Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40054 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40054 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GHARBEYA (EGITTO) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza, proposta da NOME, intesa all’ammissione alle misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione alla pena detentiva residua di un anno, tre mesi e ventotto giorni di reclusione, irrogatagli per il reato sanzionato dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ha, in proposito, ritenuto che l’indisponibilità, in capo al condannato, di un domicilio in Italia costituisca fattore in radice ostativo all’esecuzione della pena in forma alternativa.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza adottato la decisione impugnata tenendo conto dell’istanza di ammissione presentata dal precedente difensore, che è stato successivamente revocato, anziché di quella da lui depositata, nei modi e termini di legge, il 26 gennaio 2022, contenente precisa ed utile indicazione di domicilio.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. Risulta dagli atti trasmessi:
che il 7 settembre 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma emise, nei confronti di NOME, ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale decreto di sospensione;
che il 26 gennaio 2022 l’AVV_NOTAIO, nominato, con atto del 30 dicembre 2021, difensore di fiducia del condannato (con revoca del precedente difensore, l’AVV_NOTAIO, che lo aveva assistito nella fase del giudizio), presentò istanza di ammissione a misure alternative nell’interesse di NOME;
che il 3 marzo 2022, tuttavia, COGNOME nominò nuovamente l’AVV_NOTAIO, «con revoca d’ogni altro precedente mandato» e, quindi, anche della nomina dell’AVV_NOTAIO, ed elesse domicilio in Roma, INDIRIZZO;
che il 2 maggio 2022 l’AVV_NOTAIO comunicò che NOME, medio tempore, si era trasferito in INDIRIZZO Emilia, INDIRIZZO;
che dagli accertamenti subito espletati emerse, nondimeno, che NOME era sconosciuto all’indirizzo indicato, così come all’anagrafe del Comune di Reggio Emilia, sicché il Tribunale di sorveglianza prese atto dell’impossibilità di dar seguito, in ragione della concreta ineseguibilità di qualsiasi misura alternativa, all’istanza del condannato.
Rebus sic stantibus, l’ordinanza impugnata appare esente dai vizi denunciati, mentre prive di pregio si palesano, per contro, le doglianze del ricorrente, che si appuntano, in prima battuta, sull’esistenza del mandato difensivo in favore dell’AVV_NOTAIO, ovvero su una circostanza di fatto che è venuta meno a seguito della nomina, il 3 marzo 2022, dell’AVV_NOTAIO e della quale, pertanto, il Tribunale di sorveglianza, con risoluzione ineccepibile, non ha tenuto conto.
Ai fini considerati è, del resto, irrilevante che il 29 dicembre 2022 (in epoca, quindi, largamente successiva all’adozione del provvedimento impugnato), COGNOME abbia nuovamente nominato l’AVV_NOTAIO, così determinando la reviviscenza di un rapporto che, a partire dal precedente 3 marzo, non era più sussistente.
Il chiaro contenuto degli atti sottoscritti dall’AVV_NOTAIO e da COGNOME il marzo 2022 e della comunicazione trasmessa dal legale il 2 maggio 2022 attesta, d’altro canto, che le ricerche del condannato vennero correttamente effettuate – in vista dell’udienza, fissata per il 5 maggio 2022 – nel domicilio da ultimo indicato (INDIRIZZO) anziché in quello risultante dall’atto nomina dell’AVV_NOTAIO, che è stato ritenuto non più attuale in ragione della revoca della nomina di quel difensore e della successiva, espressa indicazione di altro domicilio.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Così deciso il 24/05/2023.