Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29305 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29305 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE emessa in data 08/01/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., proposto nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che sostituiva, nei confronti del predetto, la misura interdittiva con quella degli arresti domiciliari.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comrna 1, disp. att. co proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 276 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la natura del colloquio tra ricorrente ed il COGNOME non ha violato gli obblighi imposti con la misura interdittiva, posto che la RAGIONE_SOCIALE è amministrata dal figlio del ricorrente ed è sottoposta al controllo dell’amministratore giudiziario, non essendo stato stipulato alcun atto con la RAGIONE_SOCIALE, né essendo intervenuta alcuna cessione di pratiche, ed essendo la presenza del NOME a tale incontro un mero contributo all’attività del figlio;
2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, ai sensi dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen., quanto l’assunto del Tribunale del riesame è destituito di fondamento, posto che la RAGIONE_SOCIALE ha numerosi clienti che hanno continuato a rivolgersi alla ditta, nonostante le vicende giudiziarie, e l’amministratore, NOME COGNOME, è stato autorizzato dall’amministratore giudiziario alla cessione della clientela ad altro operatore, circostanze di cui il provvedimento nulla dice, omettendo di considerare che nessun contratto risulta mai stipulato tra il ricorrente ed il COGNOME; né risulta alcuna motivazione, infine, circa l’indispensabilità della misura degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso si sostanzia in una ricostruzione alternativa della vicenda processuale, che, in ogni caso, sembra non tenere in alcun conto la dettagliata motivazione del provvedimento impugnato.
L’ordinanza in esame, infatti, dopo aver dato atto della misura genetica, confermata dal Tribunale del riesame – con cui era stata dapprima disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, poi sostituita con il divieto di esercitare, per dodici mesi, le attività di spedizioniere doganale e di esercente attività logistica e di trasporto, sia in forma individuale che societaria, nonché il sequestro preventivo della società, con nomina di un amministratore giudiziario in persona di NOME COGNOME, figlio del ricorrente — in riferimento al incolpazioni provvisorie di associazione a delinquere, finalizzata al contrabbando
mediante evasione dei diritti di confine sulle merci di importazione dalla Cina, attività posta in essere attraverso la società RAGIONE_SOCIALE, è passata a descrivere le condotte poste a base del disposto aggravamento.
In particolare, è risultato che il COGNOME, che in seno al sodalizio rivestiva un ruol apicale, aveva continuato a gestire la RAGIONE_SOCIALE, come emerso da una segnalazione dell’Agenzia RAGIONE_SOCIALE Dogane che, a seguito di una mail trasmessa dal figlio del ricorrente, NOME COGNOME, attuale amministratore della s.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, con cui si chiedeva la verifica di una polizza fideiussoria prestata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di una società cinese, abituale cliente della RAGIONE_SOCIALE, svolgeva specifici accertamenti; l’esito RAGIONE_SOCIALE dette verifiche faceva emergere che la richiesta della polizza assicurativa era pervenuta all’intermediaria della RAGIONE_SOCIALE da NOME COGNOME, con i necessari documenti; tuttavia, le pratiche di sdoganamento erano state effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE, il cui amministratore, NOME COGNOME, riferiva di essere stato contattato da NOME COGNOME, che gli aveva proposto di curare diverse operazioni doganali per conto dei clienti della RAGIONE_SOCIALE, così da assicurarne la continuità operativa, proposta alla quale egli aveva aderito, essendosi incontrato, nel settembre 2023, con NOME e NOME COGNOME in un bar vicino agli uffici della RAGIONE_SOCIALE; in quella occasione, NOME COGNOME gli aveva fornito specifiche indicazioni circa le modalità di fatturazione ai loro clienti, sulla base RAGIONE_SOCIALE quotazioni poi inviategli via mai affermando che la provvigione dovuta alla RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata definita una volta conclusasi la vicenda giudiziaria.
Da tali emergenze, del tutto logicamente, è stata tratta la conclusione che, in spregio del divieto impostogli, il COGNOME avesse, attraverso la schermo dell’accordo con la RAGIONE_SOCIALE, continuato ad operare, allo scopo di conservare il proprio portafoglio clienti, continuando ad occuparsi in prima persona RAGIONE_SOCIALE operazioni di sdoganamento e di logistica.
Il provvedimento impugnato ha messo, altresì, in evidenza come, all’esito della riunione del 01/12/2023 tra l’amministratore giudiziario, NOME COGNOME, ed i consulenti della RAGIONE_SOCIALE, erano emersi solo contatti generici con alcuni operatori, ma nessun accordo specifico, in quanto la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto sottoporre all’A.G. un elenco di potenziali partner per le verifiche, anche da parte degli altri organi della procedura.
Tale motivazione risulta del tutto incensurabile, né può essere scalfita dalla proposta ricostruzione alternativa da parte della difesa, palesemente confliggente con le evidenze processuali, oltre che irrimediabilmente versata in fatto.
Né appare condivisibile la doglianza circa l’inadeguatezza della misura in atto, non solo perché la misura degli arresti donniciliari è risultata necessaria a seguito
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della palese e conclamata violazione della misura interdittiva, ma anche in quanto il provvedimento impugnato ha rappresentato come la violazione del divieto manifestasse l’inidoneità della misura interdittiva, a fronte RAGIONE_SOCIALE ravvisate esigenze special-preventive, ed ha anche ricordato come il COGNOME avesse dato prova di particolare pervicacia nel delinquere, in quanto, come da annotazione di P.G. del marzo 2022, egli, nonostante la perquisizione eseguita, aveva proseguito nell’attività di confezionamento di documenti falsi, al fine di consentire ai propri clienti cinesi l’evasione dei diritti di confine sul importazioni, apparendo, quindi, la misura degli arresti domiciliari l’unica in grado di impedire la ripresa RAGIONE_SOCIALE illecite attività.
Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 051/04/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presi COGNOME te