Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35298 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di:
ISIGUZO COGNOME CHIMA nato il DATA_NASCITA !,INDIRIZZO
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il PG conclude per l’annullamento con rinvio nella parte in cui annulla l’ordinanza emessa dal GIP limitatamente al reato di cui al capo 4 e sostituisce la misura del carcere con gli AADD di cui al capo 3.
udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta integralmente alla memoria depositata in data 10/05/2024 e chiede venga dichiarato il ricorso del PM inammissibile.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 13 febbraio 2024 il Tribunale di Palermo – costitu ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen. – ha annullato il titolo cautelare emes confronti di COGNOME NOME in riferimento ai capi n.2 (detenzion illecita di stupefacenti) e n.4 (violazione del divieto di frequentare pregiud Quanto al reato di cui al capo n.3 (violazione di obblighi correlati alla sottoposi alla sorveglianza speciale in tema di orario di rientro nella abitazione), la mi stata rivalutata sotto il profilo della adeguatezza, con sostituzione della cu in carcere con gli arresti domiciliari (assistiti da presidio elettronico).
1.1 In motivazione si è affermato, in sintesi, che:
quanto al coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti il Tribuna rileva la scarsa chiarezza e la ambiguità dei colloqui oggetto di captazion il che si riflette inevitabilmente sul profilo di gravità indiziaria riten Gip;
quanto alla frequentazione intervenuta tra l’indagato, sottoposto al misura di prevenzione personale, e COGNOME NOME il Tribunale osserva che non vi è contezza della conoscenza, in capo a COGNOME, della qualit soggettiva di pregiudicato del COGNOME, non potendo la stessa desumersi da alcune circostanze di fatto emergenti dal contesto relazionale;
quanto al profilo della scelta della misura sull’unico reato residuo (di c capo n.3) il Tribunale riconosce la sussistenza del pericolo di fuga e pericolo di reiterazione e reputa adeguata la misura degli arresti domicili con presidio elettronico.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – il PM territoriale. Il ricorrente articola plurime censure.
2.1 Quanto al reato di cui al capo n.4 si deduce vizio di motivazione.
In sostanza, si ritiene incompleto, sul piano cognitivo, il giudizio negativo in di gravità indiziaria, atteso che proprio dal contenuto delle conversazioni tra – riportate nel testo del ricorso – poteva evincersi la conoscenza in all’indagato delle attività illecite realizzate, non solo ad oggi, dal COGNOME.
2.2 Quanto al capo n.3 il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di sce della misura.
Si rappresenta che il complessivo profilo di gravità delle condotte oggetto di contestazione, ed il livello di correlate esigenze cautelari, era tale da imporre il ricorso alla misura maggiormente contenitiva, avendo COGNOME mostrato insofferenza ai controlli ed una personalità estremamente negativa, anche in riferimento ai probabili esiti di altro giudizio in corso (condanna in secondo grado per sequestro a scopo di estorsione ed altro alla pena di anni trenta di reclusione, sia pure sottoposta a giudizio di rinvio dopo annullamento della cassazione).
Ha depositato memoria la difesa di COGNOME COGNOME COGNOME NOME.
3.1 Nell’atto si rappresenta che il primo motivo sarebbe meramente rivalutativo (sul contenuto delle captazioni) e che il secondo motivo denunzia una contraddittorietà che non è dato intravedere nel testo della decisione.
Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo n.4 ed infondato nel resto.
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4.1 Quanto alla ritenuta carenza di gravità indiziarla sulla violazione del divieto di frequentare pregiudicati, è fondata la deduzione – introdotta dal ricorrente – di incompletezza argomentativa, posto che il numero degli incontri tra i due e l’oggetto delle discussioni captate (sia pure dovendosi tener conto dell’assenza di gravità indiziaria sull’accusa di traffico di stupefacenti) rappresentano dei potenziali indicatori logici (di conoscenza della altrui condizione soggettiva) che il Tribunale non valuta in modo analitico. Da ciò la necessità di rivalutazione, atteso che la prova della conoscenza di una particolare condizione soggettiva ben può derivare da indicatori logici (come affermato nella stessa decisione di questa Corte citata nella decisione impugnata, Sez. I n. 37163 del 19.7.2019, rv 276945).
4.2 Quanto al profilo della scelta della misura il ricorso è infondato.
Va rilevato non soltanto che il Tribunale argomenta in modo del tutto logico le proprie opzioni (il che esclude la ricorrenza di un vizio argomentativo), restando in margini di opinabilità, ma soprattutto che il profilo della adeguatezza della misura va sempre rapportato al reato per cui si procede che – nel caso in esame – resta quello di cui all’art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 sotto il limitato profilo della violazione degli orari di rientro. Si tratta, dunque, di una condotta che pur esprimendo insofferenza ai limiti della misura di prevenzione non esprime – in quanto tale – un elevato livello di pericolosità, non trattandosi di una ‘totale sottrazione’ al controllo di polizia. Né, d’altra parte, il livello di pericolosità del
soggetto può essere ‘traslato’ da un procedimento (quello ancora in corso per fatti di maggiore gravità) ad un altro, posto che l’incidente cautelare riflette essenzialmente il fatto specifico per cui si procede e le argomentazioni giurisdizionali vanno parametrate alla consistenza e gravità di ‘quel’ fatto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al delitto contestato al capo 4 della contestazione provvisoria, con rinvio per nuovo giudizio su detto capo al Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in data 28 maggio 2024
GLYPH Il Presidente
Il Consigliere estensore