Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/01/2024 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO generale, dottAVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22 gennaio 2024 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che disponeva nei confronti di COGNOME NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, nonché del delitto di omicidio preterintenzionale di COGNOME NOME, quale conseguenza del delitto di detenzione di arma comune da sparo.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso COGNOME NOME a mezzo del difensore, lamentando l’errata applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la illogicità della motivazione.
2.1. L’impugnato provvedimento sarebbe errato poiché confermativo di un’ordinanza genetica che non ha motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ma che ha valutato unicamente i gravi indizi di colpevolezza, peraltro non in discussione, stante la confessione dell’indagato.
Il Tribunale del Riesame, pur dando atto della grave negligenza e imprudenza che hanno caratterizzato la condotta del COGNOME, ha ritenuto la stessa sintomo di sconsideratezza e la gravità del fatto sintomo di pericolosità.
Nell’impugnato provvedimento non si sarebbe dato conto, al fine di valutare le esigenze cautelari del caso concreto, come rapportate alla personalità dell’indagato, della incensuratezza del medesimo, del suo regolare inserimento nel tessuto lavorativo di altra regione, della tragica occasionalità del fatto, collegat alla esecrabile abitudine di festeggiare il Capodanno sparando dei colpi d’arma da fuoco che avrebbero dovuto essere a salve; il fatto sarebbe ascrivibile, secondo il ricorrente, ad una tragica fatalità, collegata alla imperizia dell’indagato ne maneggiare le armi.
Se il Tribunale del Riesame avesse correttamente valutato tutti gli aspetti evidenziati nel ricorso sarebbe dovuto giungere a conclusioni differenti, attenuando la misura cautelare applicata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, l’AVV_NOTAIO generale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato, al fine di verificare che il tes di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo
la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fin giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761 – 01).
Tale controllo, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 0).
Il Tribunale del Riesame, nell’impugnato provvedimento, ha dato rilievo non solo alla imprudenza e negligenza dell’indagato, ma anche alla sua totale irresponsabilità, per avere portato una pistola in una casa gremita di persone, in un’occasione conviviale, nonostante la propria dichiarata inesperienza nell’uso della stessa.
Ulteriore elemento sottolineato dal Tribunale di Napoli per delineare la personalità dell’indagato è l’aspetto, del tutto pretermesso nel ricorso, della disponibilità in capo al COGNOME di una pistola di illecita provenienza, sintomatica di collegamenti del medesimo con ambienti criminali; è a tutti questi elementi, sintomatici, da un lato, di pericolosità e, dall’altro, di una incapacità autocontrollo, che l’impugnato provvedimento ricollega la necessità di applicazione di una misura cautelare, quale quella applicata; gli aspetti della giovane età e della incensuratezza dell’indagato sono stati valorizzati nella scelta della misura, già nel provvedimento genetico.
E’ proprio il dato della contiguità con ambienti criminali, sussistente nonostante il radicamento lavorativo dell’indagato in altra regione, desumibile dalla disponibilità di un’arma provento di furto, che impone, secondo il Tribunale di Napoli, l’applicazione di una misura che rassicuri circa la cesura di tali contatti al fine di scongiurare la reiterazione di condotte analoghe.
La lettura dell’impugnata ordinanza rende evidente l’infondatezza della doglianza circa la manifesta illogicità della motivazione che la sottende: il Tribunale del Riesame ha dato conto di tutti gli aspetti evidenziati nel ricorso ed anche di altri che, come visto, il ricorso non ha preso in considerazione, per fondare la propria decisione, con un procedimento logico e privo di aporie e di contraddizioni.
A fronte della assenza di illogicità evidenti del provvedimento e della congruità delle ragioni poste a sostegno della decisione, questa Corte, cui è demandato il controllo del provvedimento cautelare, non potendo riconsiderare a fini cautelari le condizioni soggettive dell’indagato, non può che rigettare il ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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