Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1313 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1313 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 04/06/2025 del Tribunale della libertà di Palermo; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, parzialmente accogliendo l’appello del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha applicato ─ sostituendo l’obbligo di dimora nel Comune di Palermo e di presentazione alla polizia giudiziaria ─ a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati ex artt. 81, comma 2, 110 e 337 cod. pen. (capo 1), 81, comma 2, 582 e 585, 576, comma 1, nn. 1 e 5bis cod. pen. (capo 2) e 635, commi 1 e 2, 625, comma 1 n. 7, cod. pen. (capo 3), per la resistenza (in concorso con altro soggetto) e le lesioni nei confronti degli agenti di polizia che procedevano al sequestro amministrativo dell’autovettura da lui co ndotta senza patente.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, per l’assenza di esigenze cautelari concrete e attuali, e del principio di proporzionalità perché l’adozione di una misura più afflittiva non è stata giustificata da nuove esigenze cautelari.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nell’applicare una misura cautelare più restrittiva senza esamin a re l’adeguatezza della misura precedente e trascurando che il ricorrente, diciottenne e dalla corporatura esile reagì al fatto che, bloccato a terra da tre agenti di polizia, ebbe problemi di respirazione (tanto da richiedersi l’intervento della ambulanza) e riportò visibili graffi su varie parti del corpo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi del ricrso possono essere trattati unitariamente e risultano inammissibili perché non si confrontano con le argomentazioni sviluppate nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha adeguatamente giustificato l’ applicazione di una misura cautelare più restrittiva valutando le concrete modalità del fatto, la sua gravità e la personalità del ricorrente (del quale ha sottolineato l’aggressività, l’incapacità di autocontrollo e la tendenza a perseverare nell’illecito).
Al riguardo, ha evidenziato che COGNOME, il quale ha minimizzato la gravità del la sua condotta (che comportò l’intervento di più pattuglie della polizia), ha commesso i delitti contestati nel periodo in cui era già sottoposto a misura di prevenzione (avviso orale), così mostrando che tale misura non ha prodotto effetti dissuasivi e che le condotte trasgressive del ricorrente non sono episodiche.
Inoltre, il Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha valutato che l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non basta a contenere la personalità trasgressiva del ricorrente, come dimostra la violazione della misura di prevenzione, mentre l’obbligo di dimora non avrebbe effetto deterrente perché il genere di condotte contestate non è connesso a specifiche aree territoriali.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME