere dal dato afferente alla formale ammissibilità dell’istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione – fattore ostativo all’apprezzamento della sussistenza delle condizioni di legge, precluso dal contegno, quantomeno negligente, serbato da COGNOME, significativo, ha coerentemente osservato il Tribunale di sorveglianza, del sostanziale disinteresse a coltivare l’iniziativa ed integrante un ostacolo insormontabile alla verifica dell’avvio di un effettivo processo di emenda, frutto dell’acquisita consapevolezza del disvalore del trascorso comportamento deviante, ovvero, in subordine, dell’attitudine della detenzione domiciliare (cioè di una modalità esecutiva postulante la concreta disponibilità di un domicilio che COGNOME si è astenuto dall’indicare) a prevenire il rischio di recidiva.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/05/2023.