Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30640 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30640 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
S V. COGNOME
nato al COGNOME omissis
COGNOME omissis
avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2018, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria ha condannato COGNOME S.V. COGNOME alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 800,00 di “multa, in relazione ai reati di estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen.
Con sentenza deliberata in data 12 dicembre 2019, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto l’imputato dai reati ascrittigli perché commessi da persona non imputabile per vizio
totale di mente e applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per la durata di tre anni.
Il suddetto imputato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione, si lamenta la violazione degli artt. 203 e 219 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato.
La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine all’individuazione degli elementi logico-fattuali da cui desumere la pericolosità del ricorrente; i giudici di appello non avrebbero dato conto dell’esistenza di una probabilità di ricaduta nel reato, né delle considerazioni psicopatologiche che potessero far ragionevolmente ritenere l’imputato socialmente pericoloso.
La Corte di merito non avrebbe, inoltre, vagliato il profilo dell’attualità concretezza della ritenuta pericolosità sociale e non avrebbe esposto le ragioni che rendevano la misura di sicurezza applicata l’unica capace di soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona e di controllo della sua pericolosità sociale.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, la difesa lamenta la violazione degli artt. 202, 203 e 219 cod. pen. e 597, comma 3, cod. proc. pen. per avere erroneamente applicato la misura di sicurezza in assenza di gravame da parte del pubblico ministero, diversamente da quanto era stato disposto dal primo giudice, così adottando una soluzione più gravosa e di maggiore incidenza per la libertà personale dell’imputato, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius.
Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza relativa alla carenza di motivazione in merito alla scelta della misura di sicurezza.
In primo luogo, è opportuno trattare la censura sollevata con il secondo motivo, rilevando come l’applicazione di una misura di sicurezza derivi dall’art. 222 cod. pen., che, anche dopo l’intervento della Corte costituzionale in tema di illegittimità dell’automatica applicazione del manicomio giudiziario (poi ospedale psichiatrico giudiziario, oggi residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), continua a prevedere l’applicazione della misura di sicurezza più adeguata a
seguito del proscioglimento per infermità psichica. La sentenza di condanna a pena detentiva riformata in appello con pronuncia di assoluzione, sia pure seguita dall’applicazione di una misura di sicurezza, «non configura reformatio in peius, ma, all’opposto, una situazione di vantaggio per l’imputato, che viene affrancato dal giudizio di responsabilità penale riguardante un fatto di reato nonché dall’obbligo di sopportare l’espiazione della relativa pena» (Sez. 6, n. 24744 del 18 maggio 2022, R., non massimata; Sez. 6, n. 42026 del 04/11/2010, Trovato, Rv. 248716). Non risultano dunque in termini le pronunce che affermano la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., quando il giudice di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, confermi la condanna di primo grado, con parziale riforma che riconosca la parziale infermità di mente a cui si aggiunga l’applicazione di una misura di sicurezza.
La doglianza è dunque infondata.
Quanto al primo motivo, la Corte di appello ricava – implicitamente ma chiaramente – la condizione di effettiva pericolosità sociale del condannato, sulla base della complessiva ricostruzione dei fatti, come oggetto di contestazione (anche valorizzando la pregnanza, per quanto qui rileva, di un reato abituale, perpetrato per un consistente lasso di tempo, e la portata dimostrativa, ai medesimi fini, della contestata recidiva specifica infraquinquennale), avuto riguardo a tutti gli elementi di cui all’art. 13:3 cod. pen. globalmente valutati comprovato abuso di alcol e stupefacenti, la ludopatia, i plurimi ricoveri presso strutture sanitarie, le costanti condotte vessatorie e aggressive) e soprattutto tenuto conto degli esiti degli accertamenti medici (che hanno dato conto di un disturbo psicotico non altrimenti specificato, che comporta una derealizzazione implicante la totale incapacità di intendere e di volere, con fasi acute non sempre compensate farmacologicamente).
Il percorso argomentativo risulta dunque congruo, aderente al dato processuale, non illogico e privo di contraddizioni.
Occorre però rilevare una non superabile lacuna motivazionale laddove l’individuazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia, tra le varie opzioni praticabili, non è sorretta da alcuna specifica riflessione su punto.
Invero, con apprezzamento schiettamente di merito, la scelta della misura di sicurezza, anche quando comporti restrizioni alla libertà personale e fermo restando il preliminare giudizio di pericolosità, deve sempre essere diretta anche a tutelare le esigenze terapeutiche del soggetto prosciolto, dando conto del percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione.
La sentenza impugnata deve essere dunque in parte annullata, con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza di uno dei profili di censura contenuti nel primo motivo del ricorso.
Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, nel procedere ad un nuovo esame della questione, terrà conto dei rilievi sopra indicati sub 3.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla scelta della misura di sicurezza con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 27/06/2023