Misura di Sicurezza: Annullata se Manca il Presupposto del Reato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto penale: una misura di sicurezza non può sopravvivere a un proscioglimento. Quando i reati contestati a un imputato vengono dichiarati estinti o improcedibili, viene a mancare il presupposto giuridico per l’applicazione di qualsiasi misura, anche se confermata per errore da un giudice di merito. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Reati Estinti ma Misura di Sicurezza Confermata
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur riformando la decisione di primo grado, ha generato una palese contraddizione. La Corte territoriale aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un’imputata per una serie di reati di furto. I motivi erano l’intervenuta remissione di querela per alcuni capi d’accusa e il difetto di querela per un altro.
Nonostante il completo proscioglimento da ogni addebito, la stessa Corte d’Appello confermava nel dispositivo della sentenza la misura di sicurezza della libertà vigilata, che era stata applicata dal giudice di primo grado. L’imputata, tramite il suo difensore, ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione a questa illogica conferma.
Il Ricorso in Cassazione e l’Errore della Corte d’Appello
Il ricorso si concentrava sull’assenza di qualsiasi considerazione da parte della Corte d’Appello riguardo alle censure difensive mosse contro la misura di sicurezza. La difesa sosteneva, in sostanza, che non si potesse mantenere una misura restrittiva in assenza di una condanna o di un accertamento di responsabilità penale per i fatti contestati.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, riconoscendo che la conferma della statuizione nel dispositivo della sentenza d’appello era frutto di un “mero errore” da parte del giudice territoriale. Tuttavia, la Suprema Corte ha specificato un punto cruciale di procedura.
La Decisione della Cassazione sulla Misura di Sicurezza
I giudici di legittimità hanno chiarito che, sebbene si trattasse di un errore, la conferma della misura di sicurezza non poteva essere semplicemente corretta tramite la procedura di correzione dell’errore materiale. Questo perché la decisione di confermare la misura, per quanto illegittima, esprimeva un contenuto decisionale autonomo rispetto al proscioglimento. In altre parole, era una statuizione con effetti giuridici concreti che doveva essere formalmente rimossa.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione è lineare e rigorosa. Una volta che la sentenza di primo grado viene riformata con una formula di proscioglimento per tutti i reati (nel caso di specie, “non doversi procedere”), viene a mancare il fondamento giuridico per l’applicazione di qualsiasi misura di sicurezza legata a quei reati. Gli articoli 210, 229 e 230 del codice penale regolano presupposti e condizioni per l’applicazione di tali misure, che sono intrinsecamente collegate alla commissione di un fatto previsto dalla legge come reato.
L’errore della Corte d’Appello è stato quello di non eliminare contestualmente al proscioglimento anche la misura accessoria. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dovuto intervenire per sanare questa illegittimità. La soluzione adottata è stata quella dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla parte che confermava la misura. Con questa formula, la Cassazione ha cassato la decisione errata e ha eliminato direttamente la statuizione, chiudendo definitivamente la questione senza necessità di un nuovo giudizio d’appello.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un caposaldo del nostro ordinamento: nessuna misura restrittiva della libertà personale può essere mantenuta in assenza dei suoi presupposti legali. Il proscioglimento dell’imputato da tutti i reati contestati fa automaticamente cadere la base giuridica per una misura di sicurezza. La decisione evidenzia anche l’importanza di impugnare le sentenze anche per quelli che possono sembrare semplici “errori” o “sviste”, poiché tali errori, se non contestati, possono produrre effetti giuridici concreti e pregiudizievoli. L’annullamento senza rinvio si conferma uno strumento efficace per la Cassazione per correggere direttamente gli errori di diritto senza appesantire ulteriormente l’iter giudiziario.
È possibile mantenere una misura di sicurezza se l’imputato viene prosciolto da tutti i reati?
No. La sentenza chiarisce che il proscioglimento per tutti i reati fa venire meno il presupposto giuridico indispensabile per l’applicazione o il mantenimento di una misura di sicurezza.
Cosa succede se una Corte d’Appello commette l’errore di confermare una misura di sicurezza nonostante il proscioglimento?
Quella parte della sentenza, per quanto errata, costituisce una decisione autonoma che deve essere impugnata. Non si tratta di un semplice errore materiale correggibile d’ufficio, ma di una statuizione che, se non annullata, rimane efficace.
Cosa significa che la Cassazione ha annullato la sentenza “senza rinvio”?
Significa che la Corte di Cassazione ha non solo cassato la parte errata della sentenza d’appello, ma ha anche risolto la questione direttamente, eliminando la misura di sicurezza senza bisogno di rimandare il caso a un altro giudice per una nuova decisione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23578 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRANCOFORTE SUL MENO( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per i plurimi reati di furto aggravato tentato o consumato a lei contestati per essersi, quell di cui ai capi a) e c), estinti per intervenuta remissione di querela e per essere quello di cui al capo b) improcedibile per difetto di querela ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza ricorre l’imputata deducendo vizi di motivazione in merito alla conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata dal giudice di primo grado. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale non abbia in alcun modo considerato le censure proposte dalla difesa sul punto con il gravame di merito.
Il difensore dell’imputata ha depositato memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Non è dubbio che, una volta riformata la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere per tutti i reati per i quali l’imputata era stata condannata, la conferma nel dispositivo della pronunzia d’appello della statuizione relativa all’applicazione alla COGNOME della misura di sicurezza sia frutto di un mero errore della Corte territoriale, proprio alla luce del verdetto d’appello e tenuto conto del disposto degli artt. 210, 229 e 230 c.p. Non di meno, per quanto illegittimamente pronunziata, la conferma della suddetta statuizione non può essere emendata mediante il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, esprimendo un contenuto decisionale del tutto autonomo rispetto al proscioglimento dell’imputata.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla conferma della misura di sicurezza, statuizione che elimina.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della misur di sicurezza, statuizione che elimina.
Così deciso il 1
01/2024