Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21317 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21317 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Teramo il 23/09/1946
COGNOME NOMECOGNOME nata a Teramo il 19/04/1951
COGNOME NOMECOGNOME nato a Teramo il 17707/1972
NOMECOGNOME nata ad Atri il 18/07/1976
NOMECOGNOME nata a Teramo il 05/01/1971
NOME nata a Terarno il 05/03/1978
COGNOME NOMECOGNOME nato a Teramo il 31/07/1964
NOME NOMECOGNOME nato in Svizzera il 19/12/1971
avverso il decreto del 28/10/2024 della Corte di appello dell’Aquila
Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello dell’Aquila confermava il decreto del 22 febbraio 2024 del Tribunale di Teramo, con cui veniva rigettata la istanza- presentata nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME– volta ad ottenere la revoca del provvedimento dispositivo della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni mobili ed immobili.
Avverso tale provvedimento, ,NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite del comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso affidato ai seguenti motivi:
violazione di legge, in relazione all’art. 127 cod. proc. pen., per omesso avviso alle parti e ai difensori della fissazione dell’udienza camerale;
violazione di legge, in relazione all’art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per incompetenza funzionale della Corte di appello dell’Aquila;
violazione di legge per mancata applicazione dei principi sanciti nella sentenza n.24 del 2019 della Corte Costituzionale;
violazione di legge, in relazione all’art. 24 del D.Lgs cit., per assenza di correlazio temporale tra i fatti costituitivi della pericolosità e l’acquisto dei beni confiscati;
vizio di motivazione per omissione per mancata correlazione temporale tra i fatti costituitivi della pericolosità e l’acquisto dei bene confiscati.
Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio nelle forme previste dall’art 611 cod. proc. pen.
Il Pubblico Ministero ha fatto per – venire conclusioni scritte chiedendo la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
li ricorso è inammissibile, per genericità e per manifesta infondatezza.
E’ destituita di fondamento l’eccezione di nullità per omessa notifica dell’avviso ex art. 127 cod. proc. pen.
La disamina del carteggio processuale GLYPH consentita in sede dì legittimità in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) – ha permesso di rilevare la regolarità della notifica della vocatio in ius di tutte le parti legittimate che, difatti, veniva disposta e ricevuta presso lo studio del difensore di fiduc domiciliatario in data 16 agosto 2024.
In ordine alla eccezione di incompetenza funzionale, occorre – per un verso – rilevare come la questione sia stata solo enunciata e non sviluppata, il che ridonda sulla ammissibilità della censura, e – per altro verso- come la competenza del giudice cui affidare la decisione del giudizio sia stata individuata dalla Corte di cassazione in sede di conversione del ricorso in appello. Si tratta di foro irretrattabile e non contestabile.
3.1. Non sfugge la anomalia dell’iter procedurale attivato dallo stesso ricorrente, che ha avanzato richiesta di revocazione ex art. 28 del D.Lgs cit.- tale dovendo qualificarsi l’istanza di revoca della confisca a seguito della sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale (ex multis, Sez. 1 n. 20156 del 22/04/2021, Rv. 281637) – innanzi al Tribunale, anziché innanzi alla Corte di appello, funzionalmente competente, e per avere proposto avverso il provvedimento di rigetto ricorso in cassazione.
Manifestamente infondati sono gli ulteriori motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la sovrapponibilità delle questioni.
La Corte di appello ha evidenziato come la misura di prevenzione patrimoniale fosse stata adottata anche sulla base della previsione normativa dell’art. l i lett. b) del D.Lvo n.159 , di talchè non era pertinente il richiamo alla sentenza n. 24 della Corte Costituzionale, dichiarativa di incostituzionalità dell’art. 1 lett. a) 1 del decreto citato. Nel rimandare al provvedimento genetico, ha inoltre congruamente rilevato lo stabile inserimento dei ricorrenti in contesti delinquenziali di particolare allarme sociale, per pregresse condanne- anche definitive – nonchè procedimenti penali in corso per reati predatori, come estorsione, associazione per delinquere finalizzata ai furti, ricettazione e detenzione ai fini di cessione d sostanze stupefacenti, e la disponibilità in capo ai predetti di beni e ingenti somme di danaro, priva di giustificazione se non altro per lo stato di perenne “inoccupazione” e l’assenza di redditi di lecita provenienza (pagg. 2 e ss).
4.1. L’iter logico-argomentativo, nei termini appena sunteggiati, è esente da vulnus motivazionali e non è attaccabile nemmeno sotto il dedotto profilo della violazione di legge. Di contro, le censure mosse dal difensore sono fuori fuoco, là dove l’istanza di revoca è stata basata sulla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. yett. a) i del d Lvo n. 159 cit. mentre il decreto genetico della misura di prevenzione è stato fondato e motivato sulla base di differenti presupposti normativi.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue – ai sensi dell’art. 615 cod. proc. pen. condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/04/2025