Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49245 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49245 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 12 luglio 2022 il Tribunale di Palermo, in rito ordinario, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 4 mesi di arresto per il reato dell’art. 76, comma 4, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per non avere ottemperato all’ordine, contenuto nei decreto 28 dicembre 2016 applicativo nei suoi confronti della misura di prevenzione, di versare alla cassa delle ammende, entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura, la somma di 600 euro a titolo di cauzione per l’adempimento delle prescrizioni imposte con lo stesso decreto. Il fatto è stato commesso in Palermo il 6 marzo 2018.
Con sentenza del 22 febbraio 2023 la Corte di appello di Palermo, sull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato nonostante che la misura di prevenzione fosse stata eseguita nel momento in cui NOME era stato scarcerato dalla casa circondariale di Termini Imerese, dove era stato detenuto per oltre due anni, e quindi in un momento in cui non aveva alcuna possibilità economica di pagare i 600 euro della cauzione.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver ritenuto applicabile la causa di non punibilità dell’art 131-bis cod. pen.; non è stato infatti effettuata alcuna valutazione della pericolosità del soggetto in concreto, né dell’offensiva della condotta posta in essere; lo stesso trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado, contenuto nel minimo, è un indice rivelatore della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; nel caso in esame “a parere del ricorrente, tenuto conto dei parametri indicati dall’articolo 133 cod. pen., agli odierni imputarli è stata inflitta una pena assai elevata ed affatto proporzionata ai fatti contestati”.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità dei motivi di ricorso.
In ordine all’esistenza o meno dell’elemento soggettivo del reato in esame, infatti, la sentenza di secondo grado aveva risposto al motivo di appello presentato dall’imputato rilevando che il reato contestato è una contravvenzione ed, in quanto tale, è punito anche a titolo di colpa, e che, per superare il rimprovero di versare in colpa, l’imputato avrebbe avuto l’onere di dimostrare di aver fatto tutto quanto poteva per ottemperare alla prescrizione, mentre nel caso in esame “nessuna prova ha fornito sul punto il NOME che ben avrebbe potuto richiedere la
riduzione della cauzione impostagli ovvero la sua rateizzazione; da ciò deriva che il motivo di doglianza afferente la dedotta insussistenza dell’elemento psicologico del reato è infondato”.
Il ricorso non prende proprio posizione sulla correttezza di questo argomento, e continua ad affermare, come già aveva fatto nell’analogo motivo di appello, che l’imputato non aveva le possibilità economiche per pagare i 600 euro della cauzione che gli era stata imposta, con ciò evitando di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
2. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile per lo stesso motivo.
In punto di applicabilità della norma dell’art. 131-bis cod. pen., infatti, la pronuncia di appello aveva escluso la esistenza della causa di non punibilità scrivendo che “tale disposizione esclude di poter riconoscere siffatta causa in favore di chi abbia commesso come COGNOME più reati della stessa indole, vedi il suo certificato del casellario giudiziale; non va, infine, sottaciuto che, come si desume dal certificato del casellario giudiziale, COGNOME, proprio per la sua accertata pericolosità sociale, è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, fatto che dimostra qualora residuino dubbi, la insussistenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità”.
Non è, pertanto, vero che la sentenza impugnata non abbia effettuato alcuna valutazione di pericolosità dell’imputato. Il ricorso non prende proprio posizione sulla ostatività della precedente commissione di reati della stessa indole da parte dell’imputato o sulla pericolosità derivata in concreto dall’applicazione della misura di prevenzione a suo carico, e perciò sul punto è privo del requisito della specificità del motivo.
Il ricorso attacca la motivazione della sentenza impugnata anche evidenziando che la tenuità dell’offesa sarebbe stata riconosciuta dalla stessa sentenza di appello nel momento in cui ha inflitto una pena prossima al minimo edittale, ma sul punto questa Corte ha già stabilito che “l’esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l’irrogazione del minimo della pena” (Sez. 6, Sentenza n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 265065), in quanto si tratta di operazioni interpretative rette da ragioni differenti, atteso che “i parametri di valutazione di cui all’art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo” (Sez. 3, Sentenza n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948).
E’ inammissibile anche il terzo motivo inerente il trattamento sanzionatorio, che è formulato in modo puramente assertivo senza indicare gli elementi di critica alla sentenza (Sez. 6, Sentenza n. 23014 del 29/04/2021, B. Rv. 281521: In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti).
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 ottobre 2023.