Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26198 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26198 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCI:COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti oli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito li Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha corcluso chiedendo
Il PG conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso, ai quali si riporta.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 novembre 2018, il Tribunale di Viterbo, in esito a giudizio abbreviato, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione e computata la diminuente per la scelta del rito, condannava NOME COGNOME alla pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione sia per due reati, commessi secondo la prospettazione accusatoria il 6 e il 21 ottobre 2018, di inosservanza degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Roma; sia per i reati, commessi secondo detta prospettazione il 6 ottobre 2018, di resistenza a pubblici ufficiali e di porto ingiustificato di un taglierino fuori della propria abitazione.
L’imputato proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Roma, che lo rigettava con sentenza del 25 ottobre 2022, di conferma della sentenza di primo grado.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di appello. Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 14 e 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e degli artt. 129 e 597 cod. pen. Afferma che il giudice di appello ha omesso di approfondire la questione avanzata dalla difesa nel corso del giudizio, inerente all’efficacia della misura di prevenzione, perché non ha accertato se la sottoposizione dell’imputato ad essa fosse attuale nelle epoche dei fatti contestati. Rileva che la misura era stata applicata con decreto del 14 giugno 2012, successivamente era stata aggravata in forza di decreto del 15 gennaio 2013, con imposizione dell’obbligo di soggiorno in Roma, era stata prolungata di sei mesi in forza di decreti del 3 luglio 2013 e del 23 marzo 2015, ma era esaurita nell’agosto 2014, ovvero ben prima dell’ultimo aggravamento del 4 giugno 2018 e della commissione dei fatti contestati. Il ricorrente rileva che i sei mesi previst nell’ultimo provvedimento di aggravamento potevano decorrere dalla relativa notifica, del giugno 2018, solo se gli effetti della misura non fossero già cessati. Afferma, inoltre, che nelle sentenze di primo grado e di appello non si rinvengono computi relativi ad intervenuti periodi di sospensione idonei ad una estensione dell’originario periodo di sottoposizione alla misura di prevenzione, ed è mancato sull’argomento uno specifico accertamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, volto a criticare soltanto i capi della sentenza impugnata relativ ai reati di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Sez. 2, Sentenza n. 52617 del 13/11/2018, Rv. 274719 – 02) che, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d’appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l’atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l’obbligo di motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente.
È stato precisato (Sez. 6, Sentenza n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723 – 01) che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell’atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività.
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza di appello impugnata non è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive colgono nel segno.
Dalla stessa sentenza impugnata emerge che nel corso del giudizio di appello la difesa aveva avanzato la tesi in base alla quale la misura di prevenzione non era più operativa nei giorni 6 e 21 ottobre 2018, nei quali la presenza dell’imputato venne accertata al di fuori del territorio del comune di Roma.
In ordine a tale questione, la sentenza impugnata riporta che all’imputato risultavano notificati sia il provvedimento del Tribunale di Roma in data 14 giugno 2012, recante l’adozione della misura di prevenzione con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma, notificato al prevenuto il 14 giugno 2018; sia il provvedimento dello stesso Tribunale del 4 giugno 2018, che disponeva un prolungamento della misura di prevenzione, notificato al prevenuto il 30 giugno 2018.
La sentenza impugnata, però, non risolve la questione proposta nel corso del giudizio di appello, relativa all’effettiva operatività della misura nei momenti in cui l’imputato venne colto in territorio diverso da quello del Comune di Roma.
Non emerge, infatti, che sia stata svolta una adeguata istruttoria, volta a stabilire: se, nelle epoche (6 e 21 ottobre 2018) dei fatti contestati come violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, essa fosse stata già eseguita nella durata che risultava anteriormente al provvedimento di prolungamento per sei mesi emesso dal Tribunale di Roma il 4 giugno 2018; in
caso positivo, se potesse attribuirsi reale efficacia – comunque – a quest’ultimo provvedimento.
Si ravvisa, quindi, carenza di motivazione su aspetto decisivi sottoposti all’attenzione del giudice del merito, sicché risulta necessaria una nuova valutazione in proposito.
Avuto riguardo a detti elementi, la sentenza impugnata risulta carente di motivazione e deve essere annullata, limitatamente ai reati di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che svolgerà nuovo giudizio in proposito senza incorrere nei vizi riscontrati. Il giudice del rinvio sarà libero di accogliere o rigettare l’appello per i profili evidenziati, m nel rispetto delle norme che regolano la materia, dovrà rendere congrua motivazione, compiendo anche, a seconda della decisione che adotterà sui profili evidenziati, l’eventuale rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 con rinvio per nuovo giudizio anche per l’eventuale rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.