Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40429 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40429 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 03/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Rovereto il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 05/08/2025 del Tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; preso atto che l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, difensori del ricorrente, non hanno depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Trento – in parziale accoglimento dell’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento emesso in data 15/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento che aveva rigettato l’istanza avanzata ex art. 299 del codice di rito di revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare le attività professionali ed imprenditoriali applicata a NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 416, 416 bis .1, 319 quater , 326, 346 bis, 353 cod. pen.- limitava detta cautelaalle sole attività implicanti rapporti con la Pubblica Amministrazione dei comuni di Arco e Riva del Garda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite i difensori di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen per difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione alle deduzioni difensive proposte con i motivi di appello (integralmente riportati alle pagine da 3 a 7 del ricorso) ove erano stati prospettati fatti nuovi sopravvenuti idonei ad ‘azzerare’ totalmente le esigenze cautelari originariamente ravvisate ( e cioŁ l’esclusione del pericolo di inquinamento
probatorio affermato dallo stesso Tribunale del riesame con precedente ordinanza in data 11/03/2025, la contestazione ‘chiusa’ del reato associativo, ipotizzato tra il 2020 ed il 2023, l’avvenuta rinnovazione delle amministrazioni comunali dell’alto Garda Trentino a seguito delle elezioni svolte nell’anno 2025 che hanno determinato, anche proprio per i comuni di Arco e di Riva del Garda, un nuovo assetto politico – amministrativo di opposta area rispetto ai predecessori, il tempo c.d. silente rispetto agli addebiti in contestazione); tali rilievi difensivi non sono stati analizzati e neppure sunteggiati nell’ordinanza impugnata (integralmente trascritta alle pagine 7 e 8 del ricorso) che Ł del tutto anodina rispetto ai contenuti del proposto appello cautelare in punto di superamento dei pericoli di inquinamento probatorio e di recidiva con i quali non vi Ł stato confronto e rispetto ai quali il Tribunale non ha preso posizione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 274, 275, 290 e 299 cod. proc. pen. di cui l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo.
Rilevano le difese ricorrenti che il principio di proporzionalità ed adeguatezzaopera come parametro di commisurazione delle misure restrittive tanto al momento della adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata dello stesso; che il Tribunale del riesame, in difetto di residue esigenze cautelari, ha comunque mantenuto la cautela interdittiva con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione dei comuni di Riva del Garda ed Arco, senza considerare che anche in tali territori gli organi di governo e i programmi politici sono cambiati a seguito delle elezioni del 2015,e senza fare i conti con l’imputazione per i reati fine del delitto associativi che – proprio secondo l’impostazione accusatoria – non attingevano solo i territori di Riva Del Garda e Arco, ma anche quelli di Trento, Bolzano e addirittura Milano.
Se i pretesi fatti di reato sono distribuiti in piø luoghi non si comprende per quale ragione il collegio abbia mantenuto il provvedimento restrittivo per alcuni di essi e non per altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo, con il quale si deduce il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di permanenza in capo al ricorrente di esigenze cautelari special preventive, anche sotto il profilo della omessa valutazione dei ‘fatti nuovi’ sopravvenuti indicati nell’appello cautelare, non Ł meritevole di accoglimento.
Il Tribunale del riesame ha espressamente argomentato in ordine alla permanenza del pericolo di reiterazione di reati omologhi a quelli oggetto del titolo custodiale che non poteva ritenersi cessato in considerazione dell’articolato e collaudato sistema illegale nel quale l’indagato – soggetto con capacità di influenza e disponibilità di capitali rilevanti – era coinvolto; tale sistema aveva comportato il finanziamento illecito di partiti e dei candidati alle elezioni amministrative, la delegittimazione dei politici considerati ostili ai progetti e agli interessi della compagine associativa attraverso mirate campagne di stampa e azioni giudiziarie temerarie, la corruzione di esponenti politici locali in grado di fornire supporto alle iniziative immobiliari di interesse, la turbativa di procedure pubbliche relative alla vendita di complessi edilizi e di assegnazione di pubbliche commesse, lo svolgimento di attività economica ed imprenditoriale in aperto spregio della disciplina urbanistica e delle regole a presidio dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Dato atto di tale composito quadro attestante un collaudato e capillare agire illecito, il
Tribunale si Ł confrontato con gli elementi prospettati dalla difesa nell’appello cautelare che ha ritenuto non bastevoli ad elidere il pericolo di recidiva, ma tuttavia comunque idonei ad affievolirlo, con conseguente rimodulazione della misura interdittiva in essere che Ł stata circoscritta alle sole attività implicanti rapporti con la Pubblica Amministrazione dei comuni di Arco e Riva del Garda e cioŁ nei territori in cui COGNOME aveva realizzato la maggior parte delle condotte illecite e manifestato una piø penetrante capacità di influenza nei confronti dei rappresentanti delle amministrazioni comunali.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il collegio ha pertanto motivato in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari, sia pure ritenute meno pregnanti, e tale giudizio Ł stato correttamente condotto alla stregua delle connotazioni concrete dei fatti di reato oggetto dell’imputazione provvisoria, maturati proprio in un capillare contesto di rapporti con varie pubbliche amministrazioni e della personalità dell’indagato che aveva mostrato di avere una notevole capacità di influenza nelle condotte corruttive ed anche cospicui capitali; tale valutazione ha tenuto conto anche delle prospettazioni difensive contenute nell’atto di appello cautelare che, seppure non sunteggiate nell’ordinanza impugnata, sono state comunque esaminate nel loro intrinseco contenuto, tanto da essere state poste a f ondamento dell’affermato affievolimento dell’esigenza specialpreventiva e, conseguentemente, della modifica della misura interdittiva in termini meno stringenti.
Si tratta di un costrutto argomentativo che, seppure sintetico, Ł conforme al consolidato principio ermeneutico affermato da questa Corte secondo cui il pericolo di recidiva specifica sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che va condotta proprio alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122).
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 275 cod. proc. pen. in relazione alla adeguatezza della misura interdittiva come rimodulata dal Tribunale del riesame, Ł parimenti infondato.
Con motivazione non manifestamente illogica, il collegio della cautela ha proceduto alla necessaria valutazione di proporzione e di conformità alle affievolite esigenze cautelari residue, che Ł doverosa in quanto il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U. n. 16085, del 31/3/2011, PM in proc. Khalil, Rv. 249324)
Al riguardo, ha valorizzato il fatto che nei territori di Arco e di Riva del Garda erano state realizzate da COGNOME la maggior parte delle condotte illecite connotate da palese violazione delle regole a presidio del buon andamento della pubblica amministrazione, così implicitamente ritenendo irrilevante, alla luce della capacità di influenza dimostrata dall’indagato nei confronti dei pubblici amministratori, che in tali comuni fosse subentrato un
nuovo assetto politico di opposta area rispetto ai predecessori.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME