Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24804 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 05/10/2023 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha
chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 5 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, in atto applicata a NOME COGNOME, con quella degli arresti domiciliari, che era stata presentata nell’interesse dell’indagato, ai sensi dell’art 299 cod. proc. pen.
L’indagato, in particolare, risultava sottoposto al regime della custodia cautelare in carcere, di cui si chiedeva la modifica, per effetto dell’ordinanza genetica emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria 1’8 settembre 2023, per i reati di cui agli artt. 2, 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 416-bis.1 cod. pen.
Nel confermare il provvedimento cautelare impugnato, il Giudice dell’appello richiamava preliminarmente la decisione intervenuta ex art. 309 cod. proc. pen., evidenziando che, rispetto a tale pronunzia, non erano stati acquisiti elementi di novità processuale, che potevano essere valorizzati, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., in senso conforme alla richiesta presentata dalla difesa di COGNOME, finalizzata a ottenere la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari e la concessione del regime custodiale degli arresti domiciliari, eventualmente da svolgersi in un’area territoriale diversa da quella di provenienza del ricorrente.
Sulla scorta degli elementi indiziari che erano già stati valutati nel senso evidenziato, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava i giudizi di gravità indiziaria e di pericolosità sociale precedentemente formulati in senso sfavorevole ad COGNOME, rilevando che, rispetto all’originario giudizio cautelare, non erano emersi elementi di novità processuali, non rilevando, in tal senso, il decorso del tempo trascorso dai fatti di reato, che si . connotavano per il loro elevato disvalore. Si contestava, infatti, ad COGNOME di avere portato in un luogo pubblico alcuni fucili mitragliatori Kalashnikov muniti di caricatore e una pistola calibro TARGA_VEICOLO, di cui proponeva l’acquisto a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Non si riteneva, in ogni caso, possibile la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, che imponeva di ribadire l’elevato disvalore delle condotte illecite del ricorrente, che si collegavano a una consorteria ‘ndranghetistica la RAGIONE_SOCIALE – particolarmente invasiva.
Si escludeva, infine, che costituisse un elemento di novità processuale, rilevante in senso favorevole a NOME COGNOME, il decorso del tempo rispetto ai fatti di reato oggetto di contestazione e la sua disponibilità a trasferirs provvisoriamente in un’altra area geografica. Tali elementi, infa , assumevano
una connotazione cautelare non decisiva, in assenza della prova dell’effettiva attenuazione della condizione di pericolosità sociale dell’indagato, non riscontrabile nel caso in esame.
Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza impugnata.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 274, 275, 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen., 1, 2, 4 legge n. 895 del 1967, 416bis.1 cod. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano il mantenimento del regime carcerario, a fronte del lasso di tempo trascorso dai fatti di reato contestati ad COGNOME, per i quali il ricorre risultava ininterrottamente detenuto fin dalla prima fase delle indagini preliminari, che, in assenza di un processo di attualizzazione della custodia cautelare applicata – che si rendeva necessario alla luce del fatto che gli elementi indiziari acquisiti erano esclusivamente riconducibili alle intercettazioni acquisite nel pomeriggio del 16 settembre 2021 -, non legittimava l’adozione del provvedimento censurato.
Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, pur richiamando formalmente i parametri che consentivano di ritenere immutato il quadro cautelare, aveva eluso il tema censorio sottoposto al suo giudizio, costituito dall’idoneità del regime degli arresti domiciliari, svolto in una locali distante dal territorio nel quale operava, ad attenuare le esigenze restrittive relative alla posizione di COGNOME, anche tenuto conto del consolidamento della sua posizione cautelare.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che sulla posizione di NOME COGNOME COGNOME è formato un giudicato cautelare, conseguente alla sentenza n. 20237 del 14 aprile 2023, emessa dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, per effetto del quale la revoca dell’ordinanza restrittiva applicata nei suoi confronti è possibile soltanto in conseguenza del sopraggiungere di elementk di novità
processuale, di portata tale da potere indurre il giudice dell’appello a una rivalutazione in senso faVorevole al ricorrente.
Nel valutare eventuali elementi di novità occorre tenere presente che la possibilità di sostituire la custodia in carcere con una misura meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, impone una verifica, da parte del giudice, condotta ai sensi degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., sul permanere delle condizioni che hanno determinato l’originaria limitazione della libertà personale. Questo principio – che governa l’aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall’art. 299 cod. proc. pen., certamente rilevante nel caso di COGNOME – comporta che l’adeguatezza del provvedimento restrittivo deve essere valutata non soltanto in occasione dell’applicazione della misura coercitiva genetica, ma anche ai fini del suo mantenimento (tra le altre, Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255751 – 01; Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 231025 – 01).
Ne discende che, nella verifica di questo aspetto dinamico della vicenda cautelare, governato dal combinato disposto degli artt. 275, 299 e 310 cod. proc. pen., occorre considerare il sopraggiungere di eventuali elementi di effettiva novità processuale, che dovranno essere valutati alla luce della giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui l’istanza di revoca o di modifica «della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell’istanza di revoca e dell’appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo ara formulazione dell’art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi “anche” se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento “in melius” del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame» (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259450 – 01).
Tanto premesso, deve rilevarsi che l’assunto difensivo, secondo cui il Tribunale del riesame di Reggio Calabria non dava esaustivo conto delle ragioni che imponevano il mantenimento del regime carcerario nei confronti di NOME COGNOME, a fronte del lasso di tempo trascorso dai fatti di reato oggetto di contestazione e del consolidamento della posizione del ricorrente, risulta smentito dalle emergenze processuali.
Osserva il Collegio che tenuto conto della gravità delle contestazioni elevate al ricorrente e delle sue condizioni soggettive, gli elementi processuali acquisiti non consentivano di ritenere superato il giudizio di elevata pericolosi sociale
formulato in sede di applicazione della misura cautelare genetica e imponevano di ritenere immutata la posizione processuale del ricorrente, anche alla luce del giudicato cautelare formatosi nei suoi confronti. Non può, in proposito, non rilevarsi che COGNOME portava in un luogo pubblico diverse armi, proponendone l’acquisto a NOME COGNOME e NOME COGNOME, tra cui alcuni fucili mitragliatori Kalashnikov muniti di caricatore e una pistola TARGA_VEICOLO di marca imprecisata.
Né può rilevare in senso favorevole ad COGNOME il lasso di tempo trascorso dalla commissione dei delitti oggetto di contestazione, tra l’altro contenuto in alcuni mesi, nel valutare il quale occorreva considerare che il ricorrente era detenuto fin dall’immediatezza dei fatti di reato oggetto di contestazione.
Invero, il mero decorso del tempo, peraltro nel caso di specie limitato, in assenza di elementi di novità processuale incidenti sulla posizione del ricorrente, rende irrilevante il profilo cronologico dedotto, che non può assumere rilievo, di per sé solo, in assenza di un’effettiva attenuazione delle esigenze cautelari, che deve essere esclusa per RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto delle condotte illecite oggetto di vaglio e della pervasività della RAGIONE_SOCIALE.
Su questo profilo censorio, dunque, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria appare congruo e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258191 – 01).
Deve, al contempo, evidenziarsi che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa di NOME COGNOME, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ricostruiva correttamente la posizione cautelare del ricorrente, attualizzandola sulla base delle emergenze processuali, antecedenti e susseguenti, all’adozione del provvedimento genetico e formulando un giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente rispettoso del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, richiamato con argomentazioni non illogiche.
Non può, in proposito, non rilevarsi che l’elevato disvalore delle condotte illecite contestate ad COGNOME, ex artt. 2, 4 legge n. 895 del 1967, e 416-bis.1 cod. pen. imponeva di ritenere altamente pericolosi i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare, rendendo congruo il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria sull’adeguatezza del regime carcerario a contenere il rischio di recidiva dell’indagato, che non consentivano la conssione degli arresti domiciliari.
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Le condotte illecite del ricorrente, dunque, venivano ritenute pericolose e connotate da persistente attualità, rendendo ineccepibile il giudizio formulato dal Giudice dell’appello sull’adeguatezza del regime carcerario a contenere il rischio di recidiva di COGNOME, anche alla luce dell’assenza di sintomi di re s ipiscenza del suo vissuto criminale, che non permetteva l’attenuazione del regime cautelare patito dal ricorrente.
Né appaiono pertinenti i richiami difensivi all’attenuazione della presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riscontrabile nel caso in esame, che non può essere superata dal solo elemento, peraltro estrinseco, costituito dalla possibilità di eseguire gli arresti domiciliari luogo lontano rispetto a quello dove il fatto è stato commesso, tenuto conto del collegamento del ricorrente con la RAGIONE_SOCIALE nella quale RAGIONE_SOCIALE, da tempo, gravitava. Si consideri, inoltre, che il luogo indicato da NOME distava solo 50 chilometri da RAGIONE_SOCIALE, non consentendo di escludere la possibilità che l’appellante potesse commettere ulteriori condotte agevolative della RAGIONE_SOCIALE ‘ndranghetistica alla quale era collegato.
Tale richiamo, dunque, appare improprio, oltre a non confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che, a pagina 2 del provvedimento impugnato, richiamava correttamente la natura «dei reati contestati, consistenti in detenzione e offerta sia da guerra che comuni da sparo, induce a ritenere che i medesimi potrebbero essere reiterati senza difficoltà alcuna tra le mura domestiche».
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare il ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si manda, infine, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter r2c · o <r. d. proc. pen. Così deciso il 14 marzo 2024.