Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28459 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28459 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Nostro NOME nato a Roma l ‘ 11/10/1962
avverso l’ordinanza emessa il 26 marzo 2025 dal Tribunale di Brescia
Visti gli atti, il provvedimento e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ; letta le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME in relazione a plurime condotte di peculato, poste in essere nella qualità di amministrazione di sostegno e di curatore fallimentare (capi 1 e 2), nonché di ulteriori condotte criminose, qualificate ai sensi degli artt. 648ter .1 cod. pen. (capo 3), 479 cod. pen. (capo 4), 476 cod. pen. (capo 5) e 328 cod. pen. (capo 6).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di quattro motivi , ulteriormente illustrati con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, di seguito esposti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con i primi tre motivi, che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione relativa alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando: a) quanto al pericolo di inquinamento probatorio, che il ricorrente ha reso piena confessione; b) quanto al pericolo di fuga, che lo stesso è immediatamente rientrato dalla Croazia appena appreso dalla moglie della perquisizione domiciliare e che, da allora, non ha mai tenuto una condotta da cui desumere un proposito di fuga; c) quanto al pericolo di recidiva e, in particolare, alla concretezza ed attualità del pericolo, che la revoca di tutti gli incarichi pubblici e la segnalazione al sistema bancario della sua perdita di ogni potere gestorio o rappresentativo, incidono sulla configurabilità di occasioni prossime di commissione di ulteriori reati.
2.2. Con il quarto motivo si deduce il difetto di motivazione sulla richiesta di sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari ‘rinforzati’, fondata su una affermazione inverosimile ovvero che l’indagato, ove ristretto agli arresti domiciliari, potrebbe effettuare operazioni bancarie telematiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a formulare censure di contenuto meramente confutativo, omettendo, tuttavia, di confrontarsi criticamente con l’ordinanza impugnata, che, con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva.
Quanto al primo, si è valorizzato il contenuto delle intercettazioni dalle quali sono emersi sia la fredda programmazione della condotta del ricorrente, anche in caso di sottoposizione a indagini penali, sia, soprattutto, il tentativo di condizionale una testimone.
Quanto al pericolo di recidiva, si è posto l’accento sulla gravità , sulle modalità e sulla durata delle condotte criminose oggetto di provvisoria imputazione, commesse in un lungo arco temporale, con estrema spregiudicatezza, secondo una ben studiata strategia distrattiva, attuata anche attraverso il ricorso a stratagemmi, compreso il ricorso a condotte penalmente rilevanti, quali quelle di falso, grazie ai quali riusciva a mascherare gli ammanchi.
Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il Tribunale ha, inoltre, adeguatamente valutato anche la confessione resa da ll’indagato , sottolineandone, tuttavia, la non incidenza sulla sussistenza ed intensità delle esigenze cautelari e ciò, soprattutto, per l’assenza di alcun segno di rivisitazione critica da parte del ricorrente.
Va, infine, rilevato che, sebbene l’ordinanza non abbia esplicitamente valutato le circostanze rappresentate dal ricorrente, in merito alla revoca degli incarichi pubblici e alle segnalazioni al sistema bancario, dal complessivo esame della motivazione può desumersi che tali elementi sono stati implicitamente ritenuti subvalenti rispetto alla particolare intensità delle esigenze cautelari ravvisate dai Giudici di merito. Sul punto, peraltro, il Tribunale, muovendosi nel solco della giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente affermato che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l’oggetto del “periculum” è la reiterazione di astratti reati della stessa specie, e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (cfr. Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 – 02).
Ad avviso del Collegio è, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
La motivazione sulla scelta della misura custodiale è, infatti, erronea laddove si fa riferimento ad altre indagini a carico del ricorrente e alla generica possibilità che costui possa replicare, ove ristretto presso il proprio domicilio, analoghe condotte distrattive o manipolatorie del materiale indiziario.
Deve, infatti, escludersi che il giudizio sul grado delle esigenze cautelari da soddisfare e sulla idoneità della misura possa essere condizionato da astratte finalità, di carattere probatorio e/o specialpreventivo, emerse in procedimenti diversi da quello in cui il giudice è chiamato a valutare la necessità di limitare la libertà personale dell’indagato , valutazione che, si ribadisce, va condotta solo in relazione alle condotte oggetto di provvisoria imputazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla scelta della misura cautelare al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 giugno 2025