Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41957 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41957 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 11/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe, con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e affidamento in prova perché l’eventuale esecuzione di una delle misure alternative richieste sarebbe incompatibile con l’attuale sottoposizione del reo alla misura cautelare per altro fatto.
Con unico motivo il ricorrente espone che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non sussiste alcun impedimento alla contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione e di una misura cautelare personale. Pertanto, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto valutare nel merito la concedibilità dCOGNOME misura.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all’orientamento giurisprudenzial più volte formulato dalla Corte di legittimità secondo cui ” Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quCOGNOME relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo dCOGNOME valutazione nell merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell’ammissione a una misura alternativa alla del:enzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione dCOGNOME misura, che va postergata alla cessazione dCOGNOME misura custodiale” (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 47017 del 30/10/2008, d’COGNOME, Rv. 242058 – 01; conformi Sez. 1, Sentenza n. 50172 del 08/10/2004, COGNOME, Rv. 230764; Sez. 1, Sentenza n. 377 del 23/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230725 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 21377 del 01/04/2003, COGNOME, Rv. 224520 – 01)
Ne consegue che è illegittimo il provvedimento con il quale il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara inammissibili “de plano” le istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà presentate dal condannato, a causa del concomitante suo stato di custodia cautelare, in quanto quest’ultimo non è, di per sè, ostativo alla concessione delle predette misure alternative e, conseguentemente, le istanze vanno esaminate nel merito dall’organo collegiale. (Sez. 1, Sentenza n. 4737 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259024; Sez. 1, Sentenza n. 22077 del 19/05/2009, COGNOME, Rv. 244015; Sez. 1, Sentenza n. 28588 del 22/06/2004, Sorgente’ Rv. 228735)
Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza, affinché provveda sul merito dCOGNOME istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l’ulteriore corso. Così deciso il 28 giugno 2023.