Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8123 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 8123  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Gallipoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del primo motivo di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Potenza, in parziale riforma dell’ordinanza emessa in data 25 maggio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città, ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista e le attività ad essa inerenti per la durata di dodici mesi, ordinando la liberazione immediata del COGNOME.
La misura cautelare è stata disposta per il reato di corruzione in atti giudiziari nell’ambito dello svolgimento di incarichi giudiziari assunti da NOME COGNOME in procedure esecutive ed amministrazioni giudiziarie correlate alle funzioni di magistrato svolte da NOME COGNOME presso le Sezioni Esecuzione e Misure di prevenzione del Tribunale di Lecce.
Al COGNOME si contesta di avere, in cambio di detti incarichi, fornito o promesso varie utilità al predetto magistrato, consistite nel pagamento di una crociera in barca a vela per l’importo di tremila euro, il pagamento di un premio assicurativo di euro 290,00 e la promessa di una seconda crociera in barca a vela ed un banchetto conviviale (eventi questi ultimi annullati per l’inizio del presente procedimento).
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando le censure di seguito indicate.
2.1. Violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in pejus valido anche nella materia dell’impugnazione cautelare, con riguardo alla disposta misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista, perché più afflittiva per il ricorrente rispetto alla misura degli arresti domiciliari dopo che predetto era stato autorizzato a svolgere la propria attività lavorativa da casa.
Il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni della mancata condivisione del provvedimento del G.i.p. che aveva autorizzato il COGNOME a svolgere la propria attività lavorativa in “smart working”, quindi, sul presupposto dell’insussistenza di esigenze cautelari correlate all’attività svolta, essendo il pericolo di recidiva riferibile a pochi residuali incarichi ricevuti dal dott. COGNOME, già dismessi pe rinuncia.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disamina del riesame reale con cui era stato impugnata la misura del sequestro preventivo disposta congiuntamente dal G.i.p. insieme alla misura cautelare personale.
Si osserva che il sequestro è stato notificato in data 12 giugno 2023, all’indagato ed ai terzi interessati successivamente all’esecuzione della ordinanza custodiale, cinque giorni dopo la presentazione dell’istanza di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
In linea di principio va osservato che la sostituzione della misura detentiva personale degli arresti domiciliari, sia pure con autorizzazione a lavorare
da casa, con la misura interdittiva del divieto temporaneo dall’esercizio della professione svolta dall’indagato, non vìola il divieto di reformatio in pejus.
La maggiore convenienza in concreto per l’indagato della misura coercitiva personale, obiettivamente più restrittiva rispetto a quella interdittiva, in ragione del suo interesse a lavorare, non comporta di per sé un aggravamento delle limitazioni della libertà personale.
Il raffronto tra le misure deve essere operato in termini oggettivi e non sulla base della convenienza soggettiva dell’interessato, non essendovi dubbio alcuno che una misura interdittiva che limita solo la sfera dell’esercizio dei diritti correlati ad un titolo professionale non possa essere considerata più afflittiva degli arresti dorniciliari, quale misura coercitiva personale addirittura equiparata alla detenzione in carcere ai fini dell’espiazione della pena.
Appare, invece, fondato il profilo afferente alla dedotta illogica valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari, rispetto al quadro indiziario che era stato già rivalutato dal G.i.p e che aveva condotto quest’ultimo a concedere all’indagato l’autorizzazione a lavorare da casa, in ragione della ravvisata insussistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati dipendente dall’attività lavorativa svolta dall’indagato, dopo che il predetto aveva rinunciato a tutti gli incarichi professionali assegnatigli dal magistrato, ritenuto suo complice, e dopo che il predetto magistrato era stato anche trasferito in altra sede.
Il pericolo di reiterazione ravvisato dal Tribunale rispetto soltanto ad ipotetici ed eventuali ulteriori incarichi giudiziari appare, infatti, privo concretezza, oltre che di attualità, e rende del tutto ingiustificata l’applicazione della misura interdittiva in sostituzione della misura degli arresti domiciliari.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso relativo alla mancata disamina delle censure articolate avverso la misura del sequestro, la sopravvenuta rinuncia da parte del ricorrente ne preclude la valutazione, essendo nelle more intervenuta la revoca del sequestro, non dovendosi neppure valutare la sua fondatezza ai fini della condanna alle spese perché non dovute in accoglimento del primo motivo di ricorso.
In conclusione, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella emessa dal Gip del Tribunale di Potenza in data 25 maggio 2023 con cessazione immediata dell’efficacia della misura interdittiva.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del 25 maggio 2023 del Gip del Tribunale di Potenza.
Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dellOart. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024 Il Co ig7re estensore
residente