Misura sostitutiva: i limiti del ricorso in Cassazione
L’applicazione di una misura sostitutiva non rappresenta un diritto incondizionato dell’imputato, ma l’esito di un rigoroso vaglio giudiziale basato sulla sussistenza di specifici requisiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora il giudice di merito escluda tali benefici con una motivazione coerente e logica, il ricorso basato su vizi procedurali è destinato all’inammissibilità.
L’analisi dei fatti
Il caso esaminato riguarda un imputato che, a seguito di un concordato sulla pena non andato a buon fine, aveva impugnato la sentenza di secondo grado. La difesa lamentava, in particolare, la mancata concessione di sanzioni sostitutive e la violazione dell’iter procedurale previsto dall’ordinamento per la loro applicazione. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice avrebbe dovuto attivare il meccanismo di cui all’art. 545 bis c.p.p. per valutare l’applicabilità di pene diverse dalla detenzione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha evidenziato come le doglianze proposte fossero manifestamente infondate, in quanto miravano a contestare valutazioni di merito già espresse in modo puntuale dai giudici d’appello. La Cassazione ha ribadito che il controllo di legittimità non può sovrapporsi alle scelte discrezionali del giudice di merito, purché queste siano sorrette da una motivazione logica e non contraddittoria.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura della misura sostitutiva. I giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva già effettuato una valutazione prognostica negativa, escludendo esplicitamente che l’imputato possedesse i requisiti necessari per beneficiare di pene alternative. Poiché tale giudizio era ancorato a elementi concreti e argomentato in modo logico, la doglianza relativa alla mancata attivazione formale della procedura ex art. 545 bis c.p.p. è stata ritenuta assorbita. In altri termini, se mancano i presupposti sostanziali, l’attivazione del meccanismo procedurale diventa superflua e la sua omissione non vizia la sentenza.
Le conclusioni
La pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: l’accesso ai benefici di legge richiede la prova della sussistenza di requisiti certi. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, oltre al rigetto delle istanze, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea la necessità di una strategia difensiva che valuti preventivamente la solidità dei presupposti legali prima di procedere con un ricorso in sede di legittimità.
Cosa succede se il giudice nega una misura sostitutiva con motivazione logica?
Se il giudice di merito esclude i presupposti per la misura con un’argomentazione coerente, la decisione non è contestabile in Cassazione e il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di una somma, solitamente tra i mille e i seimila euro, alla Cassa delle Ammende.
È obbligatorio seguire la procedura dell’art. 545 bis c.p.p. in ogni caso?
No, la procedura per l’applicazione delle pene sostitutive non deve essere attivata se il giudice ha già accertato l’assenza dei requisiti sostanziali necessari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42547 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42547 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in e esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono cons legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, avendo La Corte del m valutazione prognostica argomentata in modo logico e puntuale, escluso i presupposti co utili alla applicazione di una misura sostitutiva anche diversa da quella implicitame dall’imputato con l’accordo di cui al concordato non validato, così da re manifestamente inconferente anche la lamentata mancata instaurazione del meccanismo all’art 545 bis cpp, assorbito dalle dette considerazioni di merito;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.