Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20022 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
GLYPH
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Massa il DATA_NASCITA;
1:1
ii-T avverso la ordinanza n. 3291/23 RGGip del Tribunale di Massa del GLYPH dice bre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Massa, in insistito per l’accoglimento del ricorso.
O gg i,
2 1 MAG. 2024
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 dicembre 2023 il Gip del Tribunale di Massa ha disposto, su conforme richiesta del competente Pm, la “prosecuzione” della misura cautelare della custodia in carcere in danno di COGNOME NOME, soggetto nei cui confronti, il precedente 7 dicembre 2023 era stato disposto l’arresto in flagranza di reato in relazione ad una imputazione che, nella sua provvisoria contestazione, ha ad oggetto oltre alla detenzione di un compendio di sostanza stupefacente, costituita sia da hashish che da cocaina, che per quantitativo (si tratta di otre 315 gr di hashish e di oltre 13 gr di cocaina), modalità di presentazione (le due tipologie di sostanza sono suddivise in diversi involucri dei quali, in particolare, quelli contenenti la cocaina appaiono destinati a dosi singole pronte per lo smercio) ed altre circostanze meglio specificate nell’ordinanza (il fatto che gli involucri erano occultati all’interno degli indumenti del indagato e che nell’abitazione di questo erano state rinvenute due bilancine di precisione), appariva destinata alla cessione a terzi, ed al reato di detenzione illegale di un’arma da fuoco condotte in relazione alle quali è stato operato l’arresto – anche la detenzione del munizionamento relativo a tale arma ed ad altra arma da fuoco, che, infine, la ricettazione della predetta arma da fuoco -condotte in relazione alle quali il COGNOME è stato denunziato a “piede libero”.
Il Gip, in particolare, dopo avere convalidato l’arresto del COGNOME ha ritenuto che sussistessero sia i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati a lui provvisoriamente contestati sia le esigenze cautelari, in specie concernenti il pericolo di recidiva; ha, pertanto, disposto la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai due reati per i quali era stata disposta e convalidata la misura precautelare.
Avverso tale provvedimento ha direttamente presentato ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, lamentando la violazione di legge, nella specie l’art. 275, comma 2-bis, secondo inciso, cod. proc. pen., per avere il Gip disposto la misura custodiale sebbene debba ritenersi che, in esito al giudizio di merito, la pena che potrebbe essere inflitta al COGNOME sarà inferiore a tre anni di reclusione, anche in ragione del fatto che il ricorrente avrebbe dichiarato, in sede di interrogatorio finalizzato alla convalida dell’arresto, che sarebbe sua intenzione definire il giudizio accedendo al un rito alternativo.
Con un secondo motivo di impugnazione la difesa dell’indagato ha censurato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di
detenzione dell’arma da fuoco, essendo stata questa – oggetto di furto già nel lontano 1982 – rinvenuta all’interno di un garage frammista ad altre cose di varia natura, talune di proprietà di chi in passato aveva abitato la case dell’indagato – le cui chiavi erano nella disponibilità non del solo ricorrente ma anche di alcuni suoi familiari, di tal che non vi sarebbero elementi che, a suo dire, ne differenziano posizione riconducendo a lui la disponibilità dell’arma.
Con il terzo motivo è contestata la proporzionalità della misura cautelare applicata, trattandosi di soggetto incensurato, giovane, inserito in un ambiente familiare e lavorativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto, essendo risultati ora manifestamente infondati etal direttamente inammissibili i motivi posti alla base del medesimo, deve essere dichiarato, a sua volta inammissibile.
Quanto al primo motivo, si osserva che nella motivazione della ordinanza impugnata il Gip del Tribunale di Massa, dato esaurientemente conto della ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai due reati in relazione ai quali è stata disposta la misura cautelare, come sarà meglio indicato allorchè sarà esaminato il secondo motivo di doglianza, ha rilevato come i diversi reati oggetto di contestazione a carico del ricorrente (va, infatti, rilevato che, in relazione alla condotta consistente nel possesso degli stupefacenti, la appartenenza delle sostanze in questione a distinte tabelle determina la duplicazione sotto il profilo della qualificazione giuridica dei reati commessi) prevedano delle pena edittali che – anche laddove si voglia dare credito alle indicazioni riportate ancora in sede di odierna discussione orale dal difensore dell’indagato, il quale ha dichiarato che è intenzione del suo assistito definire il processo attraverso il ricorso a riti alternativi – non determinano la irrogazione, ove si sia fatto accesso vuoi al “patteggiamento” vuoi al rito abbreviato, di una pena che sia necessariamente inferiore alla soglia dei tre anni di reclusione o che possa indubbiamente comportare l’applicazione della sua sospensione condizionale.
Ha, infatti, osservato, il AVV_NOTAIO, ciò evidentemente con riferimento alla esistenza di elementi che potrebbero giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, onde ricondurre la pena in concreto al di sotto delle soglie che impediscono l’adozione della misura cautelare eterocustodiale, che la scelta del rito alternativo non è di per sé espressiva di alcuna resipiscenza, potendo, essa essere interpretata semplicemente come
una scelta di strategia difensiva, necessitata dalla evidenza delle prove esistenti a carico del ricorrente.
Tale motivazione, non appare affatto illogica e, pertanto, la stessa non determina né un vizio di motivazione, peraltro neppure dedotto, né pone in luce l’esistenza di un vizio di violazione di legge, avendo il Gip, nell’applicare la misura custodiale, tenuto ben presenti i limiti alla sua adozione derivanti dalla necessità di una prognosi in relazione al tipo di sanzione che il soggetto destinatario della misura potrebbe meritare in esito al giudizio celebrato a suo carico, ma avendo, altresì, ritenuto – in termini, come detto, non manifestamente illogici – che ne caso di specie tali limiti, in assenza di elementi obbiettivi che fin d’ora militino per una determinazione della pena ampiamente al di sotto dei minimi edittali, non siano di ostacolo alla adozione della misura cautelare in concreto applicata.
Venendo agli altri motivi di impugnazione, il successivo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla detenzione dell’arma da fuoco (nulla avendo, infatti dedotto il ricorrente quanto agli indizi gravanti su di lui quanto al reato connesso alla detenzione delle sostanze stupefacenti), osserva il Collegio che si tratta di doglianza che attinge al merito della scelta operata dal giudicante, il quale ha, non irragionevolmente, ritenuto che l’arma in discorso sia riconducibile al COGNOME, trattandosi di oggetto nascosto in una garage di pertinenza della abitazione dell’indagato, la cui esistenza era stata, in un primo momento, negata dallo stesso ed al quale le forze dell’ordine hanno potuto fare accesso solo in quanto di esso ha parlato la convivente del COGNOME; l’atteggiamento quanto meno reticente di quest’ultimo sul punto, pare tale da giustificare l’addensarsi dei gravi indizi di colpevolezza su di lui anche in ordine al tale secondo reato, mentre il fatto che l’arma fosse in stato di buona conservazione rende poco significativo il dato, evidenziato dalla difesa, secondo il quale la stessa era stata oggetto di furto diverso tempo fa, dovendosi ritenere che, comunque, l’arma, proprio in quanto regolarmente funzionate, non era stata “abbandonata” all’interno del garage ma era lì conservata.
Quanto, infine, alla adeguatezza, onde presidiare il pericolo della reiterazione criminosa, della sola misura della custodia in carcere, essa emerge con chiarezza, e come tale è stata affermata dal AVV_NOTAIO, ove si rifletta sulla circostanza che il COGNOME deteneva la sostanza stupefacente presso la sua abitazione e che anche la arma era da lui illegittimamente custodita in una pertinenza della medesima abitazione, di tal che risulta evidente,
apparendo inadeguata una misura non custodiale, che, non emergendo la indicazione di un altro possibile domicilio ove l’indagato potrebbe essere ristretto in detenzione domestica, non vi sono alternative alla custodia dello stesso in carcere, nulla garantendo la permanenza dello stesso nella sua abitazione quanto al pericolo di reiterazione del crimine.
Va, per altro verso, anche considerato come il ricorrente non si sia assolutamente confrontato con l’ulteriore ragione esposta dal giudicante onde dare conto della scelta di rigore da lui operata – cioè che il COGNOME non ha mostrato alcuna volontà collaborativa, come significato sia dal fatto che la sostanza stupefacente è stata consegnata dall’indagato non in un’unica soluzione ma solo dopo le insistenze delle forze dell’ordine sia dal fatto che lo stesso non ha inteso fornire alcuna indicazione sui soggetti che sono i suoi fornitori – segnalando in tale modo il ricorso da lui presentato con i termini della genericità, fattore ulteriormente cooperante per l’affermazione della inammissibilità complessiva della impugnazione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, visto l’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Di tale decisione – non comportando essa la liberazione del ricorrente deve essere data notizia, ai sensi dell’art. 94, comma 1 -ter, disp att. cod. proc. pen., alle autorità ivi indicate.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore