Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37098 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37098 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di AVV_NOTAIO il 16/04/2025
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.. Aa u
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di AVV_NOTAIO ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di AVV_NOTAIO del 20 settembre 2024, con cui, confermata la valutazione di pericolosità, è stata applicata la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, già disposta dal Tribunale di AVV_NOTAIO con sentenza irrevocabile del 14 ottobre 2021, di condanna alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto per aver violato il divieto del Questore di AVV_NOTAIO di fare ritorno nel Comune di Rapallo per anni 3, fatto accertato il 2 febbraio 2017.
Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di un unico motivo.
Deduce la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale confermato la misura applicata, pur riconoscendo la sussistenza di legami familiari e affettivi nel territorio dello Stato. Si duole che il Tribunale abbia illogicamente ribadito il giudizio di pericolosità sociale, a dispetto dei dati positivi enucleabili dalla condotta detentiva e dal lavoro inframurario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata e il provvedimento del Magistrato di sorveglianza devono essere annullati senza rinvio per le ragioni di seguito indicate.
L’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di AVV_NOTAIO del 20 settembre 2024 muove dall’erroneo presupposto che il giudice della cognizione abbia applicato a NOME la misura di sicurezza dell’espulsione.
In realtà, con la sentenza del 14 ottobre 2021 il Tribunale di AVV_NOTAIO, nel condannare COGNOME per aver violato il foglio di via obbligatorio, disponeva, ai sensi dell’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel testo vigente ratione temporis, che il condannato venisse tradotto, a pena espiata, al luogo di rimpatrio.
L’art. 2 del codice antimafia – nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 – stabiliva che «qualora le persone indicate nell’art. 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate».
L’ordine di rimpatrio e il divieto di ritorno costituivano, secondo la prevalente giurisprudenza, condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione
del foglio di via obbligatorio (Sez. 1, n. 34556 del 18/04/2023, NOME, Rv. 285058 – 01; Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, COGNOME, Rv. 283403 – 01; Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Ciurar, Rv. 282851 – 01; Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, NOME, Rv. 278821 – 01; Sez. 1, n. 4374 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278158 – 01).
Nel previgente assetto normativo dell’istituto, che sommava gli effetti coercitivi dell’ordine di rientro nel luogo di residenza a quelli inibitori del divieto d fare ritorno nel comune di allontanamento, l’ordine di traduzione al luogo del rimpatrio, disposto dal giudice con la sentenza di condanna, lungi dall’integrare una misura di sicurezza personale, era funzionale al ripristino della misura di prevenzione violata.
Il Magistrato di sorveglianza di AVV_NOTAIO ha pertanto dato attuazione alla misura di sicurezza dell’espulsione in assenza di una statuizione in tal senso da parte del giudice della cognizione, nonché in relazione a fattispecie contravvenzionale per la quale la misura di sicurezza in questione non è consentita in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 235 cod. pen. e 15 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Ne discende che, anche se nel caso di specie fosse stata disposta la misura dell’espulsione, il giudice della sorveglianza avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio che ciò era avvenuto al di fuori dei casi previsti dalla legge (Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, COGNOME, Rv. 202432-01; v. anche, in motivazione, Sez. 1, n. 51892 del 29/10/2019, COGNOME, Rv. 277830 – 01, punto 2 del Considerato in diritto).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del 20 settembre
2024 del Magistrato di sorveglianza di AVV_NOTAIO
Così deciso il 31 ottobre 2025.