Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35247 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35247 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Villa Literno (CE) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale del riesame di Napoli letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del locale Tribunale reiettiva dell’istanza di sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari con presidio di controllo elettronico presso la propria abitazione o presso i domicili indicati.
Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi di novità indicati dalla difesa e, in particolare, della modifica del capo di imputazione operata dal P.m., che delimitava la condotta alla sola vicenda relativa al trasporto verso l’Australia di 600 kg di cocaina nel novembre 2020, sicché la condotta per cui vi è stata condanna risale a cinque anni fa. Ulteriore elemento di novità consiste nella collaborazione del coimputato COGNOME e del suo braccio destro COGNOME NOME, che destrutturava il contesto associativo ed escludeva il pericolo di reiterazione. L’intervenuta condanna del ricorrente per il solo reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 90, in assenza del punto di riferimento costituito dal gruppo RAGIONE_SOCIALE, esclude il rischio di reiterazione della condotta, tenuto anche conto del sequestro delle società di trasporti riconducibili al ricorrente. Si segnalava, inoltre, l’avvenuta modifica della misura cautelare per i coimputati associati giudicati con rito abbreviato con evidente disparità di trattamento.
Il Tribunale non ha, quindi, tenuto conto degli elementi di novità offerti dalla difesa, limitandosi a reiterare il precedente provvedimento di rigetto, nonostante fosse precedente alla sentenza di condanna, e ha reso una motivazione apparente anche in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura; è censurabile la diversa scelta operata per i coimputati giudicati per il più grave reato associativo con rito abbreviato, finendo per gravare sul ricorrente la scelta per il rito ordinario; analoga censura merita la mancata considerazione del tempo trascorso e dell’indicazione di domicili lontano dal luogo di commissione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e delle argomentazioni difensive, puntualmente esaminate e respinte con motivazione lineare, coerente e logica che si sottrae a rilievi in questa sede.
1.1. L’ordinanza è, infatti, completa e giustifica la rigorosa valutazione operata, escludendo aspetti di novità negli elementi offerti dalla difesa in quanto già oggetto di precedenti provvedimenti.
Alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che fossero stati adottati prima della sentenza di condanna alla pena di 12 anni di reclusione, emessa in data 16 maggio 2025 per concorso nel reato di cui agli artt. 73-80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, atteso che detta pronuncia non ridimensiona in alcun modo la valutazione già espressa in punto di esigenze cautelari, deponendo, al contrario, per la persistenza e continuità delle stesse, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
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E’, infatti, pacifico il principio secondo il quale in caso di appello avverso il provvedimento di diniego di modifica della misura cautelare, avuto riguardo alla formulazione dell’art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento “in melius” del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame.
1.2. A differenza di quanto indicato nel ricorso, il Tribunale ha considerato e ritenuto ininfluente il riferimento all’epoca risalente dei fatti ed allo stat detentivo del ricorrente, che, protraendosi da due anni e sette mesi, non gli consente di commettere ulteriori reati, sicché l’ulteriore decorso del tempo non può considerarsi un indicatore di attenuazione del pericolo di reiterazione.
1.3. Analogamente esaminato e respinto con motivazione lineare e congrua, non censurabile in questa sede, è l’argomento difensivo che attribuisce rilievo alla destrutturazione del gruppo RAGIONE_SOCIALE a seguito della scelta collaborativa dei vertici.
Il Tribunale ha chiarito che si trattava di argomento già oggetto delle precedenti istanze e che risultavano ancora valide le argomentazioni poste a fondamento dei provvedimenti di rigetto, che attribuivano rilievo assorbente al radicato inserimento del ricorrente in ambienti criminali di elevato livello ed alla messa a disposizione di pericolosi trafficanti internazionali delle proprie imprese e della propria esperienza, non escludendo il sequestro delle aziende un concreto pericolo di reiterazione della condotta con messa a disposizione di altri narcotrafficanti delle specifiche competenze acquisite dal ricorrente, anche a livello burocratico, in materia di esportazione e dei contatti con spedizionieri e clienti.
Tale prognosi negativa risulta coerentemente fondata sulla considerazione delle modalità e della assoluta gravità del fatto, ritenute espressive di spiccata pericolosità e di spasmodica finalità di profitto perseguita, e reiterabili anche in regime di detenzione domiciliare, deponendo la pervicacia e la spregiudicatezza dimostrate per l’inaffidabilità del ricorrente e per l’incapacità di rispett spontaneo e durevole dei limiti imposti.
1.4. L’omesso riferimento alla disparità di trattamento evocata nel ricorso non è censurabile, non trattandosi di argomento spendibile, attesa la autonomia e non comparabilità delle posizioni dei coimputati.
E’, infatti, noto che in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidiva, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ognuno dei concorrenti alla realizzazione dell’illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare
giustificata l’adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez.4, n. 13404 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 2863634 Sez.3, n. 7784 del 28/01/2020, COGNOME, Rv. 278258 – 02).
Le ragioni esposte conducono all’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 8 ottobre 2025