Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5030 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GRAGNANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/serp -, t ( e le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 19 gennaio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta delle parti, ai sens dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti degli imputati COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, le seguenti pene: a COGNOME, la pena di anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa; a COGNOME, la pena di anni 3, mesi dieci reclusione ed euro 10.000,00 di multa; a COGNOME, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa. Con la stessa sentenza, il Giudice applicava nei confronti di tutti gli imputati la misura di sicurezza della libertà vigilata pe durata di un anno, ai sensi degli artt. 228 e 229, n. 1 cod. pen.
I difensori degli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione con atti distinti.
2.1. Il difensore di NOME COGNOME deduce sia violazioni degli artt. 228 e 229, n. 1 cod. pen., sia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all’applicazione della misura di sicurezza.
2.2. Il difensore di NOME COGNOME deduce sia violazioni degli artt. 111 Cost., 125, 229, 448 cod. proc. pen., sia vizio di motivazione, in ordine all’applicazione della misura di sicurezza.
2.3. Il difensore di NOME COGNOME deduce violazioni degli artt. 125, 444, 445 cod. proc. pen. con riferimento all’applicazione della misura di sicurezza.
CONSIDERATO :IEN DIRITTO
I ricorsi possono essere trattati congiuntamente, perché trattano la stessa tematica.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è soggetta a ricorso per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti; in caso diverso, è soggetta a ricorso per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale
prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348 – 01).
Nel caso concreto in esame deve affermarsi, tenendo conto del principio richiamato, pienamente condivisibile, che i ricorsi sono ammissibili, perché l’applicazione della misura di sicurezza non fu concordata dalle parti, ma stabilita dal giudice ai sensi degli artt. 228 e 229, n. 1 cod. pen.
Deve affermarsi, però, che i ricorsi sono infondati, perché dalla sentenza impugnata emerge che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano la materia ed ha reso motivazione sufficiente in ordine all’appliicazione della misura di sicurezza.
A fronte di pene detentive determinate in misura di 3 anni di reclusione per ciascuno degli imputati, infatti, il Giudice ha applicato nei loro confronti la misur di sicurezza della libertà vigilata, come previsto dall’art. 229 cod. pen., e ha spiegato, pur concisamente, che la misura di sicurezza deve essere applicata in considerazione dell’obiettiva pericolosità dimostrata dagli imputati con il loro «agere» delittuoso.
In conclusione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore non è incorso nei vizi lamentati dai’ ricorrenti e i ric:orsi devono esser rigettati, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 6 luglio 2023.