Misura di Sicurezza: Quando il Ricorso è Generico e Inammissibile
L’applicazione di una misura di sicurezza rappresenta uno strumento cruciale nel nostro ordinamento per gestire la pericolosità sociale di un individuo. Tuttavia, per contestarla efficacemente in sede di legittimità, è necessario presentare un ricorso specifico e ben fondato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione generica e contraddittoria sia destinata all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dal Furto Pluriaggravato alla Colonia Agricola
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto pluriaggravato. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha applicato all’imputato una misura di sicurezza particolarmente afflittiva: l’assegnazione a una colonia agricola per la durata di un anno. Questa decisione è scaturita dalla dichiarazione di ‘abitualità a delinquere’ del soggetto, una qualifica che presuppone una sua specifica pericolosità sociale.
L’imputato, non accettando tale provvedimento, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, contestando la correttezza dell’applicazione della misura.
Il Ricorso in Cassazione e la Contestata Misura di Sicurezza
Il ricorso presentato alla Suprema Corte è stato giudicato fin da subito problematico. I giudici hanno rilevato che le censure erano esposte in modo ‘disordinato’ e ‘non agevolmente comprensibile’. L’aspetto più critico, però, risiedeva nel merito delle contestazioni.
Il ricorrente, pur lamentando un’errata applicazione della misura di sicurezza, non ha specificamente contestato il presupposto fondamentale della stessa, ovvero il giudizio sulla sua pericolosità sociale. Invece, ha concentrato le sue doglianze unicamente sulla durata della misura, ritenuta a suo dire eccessiva.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La motivazione si fonda su un punto logico-giuridico ineccepibile. Il ricorrente si lamentava della durata di un anno della misura, ma l’articolo 217 del codice penale stabilisce che, per i delinquenti abituali, la durata minima della colonia agricola è di due anni.
Pertanto, la Corte d’Appello aveva applicato una misura di durata inferiore a quella minima prevista per legge, operando di fatto un trattamento più favorevole all’imputato. La contestazione, quindi, era intrinsecamente contraddittoria e priva di qualsiasi fondamento giuridico. La genericità del ricorso, unita a questa palese infondatezza, non ha lasciato ai giudici altra scelta se non quella di dichiararne l’inammissibilità, senza nemmeno entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione, come precisato dalla Corte stessa richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, è giustificata dalla ‘colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’. In altre parole, si sanziona l’aver intrapreso un’azione legale in modo superficiale e senza valide argomentazioni, intasando inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce un principio fondamentale: le impugnazioni, specialmente in sede di legittimità, devono essere rigorose, specifiche e fondate su solide basi giuridiche per poter essere esaminate.
Quando un ricorso contro una misura di sicurezza può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando è generico, disordinato, non facilmente comprensibile e, soprattutto, quando non contesta specificamente i presupposti legali della misura, come il giudizio di pericolosità sociale, o si basa su argomentazioni manifestamente infondate.
È possibile contestare la durata di una misura di sicurezza se questa è inferiore al minimo legale?
No, la sentenza chiarisce che contestare una durata inferiore al minimo legale costituisce un motivo di ricorso manifestamente infondato, poiché il ricorrente ha già ricevuto un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, di norma, al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Questo avviene perché si ritiene che abbia colpevolmente causato l’inammissibilità, presentando un ricorso privo dei requisiti necessari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31028 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31028 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il 29/05/1988
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 10601/25
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la decisione dt prime cure, nuovamente qualificando il fatto come furto pluriaggravato (in luogo di furto in abitazione, cos ritenuto dal Tribunale, che aveva così riqualificato l’originaria imputazione) e rimodulan nnitius il trattamento sanzionatorio, tuttavia applicandogli, su appello del pubblico minist misura di sicurezza della colonia agricola per un anno a seguito della dichiarazione abitualità.
Ritenuto che il ricorso è generico e manifestamente infondato perché – pur lamentando la scorretta applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola – affida le p censure a proposizioni disordinate e, a tratti, non agevolmente comprensibili e, in ogni ca non denunzia specificamente la mancanza del giudizio di pericolosità sociale, ma contesta l durata della misura stessa che, al contrario, risulta essere al di sotto della soglia minima d anni prevista a dall’art. 217 cod. pen. per i delinquenti abituali.
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della part ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, cogì equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della caus inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025