Misura di Sicurezza e Detenzione: La Cassazione Chiarisce la Priorità Esecutiva
L’ordinamento giuridico italiano distingue nettamente la pena dalla misura di sicurezza: la prima ha una funzione retributiva e rieducativa, la seconda ha uno scopo preventivo e terapeutico, applicandosi a soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Ma cosa accade quando una persona deve scontare una pena detentiva e, contemporaneamente, è destinataria di una misura di sicurezza? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce la sequenza esecutiva, stabilendo una priorità inderogabile.
I fatti del caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato alla pena dell’ergastolo per un grave reato. Per altri fatti, un tribunale aveva disposto nei suoi confronti una misura di sicurezza detentiva, nello specifico il ricovero presso una R.E.M.S. (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza). L’interessato, trovandosi in stato di detenzione per la pena principale, ha presentato ricorso chiedendo l’esecuzione immediata della misura di sicurezza, e quindi il suo trasferimento dal carcere alla struttura sanitaria.
Il Tribunale di sorveglianza competente aveva già respinto tale richiesta. Di conseguenza, l’uomo ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo il proprio diritto all’immediato ricovero in R.E.M.S.
La decisione della Corte sulla misura di sicurezza
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso ‘manifestamente infondato’ e quindi inammissibile. I giudici hanno confermato che la richiesta di esecuzione immediata della misura di sicurezza durante la detenzione per un’altra causa è giuridicamente priva di fondamento. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La decisione si basa su un principio cardine del diritto penale, sancito dall’articolo 211 del codice penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che le misure di sicurezza detentive non possono essere eseguite finché il condannato sta scontando una pena restrittiva della libertà personale. L’esecuzione della misura di sicurezza è, di fatto, posticipata al momento in cui la pena principale è terminata.
La logica di questa disposizione è duplice. Da un lato, si garantisce che la funzione punitiva della pena venga pienamente espletata. Dall’altro, si subordina l’applicazione della misura di sicurezza a una valutazione aggiornata della pericolosità sociale del soggetto, da effettuarsi solo al termine del periodo di detenzione. Infatti, è possibile che il percorso rieducativo svolto in carcere o il semplice trascorrere del tempo abbiano fatto venir meno la pericolosità che aveva originariamente giustificato la misura.
In sintesi, la Corte ha ribadito che l’ordinamento prevede una sequenza precisa: prima si sconta la pena, poi, e solo se ancora necessario, si esegue la misura di sicurezza.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di esecuzione penale. Chiarisce che la pena e la misura di sicurezza, pur potendo coesistere in una stessa sentenza, operano su piani e in tempi diversi. Non è possibile ‘scegliere’ quale provvedimento eseguire per primo o chiedere di sostituire la detenzione in carcere con il ricovero in R.E.M.S. La priorità assoluta spetta sempre alla pena detentiva. Solo una volta che questa è stata completamente espiata, il magistrato di sorveglianza valuterà se la pericolosità sociale del soggetto persista e se, di conseguenza, sia ancora necessario dare corso alla misura di sicurezza.
Quando si esegue una misura di sicurezza se il condannato sta già scontando un’altra pena detentiva?
Secondo l’art. 211 del codice penale, la misura di sicurezza detentiva viene eseguita solo dopo che la pena detentiva è stata interamente scontata.
È possibile essere trasferiti in una R.E.M.S. mentre si sconta la pena dell’ergastolo?
No, il provvedimento stabilisce che la richiesta di esecuzione immediata della misura di sicurezza (come il ricovero in R.E.M.S.) è priva di fondamento giuridico se la persona si trova in stato di detenzione per espiare un’altra pena, quale l’ergastolo.
Cosa succede se, al termine della pena, la persona non è più considerata socialmente pericolosa?
Se al termine della pena detentiva la pericolosità sociale del condannato è venuta meno, la misura di sicurezza precedentemente disposta non verrà eseguita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2312 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2312 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 19/07/1974
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorso proposto da NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Rilevato, infatti, che egli ha chiesto il ricovero presso una R.RAGIONE_SOCIALE, c disposto a titolo di misura di sicurezza nei suoi confronti dal Tribunale di Sir sentenza pronunciata il giorno 14 dicembre 2022 e che tale richiesta è stata r trovandosi egli, allo stato, in espiazione della pena dell’ergastolo inflittag causa;
Ritenuto, al riguardo, che alla misura di sicurezza è possibile dare corso una cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericol sociale, di talché la richiesta di immediata esecuzione della sopra indicata m sicurezza è priva di fondamento giuridico stante il chiaro disposto dell’art. 211 co
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e c ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremi favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazion ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.