Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11071 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Iraq il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2023 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibili
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 6 giugno 2023 il Tribunale di Trieste, nell’esercizio dell funzioni di cui all’art. 310 cod. proc. pen., riformava la decisione del locale – che, nel processo a carico di NOME per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (aggravato ai sensi dell’art. 1 commi 3 e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. imm.), aveva sostituito l custodia cautelare in carcere con la misura gradata del divieto di dimora territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e ripristinava la misura di massimo rigore.
Dissentendo dal primo giudice, il Tribunale reputava immutato, in rapporto al pericolo di reiterazione del reato, il grado dell’esigenza cautelare, che già giustificato la custodia in carcere. Non particolarmente significativi, a della sua possibile attenuazione, erano valutati sia il lasso dii tempo tras dall’inizio della detenzione (sei mesi), sia la scarna e strumentale lett scuse.
Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del suo difensore fiducia.
Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione. Il ruolo criminale de ricorrente sarebbe stato ridimensionato nel corso del giudizio dr primo grado e suo esito. Nella sentenza di condanna, pronunciata il 7 giugno 2023, il G.u. avrebbe addirittura formulato una prognosi di non recidiva.
Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 299 de codice di rito penale. Il menzionato ridimensionamento dell’accusa a suo caric rappresenterebbe un sicuro elemento di novità, che avrebbe legittimato l rivisitazione del giudizio in punto di adeguatezza della misura cautelare.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’art comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, inammissibile.
Le censure sono generiche, versate in fatto e, in ogni caso, fan essenzialmente leva su elementi e circostanze, quali la sentenza emessa definizione del giudizio abbreviato, sopravvenute non solo all’istanza originaria
revoca e sostituzione di misura (il che già ne avrebbe precluso l’esame in sede appello cautelare: da ultimo, Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, R 285335-01), ma alla stessa decisione di gravame in questa sede impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Cort sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare tremila euro.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. ese cod. proc. pen.
Così deciso il 19/12/2023