Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6162 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6162 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/09/2025 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
È oggetto di ricorso l’ordinanza del 9 settembre 2025, emessa dal Tribunale di Firenze, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del 25 agosto 2025, reso dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di rapina e lesioni indicati in rubrica.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, con riferimento all’art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen. anche in relazione all’art. 291 c.p.p., non avendo il Tribunale dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare, posta la mancata trasmissione, ad opera del pubblico ministero, di atti favorevoli all’indagato e, segnatamente, di video-riprese integrali dell’accadimento delittuoso, sul cui contenuto era stata fondata l’ordinanza genetica. Secondo l’impostazione difensiva, tali video-riprese dimostravano la mancata consumazione della rapina ad opera del ricorrente. Esse non erano nella disponibilità del difensore, che si era limitato a visionarle; né può ritenersi, come la gravata ordinanza pare affermare, che sulla difesa incombesse l’onere di estrarne copia e trametterle al Tribunale. Sulla difesa incombe, infatti, unicamente l’onere di indicare la rilevanza dell’atto non trasmesso ai fini della decisione.
2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 273 e 192 c.p.p. in relazione all’art. 628 c.p. Sebbene la condotta appropriativa contestata all’indagato non risultasse né dai frames estratti dalle video-riprese, e trasfusi nell’annotazione di polizia giudiziaria, né dal contenuto integrale di queste ultime, il Tribunale, ha affermato illogicamente l’attendibilità della persona offesa.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo è inammissibile, per contrarietà dell’assunto difensivo con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l’obbligo di trasmettere, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell’applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria» (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, COGNOME, Rv. 276444 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame, analogamente al giudice per le indagini preliminari, aveva basato la decisione sul contenuto delle video riprese come riprodotto negli atti di polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni delle persone informate sui fatti che ne avevano preso visione, oltre che sulle immagini fotografiche dell’azione delittuosa dalle stesse estrapolate; v. anche Sez. 3, n. 169 del 30/10/2019, dep. 2020, S., Rv. 278273 – 01).
Alla luce di tale principio, deve ritenersi corretta la motivazione, posto che, nel caso di specie, gli esiti delle video-riprese erano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria, come ribadito dal Tribunale, che ha altresì aggiunto, con puntualizzazione decisiva e non contrastata dal ricorrente, come non risultasse neppure ipotizzata un’eventuale mancata corrispondenza tra i supporti delle videoriprese e l’annotazione di p.g.
È ben vero che il quinto comma dell’art. 309 c.p.p. impone la trasmissione al tribunale del riesame degli atti presentati dal pubblico ministero a norma del primo comma dell’art. 291 c.p.p., pena la perdita di efficacia dell’ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma la ratio della disposizione non attiene essenzialmente alla materialità dei documenti quanto, piuttosto, al loro contenuto; sicché, quando questo risulti – come nel caso in scrutinio – “integralmente” inserito nell’ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale, può ritenersi adempiuto l’obbligo di cui al citato art. 309, comma 5, cod. proc. pen., essendo posta, la difesa, in condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva, in considerazione dell’integrale discovery prevista dall’art. 293, comma 3 c.p.p., di cui non lamenta l’omissione (v. Sez. 5, n. 42150 del 15/07/2011, Minichini, Rv. 251696 – 01).
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto generico e aspecifico, non confrontandosi il ricorrente con le ragioni rese dal Tribunale. La difesa incentra, infatti, la doglianza relativa all’asserito vizio di motivazione su una circostanza vale a dire la mancata emersione, dalle video-riprese, del momento della sottrazione del denaro da parte dell’indagato – neppure contestata dal Tribunale. Con ciò, il ricorrente aggira del tutto il nucleo argomentativo della motivazione in cui, dapprima, si sono illustrate le ragioni dell’attendibilità del narrato accusatorio
offerto dalla persona offesa – chiaro e pienamente compatibile con la dinamica del fatto e con la ricostruzione logica della vicenda, oltre che riscontrato dalla gravità delle lesioni dalla stessa riportate – e della recessività di eventuali riscontri estrinseci (v. p. 5 del provvedimento impugnato; sul tema, ex plurimus, Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981 – 01: «in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca»). Di poi, sono state esposte ulteriori ragioni, logicamente argomentate, relative all’implausibilità dell’ipotesi secondo cui l’indagato si sarebbe limitato a colpire violentemente la vittima, pur sapendo che la stessa fosse in possesso della somma di denaro (ibidem, p. 6). Sicché, a parere di questo Collegio, la censura non riesce a scalfire in alcun modo la tenuta logica della motivazione del gravato provvedimento.
Per le ragioni illustrate, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente