Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41485 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41485 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere in data 15/3/2018 ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 D.P.R. 309/1990 disposta con sentenza dì condanna del 25/10/2006;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso, e con la memoria depositata il 27 agosto 2023, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 161, comma 4 769 e 680 cod. proc. pen. in quanto l’impugnazione non sarebbe tardiva poiché non risulterebbe in atti che il provvedimento (emesso il 20/3/2018) era stato notificat al difensore d’ufficio e, comunque, dello stesso il condannato non avrebbe mai avuto notizia, se non allorché il 28/5/2022 è stato fermato e trasferito presso il CPR Potenza, sotto altro profilo, poi, il provvedimento originario sarebbe comunque nullo in quanto sarebbe stato emesso de plano;
Rilevato che nel secondo motivo, e con la memoria del 27 agosto 2023, si deduce il vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle pericolosità sociale d condannato, presupposto per l’eseguibilità della misura disposta con la sentenza di condanna;
Rilevato la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, dato atto che il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza è stato ritualmente notificato in data 20 marzo 2018 sia a condannato, ai sensi dell’art. 11, comma 4 cod. proc. pen., che al difensore ch risultava allo stato in atti, ha correttamente ritenuto che la notifica si perfezionata e che di conseguenza l’impugnazione proposta fosse tardiva;
Rilevato che a fronte dell’inammissibilità originaria dell’impugnazione ogni ulteriore censura non è prospettabile in questa sede;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023