Misura di Sicurezza: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione e la proroga di una misura di sicurezza come la libertà vigilata sono temi delicati che bilanciano la necessità di controllo sociale e i diritti individuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sui limiti dell’impugnazione in tale materia, chiarendo perché un ricorso basato su una diversa valutazione dei fatti sia destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso: La Proroga della Libertà Vigilata
Il caso ha origine dalla decisione del Magistrato di Sorveglianza di Napoli di prorogare per un altro anno la misura di sicurezza della libertà vigilata a carico di un individuo. Questa decisione è stata confermata in appello dal Tribunale di Sorveglianza. L’interessato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la sua pericolosità sociale fosse stata erroneamente affermata, citando a supporto un provvedimento del Tribunale di Napoli, sezione Misure di Prevenzione, che invece l’aveva esclusa.
L’Analisi della Cassazione e la diversa valutazione della pericolosità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra le valutazioni compiute da organi giurisdizionali diversi e con finalità differenti.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva basato la sua decisione su elementi concreti e attuali: le relazioni informative, le condanne sopravvenute e i procedimenti penali ancora pendenti a carico del soggetto. Questi elementi, secondo il Tribunale, erano sufficienti per confermare la sua attuale pericolosità sociale e giustificare la proroga della misura di sicurezza.
La non rilevanza della decisione del Tribunale di Prevenzione
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la diversa conclusione a cui era giunto il Tribunale delle Misure di Prevenzione non poteva inficiare la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Questo perché i due giudizi si basano su accertamenti e parametri normativi distinti. La valutazione ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione non è automaticamente sovrapponibile a quella necessaria per una misura di sicurezza penale, che si fonda sull’evoluzione della personalità del soggetto nel tempo e su fatti specifici occorsi.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione sono nette. Il ricorso non denunciava un reale vizio di legge, ma sollecitava una “diversa e alternativa lettura” dei fatti e delle prove, un’operazione che non è permessa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito una motivazione adeguata e coerente, condividendo le conclusioni del primo giudice.
Richiamando precedenti giurisprudenziali consolidati (Sez. 6, n. 5465 del 2020 e Sez. 2, n. 19411 del 2019), la Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso che, dietro l’apparenza di una violazione di legge, cerca di ottenere una nuova e non consentita valutazione delle circostanze fattuali.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Inammissibilità
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda è il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ritenuta congrua data l’assenza di elementi che potessero escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di prorogare la libertà vigilata diventa, pertanto, definitiva.
Perché il ricorso contro la proroga della misura di sicurezza è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava una reale violazione di legge, ma chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza, attività non consentita in sede di legittimità.
Una valutazione positiva del Tribunale Misure di Prevenzione può annullare una misura di sicurezza?
No, secondo questa ordinanza, una diversa conclusione del Tribunale, sezione Misure di Prevenzione, non è automaticamente rilevante, in quanto si basa su un accertamento e su parametri normativi differenti rispetto a quelli utilizzati dal Magistrato e dal Tribunale di Sorveglianza per valutare la pericolosità sociale ai fini di una misura di sicurezza penale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l’appello proposto dea COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Napoli che ha disposto la proroga di un anno della misura di sicurezza della libertà vigilata;
Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 417 cod. pen., anche con riferimento al travisamento della prova costituita dal provvedimento del Tribunale di Napoli Misure di Prevenzione, che ha escluso la pericolosità sociale del ricorrente;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle relazioni alle condanne sopravvenute e al procedimento pendente ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali ha condiviso le conclusioni del Magistrato di sorveglianza, senza che assuma alcun rilievo la diversa conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Napoli, sezione Misure di Prevenzione, all’esito di un diverso accertamento, peraltro relativo a diversi parametri normativi;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/6/2024