Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21534 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21534 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI: CODICE_FISCALE) nato a AZAD KASHMI( PAKISTAN) il 01/01/2002
avverso l’ordinanza del 28/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Torino, in riform dell’ordinanza del 26 luglio 2024, emessa dal Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Novara, e in accoglimento dell’appello presentato ai sensi dell’art. cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare in carc nei confronti di NOMECOGNOME in relazione al delitto di cui all’art. 73, commi 1 d.P.R. 9 ottobre 1990.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino ricorre il difensore dell’imputato che solleva due motivi. Con il primo, deduce la violazione dell’art. cod. proc. pen., osservando che gli operanti non hanno assistito ad alcuna cessio a terzi, né ad una pesatura o confezionamento della sostanza; neppure hanno rinvenuto sulla persona dell’indagato materiale idoneo al frazionamento dell stessa. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 275 cod. pr pen.ed assenza di motivazione. La misura applicata al prevenuto non sarebbe proporzionata all’entità del fatto e alla prevedibile sanzione che potrebbe esse irrogata. Nell’impugnata ordinanza nulla si dice sulle ragioni per cui si ri applicabile una pena detentiva superiore ai tre anni che giustificherebbe, ex art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen., l’applicazione della custodia cautelare intramuraria.
1.1. Il Gip di Novara, convalidato l’arresto, aveva respinto la richiesta applicazione della misura custodiale non ritenendo sussistere i gravi indizi colpevolezza in ordine alla destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto mani dell’indagato nel corso di un’operazione di controllo avvenuta in una zona not per l’attività di spaccio. All’arrivo degli operanti vi era stato un generale fuggi delle persone ivi presenti. Il soggetto, identificato poi per NOME, era not scavalcare un muretto e introdursi in una finestrella di difficile accesso; ve bloccato dagli operanti che si trovavano all’interno dell’immobile. L’uomo teneva mano una confezione di plastica contenente 63,23 grammi di hashish; nella tasca destra dei pantaloni custodiva la somma di euro 470, suddivisa in banconote da 10, 20 e 50 euro. Nell’interrogatorio di convalida, l’NOME aveva dichiarato di abit anche se non continuativamente, a Vercelli presso un amico dove aveva eletto domicilio e di lavorare a chiamata come magazziniere a Magenta da circa due, tre mesi, guadagnando 55 euro al giorno e di avere acquistato lo stupefacente da uno spacciatore noto nella zona, perché faceva uso di hashish e cocaina da circa du mesi. Aveva precisato di aver pagato lo stupefacente 180 euro e si era avvalso del facoltà di non rispondere in relazione alla domanda sulla provenienza del denaro. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso si dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato è unicamente il secondo motivo di ricorso, essendo il ricorso inammissibile nel resto.
Invero il primo motivo di ricorso propone una non consentita diversa lettura delle emergenze probatorie, assumendo, in particolare, che il Tribunale del riesame ne abbia travisato il contenuto ed il significato. Il motivo è esplicitamente volto investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Giova ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quell compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bens stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattamente applicato le regol della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).
Giova poi ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi d colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione all peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, s giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando l congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzament delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828. In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvediment
coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., co adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).
Questa Corte, inoltre, ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza final (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, COGNOME Giuseppe, Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Invero, al fine dell’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilit dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono es valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’ar comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l’art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio deg indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giu di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando l congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzament delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve riman “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l’ordinamen non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, i compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché a Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclu esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondent due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamen significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risulta cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460).
3. Tanto premesso, il Tribunale del riesame di Torino, in sede di appello, ha reso una motivazione coerente, logica e non contraddittoria in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato in esame, che ha desunto da una serie di elementi fattuali con i quali il ricorrente non si confronta minimamente l’essere stato sorpreso dagli operanti mentre si dava alla fuga da un luogo ove notoriamente si svolge attività di spaccio; la circostanza che, al momento del controllo, veniva trovato in possesso di circa 63 grammi di hashish, che teneva ancora in mano, e di 470 euro in contanti; la “clamorosa” falsità delle sue dichiarazioni in relazione ad un’asserita attività di magazziniere a chiamata ed a fatto di avere speso 180 euro per l’acquisto dello stupefacente; l’impossibilità aver guadagnato complessivi euro 650 nei cinque giorni intercorrenti tra la scarcerazione per il precedente arresto e il fatto per cui è processo; l’essere se fissa dimora e privo di attività lavorativa stabile.
Appare invece fondato il secondo motivo di ricorso: il Tribunale di Torino, invero, non ha reso alcuna motivazione in ordine ad una prognosi di pena detentiva superiore a tre anni (art 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.), essendosi, con riguardo alla scelta della misura cau’ telare, limitato a richiamare i precedenti arre dell’indagato per reati relativi agli stupefacenti e la circostanza della falsa elez di domicilio presso l’Ufficio Centrale delle Poste Italiane a Vercelli. Nel caso di speci in sostanza, in tema dei criteri di scelta della misura da applicare, il Tribunale n ha dato conto di aver fatto la debita valutazione se, in caso di condanna dell’imputato, la pena possa superare i tre anni. Si tratta, all’evidenza valutazione che deve essere esplicitata nel provvedimento che dispone la misura.
4. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale d Torino, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. lAlla Cancel-lefia-spettaft gli “adé
94, comma idtrutall’art.
1-ter, disp.att.
cod. proc. perfl
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell’art
309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.FlaT
–
Icla alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
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1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi ente