Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1831 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1831 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. LIBERTA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per lainammissibilità del ricorso.
Letta la memoria dellaAVV_NOTAIO NOME COGNOMECOGNOME difensore del ricorrente, che, in replica alla requisitoria dei P.G., insiste nei motivi e conclude per kaccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, decidendo sull’appello cautelare del Pubblico Ministero, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribu di Cuneo – che, ritenuti sussistenti, nei confronti di NOME COGNOME, quale titolare dell’i individuale omonima, dichiarata fallita con sentenza del 06 marzo 2017, gravi indizi colpevolezza in merito ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi al) e di bancarotta fraudolenta documentale, sub a3), aveva rigettato la richiesta di applicazione del misura della custodia in carcere per mancanza di concreti elementi in grado di fondare il perico di reiterazione dei reati – ha accolto l’appello e, avendo ravvisato il pericolo di recidiva applicato la misura interdittiva di cui all’art. 290 cod. proc. pen., imponendo nei conf dell’indagato il divieto temporaneo di esercitare qualsiasi ufficio direttivo delle persone giur e delle imprese e di svolgere le connesse attività, anche per interposta persona, per la dura di mesi dodici.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che svolge sei motivi.
2.1. Con il primo, è sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 290 cod. proc. nella parte in cui la norma non prevede il previo interrogatorio dell’indagato, come è previ dall’art. 289 cod. proc. pen., deducendo contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell’art. 291 cod. proc. pen. assumendo la Difesa che, avendo richiesto, il Pubblico Ministero, la misura cautelare coercitiva, il Tribu sarebbe andato ultra petitum applicando una misura interdittiva in violazione del diritto di difesa
2.3. Con il terzo motivo si assume che l’ordinanza si fondi solo su di un atto di indag successivo al momento in cui il giudice aveva rigettato la misura, e, quindi, su elementi nuo e, pertanto, non ammessi nel giudizio di riesame.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia la mancata valutazione di elementi introdotti dalla dife con memoria e allegati depositati il 02 luglio 2023, del tutto obliterati dall’ordinanza impugn 2.5. Il quinto motivo denuncia vizi della motivazione anche per travisamento della prova, laddove è stato ravvisato il pericolo di reiterazione, pur in presenza di un fallimento chiuso dieci anni, e valorizzando la riferibilità all’indagato di società non assoggettabili a fall salvo la Siscap, che però è in bonis.
2.6. Con l’ultimo motivo, è denunciata violazione del diritto al lavoro, compromesso dal tit cautelare che impedisce all’indagato l’esercizio dell’attività di impresa, pur a fronte fallimento chiuso da tempo.
Con successiva memoria, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore del ricorrente, ha replicato alla requisitoria del P.G., insistendo nei motivi e concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
1.11 primo motivo pone una questione di legittimità costituzionale con argomentazioni assolutamente generiche in merito alla previsione costituzionale rispetto alla quale si deduce contrasto, e senza alcuna deduzione in punto di rilevanza.
1.1. Nel caso di specie viene in rilievo una misura emessa dal Tribunale del Riesame, nel contraddittorio delle parti, con la conseguenza che, anche laddove si trattasse di una misura e art. 289 cod. proc. pen., non troverebbe applicazione il secondo comma dello stesso articolo. A sensi dell’art. 289 co. 2 terzo capoverso cod. proc. pen., infatti, se la misura è disposta in di quella coercitiva richiesta dal P.M., l’interrogatorio si svolge solo successivam all’esecuzione della stessa, secondo la procedura delineata dall’ art. 294 cod. proc. pen. Ques comporta che, anche nell’ipotesi di applicazione della misura di cui all’art. 289 cod. proc. p – venendo in rilievo un ufficio pubblico – in luogo di quella richiesta dal Pubblico Minist sarebbe dovuto procedere secondo le modalità delineate dall’art. 290 cod. proc. pen.; non sarebbe stato, cioè, necessario l’interrogatorio preventivo. Sul punto, vi è un indir giurisprudenziale consolidato nel senso che il Tribunale del riesame che, in sede di appello e art. 310 cod. proc. pen., disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione di misura coercit personale, applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubb ufficio o servizio, non ha l’obbligo di procedere al previo interrogatorio dell’indagato (Sez. 29132 del 12/03/2013, COGNOME, Rv. 256346), in quanto il diritto al contraddittori assicurato dalla possibilità per il predetto di comparire all’udienza per la trattazione del gr e di chiedere di essere interrogato(Sez. 6, n. 14958 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 275538 ), essendosi anche precisato che non è necessario che tale facoltà sia indicata nell’avviso d fissazione dell’udienza. (Sez. 6, n. 16712 del 2008 (dep. 20/04/2009 ) Rv. 244386 ). Da qui, l’irrilevanza della questione proposta in termini di violazione dell’art. 3 Cost., rivela stessa del tutto carente di interesse.
2.Manifestamente infondato anche il secondo motivo. Il principio a tenore del quale, a fron della richiesta cautelare del Pubblico Ministero, il giudice può graduare la misura in relazion fatto specifico, anche applicando una misura meno grave di quella richiesta, si estende anche al Tribunale del riesame, a cui, nella specie, si applicano le regole del giudice della cautela di p istanza (Sez. 6 n. 1832 del 17/12/2019 (dep. 2020) Rv.278105). Secondo consolidato canone ermeneutico, infatti, nelle ipotesi in cui l’appello del pubblico ministero riguardi la m applicazione di una misura cautelare personale, l’effetto devolutivo dell’impugnazione no implica che il Tribunale della libertà debba decidere nel senso dell’applicazione o del diniego provvedimento richiesto, potendo procedere anche all’adozione di altre misure coercitive meno gravi ( Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Rv. 269532).
3. Non ha alcun pregio neppure il terzo motivo, fondando la doglianza su una premessa teorica che non è corretta, perché i nova in appello, anche da parte del pubblico ministero, sono consentiti e non è necessario che la loro produzione venga chiesta nell’atto di appello. precedente al quale fare riferimento è l’approdo delle Sezioni Unite n.18339 del 31/03/2004 Donelli, Rv. 227357, che ha tracciato una direttrice esegetica non smentita dalla giurisprudenza
successiva, così massinnata “Nel procedimento conseguente all’appello proposto dal P. M. contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzion documentazione relativa ad elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell’ambito dei confini segnati dal “devolutum”, quelli prodotti dal P. M. riguardino lo stesso contestato con l’originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedime camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine difesa, e quelli prodotti dall’indagato, acquisiti anche all’esito di investigazioni difensiv idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta» (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205; Sez. 5, n. 42847 del 10/06/2014, Annbrus e altro, Rv. 261244). Nel ragionamento seguito dalle Sezioni Unite, la piattaforma cognitiva del Giudice dell’appello cautelare deve poter essere ampliata dalla parte impugnante in ragione dell’ampiezza del devolutum nel giudizio in discorso, cosicchè, a prescindere dalle questioni poste con l’appello cautelare (necessariamente in chiave critica rispetto alla specif ratio decidendi del rigetto del Giudice per le indagini preliminari), la decisione devoluta Tribunale del riesame deve involgere tutti gli aspetti necessari per emettere, nei confronti d soggetto, un’ordinanza cautelare. Ne consegue che, quand’anche il rigetto del Giudice per le indagini preliminari, avversato dal pubblico ministero, concerna il solo profilo della gr indiziaria, la decisione devoluta al Tribunale dell’appello cautelare, laddove ritenga erra decisione del Giudice per le indagini preliminari circa questo profilo, concerne anche quello de esigenze cautelari, e viceversa, ancorché mai esaminate dal primo Giudice della cautela, e, di conseguenza, mai affrontate dal pubblico ministero nel suo appello. A questo ambito decisionale deve conformarsi, di conseguenza, la facoltà del pubblico ministero impugnante di sostenere la mozione, che potrà spaziare su tutti gli elementi necessari per consentire al Tribunale del riesam di emettere l’auspicata ordinanza cautelare, a prescindere dall’oggetto specifico del gravame (Sez. 5 n. 17970 del 07/02/2020, Rv. 279398, in motivazione). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.1. In sintesi, in tema di appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto di m cautelare, la cognizione del Tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica cens in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all’integrale verifica delle condizioni presupposti per l’adozione della misura genetica delineati dall’art. 292 cod. proc. pen., spettan al giudice dell’impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del pr giudice. (Sez. 6 n. 41997 del 24/09/2019, Rv. 277205). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha legittimamente valutato la condotta dell’indagato e il profilo della gravità indiz sulla base di tutti gli atti di indagine, ivi compresi i nuovi atti, depositati regolarmente nel suo atto di appello; quindi, è passato al vaglio del profilo della personalità dell’ind ancora una volta alla luce di tutte le risultanze.
4.11 quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, sebbene la Difesa abbia prodotto nuovi elementi, gli stessi erano inerenti ad altri reati, per i quali il Tribunale adottato alcuna misura cautelare. V’è da rilevare che il motivo pecca anche per genericità, da
momento che la Difesa si limita a dolersi del mancato esame degli elementi nuovi portati nel giudizio di appello, ma non si cura di esplicitare il contenuto decisivo per cui tali alleg sarebbero state in grado di sovvertire la decisione e di disarticolane il ragionamento probator 5. Il quinto motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha molto chiaramente, e con ampia argomentazione, esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di ravvisare le esigenze cautelari, in specie, quella di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. pr in ragione della commissione di gravi e plurime condotte commesse in un rilevante arco temporale, sottolineandone la attualità, correlata alla ininterrotta prosecuzione di attiv impresa sfruttando la fictio di prestanome.
Del tutto irrilevante la denunciata violazione del diritto al lavoro, da contemper necessariamente con le esigenze di tutela della collettività dalla commissione di altri poss reati.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giug 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore