Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42300 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42300 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME COGNOME, nato in Tunisia DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5/4/2024 emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice
generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza con la quale i ricorrenti erano stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziati di plurime cessioni di stupefacenti commesse nell’ambito di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (essenzialmente cocaina e
eroina).
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati formulati due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’intervenuta perdita di efficacia della misura, in quanto l’ordinanza del Tribunale del riesame sarebbe stata depositata in data 21 maggio 2024 e, quindi, oltre il termini d 45 giorni dalla decisione, intervenuta il 5 aprile 2024.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, sottolineando come il Tribunale avrebbe desunto elementi a sostegno dell’appartenenza del ricorrente all’associazione dalla sua partecipazione all’aggressione contestata al capo 1), sostenendo che tale vicenda si andrebbe ad inserire nelle dinamiche relative alla gestione dell’attività d spaccio. Invero, già l’ordinanza genetica aveva escluso la gravità indiziaria con riguardo al reato contestato al capo 1), né vi erano elementi per ritenere tale fatto connesso alla gestione dello spaccio di stupefacenti.
Ulteriore elemento di contraddittorietà è desumibile dal fatto che al ricorrente si imputano esclusivamente cessione di eroina, mentre l’associazione sarebbe stata dedita al traffico di cocaina.
Infine, risulterebbe errata l’esclusione della derubricazione dei reati d detenzione di stupefacente nell’ipotesi lieve di cui al comma 5, dell’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Nell’interesse di NOME sono stati presentati due ricorsi dal medesimo difensore.
3.1. Con il ricorso datato 3 giugno 2024 si eccepisce l’intervenuta perdita di efficacia della misura cautelare, sul presupposto che il deposito della decisione del Tribunale del riesame sarebbe avvenuto oltre il termine di 45 giorni.
3.2. Con il ricorso del 31 maggio 2024, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 275, comma 3 -bis e dell’art. 292 cod. proc. pen., nonché l’omessa motivazione in ordine all’inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’adozione di strumenti elettronici di controllo, rispetto alla più grave misur custodiale. Sottolinea il ricorrente come il Tribunale, pur dando atto che l’ordinanza genetica non aveva specificamente motivato sul punto, riteneva che ciò non determinasse la nullità dell’ordinanza e che la motivazione potesse essere integrata in sede di impugnazione.
I ricorsi sono stati trattati con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
Entrambi i ricorrenti pongono la questione della perdita di efficacia della misura in conseguenza del superamento del termine di 45 giorni, entro il quale il Tribunale si era riservato di procedere al deposito della motivazione.
I motivi sono infondati, dovendosi dare continuità al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il termine per il deposito dell’ordinanza del tribunale del riesame – il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misur coercitiva – decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio (Sez.5, n. 44153 del 13/6/2018, Rv. 274177).
Nel caso di specie, il dispositivo è stato depositato in data 6 aprile 2024, sicchè il termine di 45 giorni (indicato dal Tribunale) scadeva il 21 maggio 2024 ed è stato pienamente rispettato.
Nel merito, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, è infondato.
Si deve premettere che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione al peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verific delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Sostiene la difesa che il provvedimento impugnato presenterebbe un profilo di contraddittorietà con riguardo al rilievo che viene attribuito alla partecipazion del ricorrente all’aggressione perpetrata ai danni di NOME (capo 1) al fine di costringere quest’ultimo a svolgere attività di spaccio per conto dell’associazione, omettendo di considerare che, in relazione a tale imputazione, l’ordinanza genetica aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria.
Invero, pur al netto di tale parte della motivazione, gli ulteriori argoment addotti a sostegno dello svolgimento di una continuativa e intensa attività di spaccio nell’ambito di un contesto associativo, risultano ampiamente sufficiente a
integrare il requisito della gravità indiziaria.
Il Tribunale, infatti, ha sottolineato non solo la pluralità di episodi di cessi di eroina, ma soprattutto gli stretti legami esistenti tra il ricorrente e gli imputati, nonché il fatto che lo spaccio al dettaglio avveniva in modo coordinato e nell’ambito territoriale nel quale operava – sostanzialmente in via esclusiva l’associazione.
3.1. Né è condivisibile l’osservazione della difesa secondo cui l’associazione era dedita al solo spaccio di cocaina, mentre il ricorrente avrebbe sempre ceduto eroina.
La difesa prospetta una lettura parziale delle risultanze probatorie, avendo il Tribunale dato atto che l’associazione, pur maggiormente attiva nello spaccio di cocaina, curava anche la cessione di eroina e, rispetto a tale sostanza, era proprio il ricorrente, unitamente ad altri soggetti, a svolgere l’attività i sostanzialmente esclusiva.
Del resto, è la stessa contestazione del reato associativo (si veda capo 89) che espressamente menziona sia l’eroina che la cocaina quali sostanze oggetto dei traffici illeciti gestiti dal sodalizio.
In definitiva, si ritiene che – tenuto conto del parametro di giudizio richies in sede cautelare – il Tribunale abbia fornito una motivazione congrua e immune da censure in merito alla partecipazione del ricorrente all’associazione.
3.2. Parimenti infondate sono le doglianze relative all’omessa esclusione dell’ipotesi lieve con riguardo ai reati fine contestati al ricorrente. Inv costituisce principio ampiamente consolidato quello secondo cui la minor offensività della condotta richiesta dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può desumersi esclusivamente dal dato ponderale, occorrendo una valutazione complessiva della condotta.
Nel caso di specie, al ricorrente si contesta un’attività di spaccio svolta i modo professionale, per un periodo di tempo particolarmente ampio, in un contesto associativo connotato dalla capacità di movimentare quotidianamente elevati quantità di stupefacente.
Si tratta di tutti elementi di per sé idonei ad escludere l’applicabilità de fattispecie prevista dal quinto comma, a prescindere dal dato ponderale che, nel caso in esame, diviene recessivo rispetto agli ulteriori indici dimostrativi del gravità della condotta.
Il ricorso proposto da COGNOME, relativamente alla omessa valutazione dell’idoneità degli arresti donniciliari con controllo elettronico, è infondato.
Deve premettersi che, in virtù del principio di tassatività, l’inosservanza dell
disposizioni previste per gli atti del procedimento è causa di nullità solo nei cas previsti dalla legge, il che si verifica nel caso delle nullità speciali espressamen previste in relazione a determinate violazioni, ovvero nell’ipotesi in cui il vi rientri in una delle nullità di ordine generale previste dall’art. 178 cod. proc. pe
In relazione al vizio motivazione concernente l’omessa valutazione dell’idoneità degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico, l 292 cod. proc. pen., che indica il contenuto dell’ordinanza cautelare e le ipotesi speciali di nullità, non prevede che l’omessa motivazione su tale aspetto comporti l’invalidità dell’atto.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha applicato il principio secondo cui l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che non specifichi le ragioni di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, può essere integrata dall’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame, sia perché l’indicazione di tali ragioni non è prevista tra i requis essenziali dell’ordinanza indicati, a pena di nullità, dall’art. 292 cod. proc. pen., perché l’articolo 275 cod. proc. pen., nel prevedere l’onere motivazionale aggiuntivo, non indica alcuna sanzione in caso di inosservanza (Sez.2, n. 42557 del 4/7/2017, Micillo, Rv. 270773).
5. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore