Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28206 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28206 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Parla NOME nato a CANICATTI’ il 08/11/1971
avverso l’ordinanza del 07/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME in difesa di COGNOME il quale insiste nei motivi del ricorso e ne chiede raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, annullata la misura cautelare in carcere quanto ai reati contestati ai nn. 16, 22), 23), 24), 25) e 49) del capo d’imputazione provvisorio per vizio non emendabile dell’ordinanza genetica, limitatamente a NOME, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse dello stesso avverso l’ordinanza emessa in data 8 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere / con riferimento:
al capo 18), relativo al delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, comma 11, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, 61 bis cod.pen., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, COGNOME NOME quale fornitore e trasportatore, COGNOME Angelo quale intermediario, illecitamente detenevano, trasportavano e cedevano a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME n.
2 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, a fronte della pattuizione di complessivi euro 28.000, destinata alla successiva rivendita a terzi. Avvalendosi di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato.
Fatto commesso in Canicattì nel mese di ottobre 2022.
A ft i T Capo 19) Per il delitto di cui GLYPH 81 cpv, 110 cod. pen. 1 73, comma 1 dPR n. 309 del 1990, perché in concorso tra loro con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, NOME e NOME, quali fornitori e trasportatori, illecitamente detenevano, trasportavano e cedevano a Messina NOME e COGNOME NOME oltre 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alla successiva rivendita a terzi. Fatti commessi in Canicattì e Porto Empedocle il 28 ottobre 2022.
Capo 21) per il delitto di cui agli arti 81 cpv e 110 cod. pen. 73, comma 1, dPR n 309 del 1990, perché t in concorso fra loro lcon più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, NOME e COGNOME COGNOME, in qualità di fornitori e trasportatori, illecitamente detenevano, trasportavano e cedevano a NOME COGNOME sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alla successiva rivendita a terzi per il corrispettivo in denaro pattuito in euro 13.300.
Fatti commessi in Canicattì e Licata nei mesi di ottobre novembre 2022.
22) per il delitto di cui agli articoli 81 cpv, 110 cod pen 73 comma 1 dPR n. 309 del 1990, perché in concorso fra loro, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, NOME e COGNOME NOME, in qualità di fornitori e trasportatori, illecitamente detenevano, trasportavano e cedevano a Piscopo NOME 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina / destinata alla successiva rivendita a terzi in cambio della cessione di un’autovettura Fiat Panda targata TARGA_VEICOLO.
Fatti commessi a Canicattì e Gela in epoca anteriore e prossima al 18 novembre 2022
capo 43) per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per essersi reso cessionario di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di circa 250 grammi a fronte della dazione di complessivi euro 9.000, destinata alla successiva rivendita a terzi.
Fatto commesso a Favara in data 21 giugno 2023.
capo 44) per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per essersi reso cessionario di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di circa 202 grammi ) a fronte della dazione di complessivi euro 6.600, destinata alla successiva rivendita a terzi.
Fatto commesso a Favara in data 12 agosto 2023.
Capo 45) per il delitto di cui agli articoli 110 cod pen 73 comma uno DPR numero 309 del 1990 perché in concorso fra di loro e con altro soggetto allo stato non identificato, il COGNOME quale fornitore, avvalendosi di altri soggetto per i trasporto e la materiale consegna dello stupefacente, e il Parla quale intermediario illecitamente detenevano e cedevano a COGNOME NOME un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di circa 100 grammi ) a fronte della dazione di complessivi euro 3200 f destinata alla successiva rivendita a terzi
Fatto commesso a Canicattì il 12 ottobre 2023.
capo 46) per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per essersi reso cessionario di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di circa 200 grammi a fronte della dazione di complessivi euro 6.500, destinata alla successiva rivendita a terzi.
Fatto commesso a Favara in data 14 ottobre 2023.
Capo 47) Per il delitto di cui agli articoli 110 cod pen i 73 comma uno e 80 comma 11 DPR n. 309 del 1990 perché / in concorso tra loro, COGNOME NOME quale fornitore, avvalendosi di NOME per il trasporto e la materiale consegna dello stupefacente, COGNOME NOME quale intermediario del fornitore e NOME NOME e COGNOME NOME quali intermediari di parte acquirente illecitamente detenevano e cedevano a NOME NOME un quantitativo di sostanza stupefacente tipo cocaina di un chilo circa al prezzo di circa euro 30.000 di cui 1000 quale compenso dell’opera di intermediazione destinata alla successiva rivendita a terzi. Con l’aggravante di aver detenuto e ceduto ingenti quantità di sostanze stupefacentiffatto commesso a Gela e Campobello di Mazara in data 2 settembre 2023.
Capo 48) per il delitto di cui agli articoli 110 codice penale 73 comma uno e 80 comma 11 DPR 309 del 1990, perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso in concorso tra loro, COGNOME NOME quale fornitore poi sostituito da NOME NOME a seguito del suo arresto, avvalendosi di NOME per il trasporto e la materiale consegna dello stupefacente, COGNOME NOME come intermediario del fornitore, Firenze NOME e COGNOME NOME quale intermediari di parte acquirente, illecitamente detenevano e cedevano a COGNOME Cosimo un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di un chilo circa a fronte della dotazione di circa euro 31.000, destinata alla successiva rivendita a terzi con l’aggravante di aver detenuto e ceduto ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Fatto commesso a Gela e Campobello di Mazara in data 3 novembre 2023.
Capo 50) per il delitto di cui agli articoli 110 cod.pen., 73 comma uno e 80 comma 11 DPR n. 309 del 1990, perché ! n concorso tra loro i COGNOME NOME quale fornitore avvalendosi di COGNOME NOME per il trasporto dello stupefacente,
Parla NOME quale intermediario del fornitore, NOME NOME e NOME COGNOME NOME quali intermediari di parte acquirente da individuarsi in NOME NOME, detenevano un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di circa un chilo e 600 grammi del prezzo di euro 32.000 al chilo destinata alla successiva rivendita a terzi, con l’aggravante di avere detenuto e ceduto ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Fatto commesso a Gela, Agrigento e Campobello di Mazara ) in data anteriore e prossima al 10 dicembre 2023.
capo 52) per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per essersi reso cessionario di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di circa 250 grammi, a fronte della dazione di complessivi euro 8.950, destinata alla successiva rivendita a terzi.
Fatto commesso a Favara in data 24 aprile 2023.
Parla NOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con il primo motivo, per violazione di legge, in relazione alla erronea applicazione dell’art. 273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 292, comma 2, 125, 192 e 309 cod.proc.pen, con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 18, 19,21,43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 52
La difesa ravvisa una preliminare contraddittorietà logica relativa all’ordinanza laddove la stessa, dopo aver accertato il vizio della motivazione dell’ordinanza genetica riferito al capo con il quale si era contestato il delitto di associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e di molti reati scopo, così ritenendo insussistente il quadro indiziario riferito al capo 25), in modo apodittico e indimostrato, aveva ritenuto sussistente il quadro cautelare per tutti gli altri reati. Il Tribunale della libertà aveva ritenuto superata la doglianza difensiva in ordine alla motivazione apparente per la totalità dei capi di incolpazione provvisoria utilizzando una formula sintetica quasi di stile e affermando che l’eccezione di nullità era infondata con riferimento ai rimanenti addebiti in quanto nella relativa trattazione il Gip aveva riportato la richiesta del pubblico ministero, illustrando, sia pure sinteticamente, le ragioni per le quali le risultanze istruttorie potevano essere poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria.
Sostiene la difesa che/Non è dato riscontrare il segno tangibile dell’effettiva valutazione operata dal giudice per le indagini preliminari, considerato che certamente un’illustrazione sintetica ed estremamente riassuntiva di non meglio esplicitat n ragioni e valutazioni operate dal giudice della cautela non può dirsi rispettos4 dei parametri codicistici di cui all’articolo 292, comma 2 / lett. c) i cod. proc. pen., considerato che, salvo per capo 18, non si rinviene nel corpo dell’ordinanza alcuna esposizione dI autonoma valutazione delle ragioni per cui sono state disattese le doglianze della difesa.
Si duole del fatto che il Tribunale del riesame, così come il giudice nell’ordinanza genetica, si siano limitati a trasfondere nel titolo cautelare il contenuto della richiesta del Pubblico ministero t omettendo ogni valutazione critica degli elementi indiziari e della gravità degli stessi, oltre che delle sottese esigenze cautelari. Nella memoria difensiva si era lamentata l’approssimazione con la quale nell’ordinanza genetica il G.i.p. aveva riportato senza alcuna rielaborazione critica i passaggi della richiesta della Procura. Il Tribunale non aveva colto che si era attribuita ai plurimi contatti fra i diversi soggetti e agli incontrO, alcuni dei qua oggetto di osservazione i alle conversazioni captate, la valenza di un dato dimostrativo quasi in re ipsa, senza operare alcun filtro e senza analiticamente approfondire la questione: se cioè, in occasione di quell’incontro o di quella e telefonata Parla NOME o l’ indagato di turno parlasse seriamente facesse sfoggio di quella dote di millanteria tipica in certi ambienti proprio per accreditarsi nei confronti dell’uno o dell’altro soggetto. In ordine al capo di incolpazione 21, relativo alla presunta cessione da parte di COGNOME e COGNOME a tale NOME COGNOME essendo stato nei confronti di quest’ultimo annullato il provvedimento custodiale, logica conclusione doveva essere quella di annullare anche per questo capo l’ordinanza nei confronti di NOMECOGNOME non rinvenendosi alcuna ragione per mantenerla sotto il profilo indiziario.
Analogamente si sarebbe dovuto procedere all’annullamento dei capi successivi: il 22 e il 23 per vizio di motivazioneRell’ordinanza genetica iconsiderato il recepimento acritico da parte del Gip della richiesta cautelare del pubblico ministero. Si trattava di droga parlata e nessun’ quantitativo di droga era stato mai sequestrato a Parla NOME.
Con il secondo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1 / lett. e), l’erronea n 1 GLYPH 1)- L GLYPH : a t i applicazione~. 274 cod.proc.pen. e 275, comma 3, cod.proc.pen.X Secondo la difesa, il Tribunale ha adottato un iter motivazionale caratterizzato da vizi di ordine logico-giuridico, omettendo di rendere congrua e logica motivazione in E j m f rIA : t vt-At ordine ai rilievi logici, fattuali e giurci idi GLYPH otri ” dalla difesa con la memoria difensiva, pretermettendo numerosi elementi.
Elemento dimostrativo inconfutabile, che dimostra l’assenza di un rigoroso vaglio critico operato dal Tribunale sull’ordinanza genetica / sarebbe da ravvisare nella pagina 10, nella quale il Tribunale / nel pronunciarsi sull’eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla mancata indicazione delle esigenze cautelar aveva affermato che il Gip aveva esposto le ragioni per le quali nei confronti di tutti gli indagati di quella fattispecie associativa e dunque anche dell’odierno indagato dovevano ritenersi sussistenti anche in positivo e con riguardo a tutti i reati in ,addebito, i pericoli cautelari di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio 4 invece non risultava accertata, quanto all’odierno ricorrente, l’esigenza cautelare
di cui all’articolo 274 lettera c) cod.proc.pen. e tale circostanza dimostra che il Tribunale del riesame non ha effettuato quell’attento vaglio dell’ordinanza genetica che avrebbe consentito di dichiararne la nullità in riferimento a tutti i capi di incolpazione provvisoria, con riferimento alle esigenze cautelari e alla mancata esposizione delle specifiche esigenze e delle concrete ragioni per cui le stesse non potevano e non possono essere soddisfatte con altre misure diverse da quelle applicata. Il Tribunale avevo emesso di evidenziare che il Gip i a la agina 426, dopo aver inserito Parla nell’elenco degli indagati in relazione ai quali non appaiono ipotizzabili misure diverse da quelle carcerarie, non aveva dedicato alcuno spazio per illustrare singolarmente la posizione degli stessi. Altro vizio della motivazione sta proprio nel fatto che, annullata l’ordinanza con riferimento al capo 16 per il reato associativo, andava dichiarata l’insussistenza della doppia presunzione di cui all’articolo 275 1 comma tre j cod. proc. pen. Dunque, la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell’articolo 274 del codice di rito, avrebbe dovuto essere individuata necessariamente in termini di concreta probabilità, da trarsi dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’imputato. Ne consegue che in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione si rende imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati oggettivi necessariamente considerati nell’attualità lla fattispecie concreta.
Il Tribunale della libertà non aveva valorizzato alcun elemento positivo in capo al Parla, quale ad esempio la condotta rispettosa delle prescrizioni degli arresti domiciliari mantenuta dallo stesso in occasione della sottoposizione alla custodia cautelare nell’ambito del precedente specifico citato a pagina 29 dell’ordinanza, nonché la correttezza della sua condotta nello scontare la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione in regime di detenzione domiciliare fino al momento dell’arresto intervenuto nel presente procedimento. La positiva condotta mantenuta aveva comportato, non solo la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari, ma altresì l’autorizzazione ad esercitare quotidianamente attività lavorativa.
Tali positivi elementi ì consentendo di formulare, al contrario di quanto ritenuto dall’ordinanza, un positivo giudizio di prognosi in ordine non solo al pericolo di reiterazione del reato, ma soprattutto con riferimento al rispetto delle prescrizioni del braccialetto elettronico minavano la legittimità dell’ordinanza.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.i. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e
11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presente procedimento trae origine da un’articolata indagine, compendiata nell’informativa riassuntiva dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento del 15 luglio 2024, nonché nelle più recenti informative del 2 e 6 dicembre 2024, consistente in attività captative telefoniche, ambientali e telematiche, videoriprese, localizzazioni satellitari a mezzo GPS, servizi di osservazione, escussione di persone informate, in cui si è acquisito un quadro delle attività delle famiglie mafiose di Porto Empedocle e di Agrigento/Villaseta e delle attività criminali controllate dai predetti sodalizi, prime fra tutte quell relative al monopolio del redditizio settore del traffico di sostanze stupefacenti, al cui interno si collocano le condotte di cui alle ipotesi di reato a carico dell’odierno ricorrente.
Il Tribunale del riesame, quanto ai capi di incolpazione provvisoria non annullati, ha condiviso integralmente il percorso argomentativo svolto dal giudice della cautela, richiamando l’esito delle captazioni integrate da servizi di osservazione e visione di immagini di videosorveglianza.
Nel corso delle conversazioni intercettate è stato ritenuto che gli interlocutori discutessero inequivocabilmente di attività riconducibili al traffico di stupefacenti, facendo riferimento a quantità, a qualità e a prezzo da corrispondere, solo raramente ricorrendo a termini criptici (ad es. “macchina” o schede”) / i quali, tenuto conto del contesto, facevano chiaramente riferimento alla droga. I giudici del merito cautelare hanno considerato raggiunta la soglia della gravità indiziaria a carico del Parla in relazione ai delitti di cui all’ipotesi accusatoria sulla base dei contatti intercorsi tra il ricorrente e COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (indagato nell’ambito del medesimo procedimento in ordine al delitto di cui all’art. 74 T.U. Stup. i con funzioni di vertice del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti riconducibile ella famiglia mafiosa di Porto Empedocle ) e svariati reati fine) lil quale, svolgendo funzioni di intermediario, li perfezionava con una serie di accordi poi effettivamente sfociati nello scambio di denaro contro sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene infondato il primo motivo di ricorso.
Va, in primo luogo, rilevato come, a partire da pag. 11 e sino alla pagina 23, dell’ordinanza impugnata il Tribunale abbia puntualmente indicato in quali passi
dell’ordinanza genetica il giudice ha svolto un’autonoma valutazione delle risultanze investigative in relazione a ciascuno dei capi dell’incolpazione provvisoria (per il capo 18 pagg. 497-533; per il capo 19), mediante esame della cessione a NOME Fabrizio (indagato in questo procedimento per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. e 74 T.U. stup.; per il capo 21) facendo riferimento al richiamo del Gip alle risultanze della pag. 565 della richiesta cautelare; per il capo 43) mediante il riscontro con quanto riportato nella richiesta cautelare in ordine al perfezionamento della compravendita di g. 250 di cocaina del 21 giugno 2023; per il capo 44) mediante il riscontro con quanto riportato nella richiesta cautelare in ordine alla compravendita di g 202 di cocaina in data 12 agosto 2023; per il capo 44) dalle intercettazioni relative al 12 ottobre 2023 e successive; per il capo 46) dagli esiti delle captazioni e servizi di osservazione del 14 ottobre 2023; per il capo 48) dagli esiti del compendio investigativo riportato alle pagine 878 e ss. della richiesta cautelare; per il capo 50) dal richiamo alla pag. 909 della medesima richiesta e,per il capo 52) dal richiamo alla pag. 914 della richiesta del P.M. richiamata nel titolo genetico.
Tanto è sufficiente a supportare il giudizio d’infondatezza dell’asserita inosservanza dell’art. 292, comma 2 1 lett, c), cod. proc. pen. nonché della dedotta mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto.
4. Come chiarito dai primi passi dell’ordinanza genetica, il compendio investigativo, costituito da intercettazioni telefoniche e ambientali con puntuali riscontri acquisiti attraverso servizi mirati di osservazione e controllo, risulta particolarmente chiaro e, ove criptico o cifrato, indicativo in quanto tale dell’illiceità delle attività svolte dai conversanti. Il provvedimento applicativo della misura cautelare si fonda, come puntualmente attestato nell’ordinanza impugnata, su acquisizioni solide sotto il profilo della gravità indiziaria richiesta nel procedimento cautelare, essendo peraltro a tal fine sufficiente il contenuto delle sole intercettazioni telefoniche o ambientali, connotate da genuinità e attendibilità in quanto i soggetti intercettati non sanno di esserlo; di esse, comunque, si è fatta una valutazione contestualizzata e correlata a fatti e comportamenti documentati da attività di controllo di polizia giudiziaria. Il Tribunale ha fornito una spiegazione non manifestamente illogica, da valutare comunque nel più ampio contesto argomentativo dal quale si è desunta l’identità del Parla quale intermediario nelle vendite di cocaina. La deduzione difensiva, sul punto, risulta inidonea, a fronte dell’ampio compendio investigativo, a destrutturare il quadro di gravità indiziaria segnalato dall’ordinanza impugnata.
Il secondo motivo di r corso è infondato.
In linea di principio, i requisiti di attualità e concretezza della pericolosità dell’indagato richiedono che il giudice preveda che si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, COGNOME Rv. 273674 – 01; Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958 – 01; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 266999 – 01), da intendere nel senso che valuti in prospettiva quali siano e se vi siano elementi concreti recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 01; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, COGNOME, Rv. 279122 – 01), dovendosi quindi escludere a fronte di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere riconosciuti qualora, all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure, appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. La pluralità degli elementi che devono e possono essere valutati a tal fine presuppone l’ulteriore chiarimento per cui l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285217 – 01).
Nel caso in esame, il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede non è stato ancorato alla sola commissione dei fatti in tempi recenti, essendovi chiaro riferimento alle modalità della condotta in quanto indicative dell’inserimento dell’indagato in un contesto criminale, dedito in maniera professionale al traffico illecito in larga scala di sostanze stupefacenti e contiguo all’associazione mafiosa agrigentina, alla ripetitività degli affari conclusi ; nonché alla intervenuta condanna, sempre per il delitto di cui all’art. 73 T.U. Stup. per fatto commesso il 17 settembre 2024, successivamente ai fatti qui contestati in via provvisoria.
Né vale la considerazione dello svolgimento di attività lavorativa lecita dal 2018, posto che ciò non aveva impedito all’indagato di rendersi protagonista dei fatti qui contestati.
A fronte di tale giudizio, supportato dall’ulteriore, logica, considerazione che unica misura idonea a recidere i contatti con i fornitori dello stupefacente e con la platea di acquirenti è la custodia in carcere, data l’oggettiva gravità dei fatti e la sicura pervicacia dimostrata da! Parla, restando fermo nei propositi criminosi anche dopo le operazioni di controllo da parte della PG, nel ricorso si tenta di avvalorare una diversa valutazione delia personalità dell’imputato, che l secondo il
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giudizio discrezionale rimesso ai giudici deila cautela
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ha mostrato sicura pervicacia criminale.
Le allegazioni difensive circa la ridotta pericolosità sociale, risultano illogicamente rigettate sulla base della ricaduta nel reato di cui all’art. 73 t.u
per cui l’indagato ha riportato condanna in data 1.12.2024, nonché dal comportament* di cui all’ipotesi accusatoria e dalla gravità dei fatti ivi contest
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Va disposto che
cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. at cod. proc. pen
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 02/07/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
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