Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/-serrtfte le conclusioni del PG NOME COGNOME ( GLYPH ·^C 2PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. 5›:1 1/4 O QA udito il difensore e. (2.4. ( – p 5,e; GLYPH Jo c7( GLYPH ex:. e-Di/A)
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di L’Aquila in sede di rinvio ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in ordine al tentato omicidio dei componenti del nucleo familiare COGNOME (capo A) e alla detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo utilizzate per commettere il reato sub A (capo B).
Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame del file audio-video – già oggetto di ordinanza di riesame di intervenuta perdita di efficacia della misura cautelare, poi annullata dalla Corte di cassazione, che dava atto che si trattava di incompleta trasmissione di atti e non di mancata trasmissione, con rinvio al Tribunale per il riesame di L’Aquila – e conseguente violazione del diritto di difesa in relazione al disposto normativo di cui agli artt. 111 Cost. e 358 cod. proc. pen.
Lamenta che anche in sede di rinvio, come risulta dal verbale di udienza del 29 aprile 2024, il file contenente le riprese audio-video, consegnato alla P.g. dal testimone NOME COGNOME, non è stato trasmesso al Tribunale del riesame. Rileva che, poiché la visione e l’ascolto del file (contenuto sia in un CD che in una chiavetta USB custodita in una busta del Ministero della Giustizia presso la cancelleria del G.i.p.) forniscono elementi dedotti dalla difesa a sostegno della propria impugnazione cautelare, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e della totale inattendibilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, la mancata trasmissione di detto file anche dinanzi al Giudice del rinvio comporta un’ingiusta compressione del diritto di difesa. Si duole che a tale riguardo il Tribunale del riesame abbia ritenuto non rilevante detta omissione e sufficiente la serie di foto estratte dal video e riportate nell’informativa in atti. Sottolinea, invero, la rilevanza del video, che inquadrerebbe parzialmente la scena del crimine e consentirebbe di sentire i COGNOME urlare “A COGNOMEii!” al quindicesimo
secondo e in rapida sequenza un colpo di arma da fuoco, vedere due o tre persone camminare verso alcuni veicoli a mani nude e salire a bordo degli stessi andando via e, subito dopo, uscire dall’abitazione dei COGNOME un soggetto, poi identificato in NOME COGNOME, affrettatosi a nascondere una pistola e dei proiettili in un campo attiguo, della cui presenza in casa loro le COGNOME e COGNOME ben si guardavano dal riferire.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia mancata applicazione delle disposizioni obbligatorie ex art. 357, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e conseguente nullità, ex art. 181, comma 2, cod. proc. pen., delle fonti di prova costituite dalle s.i.t. rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Si rileva che, in considerazione dell’entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di specie sarebbe stato obbligatorio procedere alle sommarie informazioni testimoniali con modalità di documentazione fotografica e, solo ove non possibile, in modalità di verbalizzazione riassuntiva, non essendo sufficiente il mero avviso ex art. 351, comma 1-quater; e che l’assenza di tali modalità comporta la nullità relativa degli atti, rilevabile sino alla discussione dell’udienza preliminare.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione ci si duole del vizio di motivazione con riguardo all’omessa valutazione circa la sussistenza di motivi di astio delle persone offese nei confronti dei soggetti accusati e la conseguente inattendibilità delle suddette.
Rileva la difesa che comunque le dichiarazioni rese dalle parti offese risultano contrastanti (avendo NOME COGNOME riferito che NOME era NOME COGNOME che puntava la pistola verso il loro terrazzo; NOME COGNOME, invece, che ad essere armati erano NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME era tra i presenti in strada; infine, NOME COGNOME che ad essere armati erano NOME, NOME e NOME COGNOME) e che tale contrasto non può essere giustificato per la concitazione del momento.
Si duole che le persone offese omettano di considerare che all’interno della propria abitazione ci fosse COGNOME NOME.
Osserva che, comunque, anche il ferimento di NOME su un balcone con muro senza ringhiera potrebbe essere stato determinato da c.d. “fuoco amico”.
Lamenta il difensore che non vengono considerati dall’ordinanza impugnata gli esiti negativi delle perquisizioni eseguite nell’immediatezza
presso l’abitazione dei COGNOME (mentre nessuna perquisizione veniva effettuata all’interno dell’abitazione dei COGNOME).
2.4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione in ordine alla dedotta assenza della prova stub sui soggetti perquisiti la sera del fatto e all’omesso sequestro per analisi dell’abbigliamento indossato da NOME i soggetti coinvolti, nonostante espressa richiesta in tal senso di NOME COGNOME.
Si rileva che, considerato che l’unica pistola rinvenuta è quella appartenente ad un soggetto ospite in casa COGNOME, da questi ultimi non menzionato affatto, andava fatto immediatamente l’esame stub su NOME i presenti; e che è illogica la motivazione del Tribunale del riesame sull’irrilevanza di detto accertamento.
2.5. Col quinto motivo di impugnazione vengono lamentati violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e omessa motivazione circa la permanenza delle stesse e la loro attualità, tenuto conto del tempo trascorso dall’atto della scarcerazione di NOME COGNOME, senza che lo stesso abbia dato adito a rilievi di sorta nei confronti di NOME COGNOME o della famiglia COGNOME.
Si evidenzia che il Tribunale del riesame rimetteva in libertà NOME COGNOME dal 26 ottobre 2023 e che da tale data l’indagato non ha avuto alcun rapporto con NOME né con la famiglia COGNOME e che, pertanto, appare illogico ritenere sussistenti le esigenze cautelari consistenti nel pericolo di reiterazione e unica misura adeguata al caso di specie quella della custodia cautelare in carcere.
Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, conclude, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso; l’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, con memoria scritta, insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione.
Invero, come precisato dalla sentenza rescindente di questa Corte, nel caso in esame non è stata totalmente omessa la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame (omissione che avrebbe determinato la perdita di efficacia della misura cautelare) ma la trasmissione è stata “difettosa”, e che, pertanto, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri e sollecitare l’invio integrale del supporto informatico, previa valutazione della sua rilevanza.
Aggiunge, a tale riguardo, detta sentenza che non va dimenticato l’ulteriore principio secondo cui in tema di riesame di misure cautelari il pubblico ministero non ha l’obbligo di trasmettere, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell’applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria; e che, pertanto, la richiesta di trasmissione integrale del supporto è legittima, in quanto la sua visione venga ritenuta rilevante per la decisione.
Nello specifico l’ordinanza motiva circa la sussistenza di idonea prova cautelare – di cui si dirà di qui a poco – a prescindere dall’acquisizione del video, non tramesso ma oggetto di annotazione di P.g. del 18 settembre 2023.
1.2. GLYPH Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Condivisibile è, invero, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni della persona offesa di reato di particolare impatto sociale di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., prevista dall’art. 357, commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen., non determina l’inutilizzabilità delle stesse, né integra una nullità, non essendo prevista alcuna specifica sanzione processuale (Sez. 2, n. 11842 del 24/01/2024, Manfrè, Rv. 286138); e secondo cui tale mancata fonoregistrazione non determina l’inutilizzabilità di tali dichiarazioni, non essendo tale sanzione espressamente prevista, né dà luogo a una nullità generale a regime intermedio, funzionale a garantire il diritto di difesa, potendo l’imputato contestare, nel giudizio di merito o nel corso dell’incidente cautelare, sia l’attendibilità di quanto dichiarato che la credibilità della fonte, ma il giudice è tenuto ad adottare, con riguardo a tali profili, una motivazione rafforzata (Sez. 2 , n. 8016 del 24/01/2024, COGNOME, Rv. 285937).
Come si avrà modo di vedere in seguito, il Tribunale del riesame dà vita ad una motivazione rafforzata in punto di credibilità e attendibilità delle deposizioni assunte.
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1.3. Infondati, ai limiti dell’inammissibilità in quanto reiterativi e in fatto, sono il terzo e il quarto motivo di impugnazione.
Invero, il Tribunale del riesame ampiamente e logicamente motiva sulla sussistenza di plurime e sostanzialmente coincidenti deposizioni di testi anche estranei al nucleo familiare.
Sottolinea come non si abbia ragione di dubitare dell’attendibilità delle persone offese, essendo indubbia l’aggressione subita dalla famiglia COGNOME presso la loro abitazione, comprovata anzitutto dalla ferita d’arma da fuoco riportata da NOME COGNOME e dal proiettile estratto dalla gamba di quest’ultimo, e non smentita da elementi investigativi sulla base dei quali possa anche solo ipotizzarsi che le persone offese, peraltro escusse nell’immediatezza dei fatti, possano avere tutte reso dichiarazioni mendaci, così coprendo i reali autori dell’aggressione. E come, inoltre, tali dichiarazioni trovino oggettivo riscontro nelle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, vicino di casa della famiglia COGNOME, che, escusso a s.i.t. nella notte tra I’ll settembre e il 12 settembre 2023, ha riferito ai militari di avere visto dal balcone di casa sua giungere ad alta velocità quattro vetture, tra cui una Mercedes e una Fiat Panda di colore grigio (che poi dalle indagini sono risultate in uso a NOME COGNOME e ai suoi figli NOME e NOME COGNOME), da cui scendevano circa dieci persone che si dirigevano verso l’abitazione della summenzionata famiglia, di avere, quindi, udito urla e colpi di arma da fuoco e di avere ripreso col proprio smartphone le scene finali dell’evento da cui si udivano gli spari.
Rileva detto Tribunale che non sussistono allo stato elementi concreti a sostegno dell’inattendibilità delle persone offese e della falsità delle loro accuse, rappresentando, al contrario, la conflittualità interna alle famiglie coinvolte nella vicenda (che vede su un versante NOME con i figli e i nipoti e sull’altro i membri della famiglia COGNOME), un motivo perfettamente coerente con la dinamica dell’episodio narrato.
I Giudici del riesame giustificano, inoltre, confrontandosi col rilievo in questa sede riproposto, le discrasie tra le dichiarazioni delle persone offese su chi ebbe a impugnare la pistola (per NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, per NOME COGNOME NOME e per COGNOME NOME e tre). Al riguardo evidenziano che le COGNOME potrebbero non avere colto nella concitazione del momento NOME gli elementi della dinamica del fatto, meglio evidenziati da COGNOME, e che comunque di assoluta rilevanza è la circostanza che tutt’e tre le persone offese abbiano confermato la
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presenza dell’indagato sul luogo dei fatti e la sua compartecipazione all’aggressione.
Sottolineano, altresì, che è parimenti irrilevante la deduzione circa l’incoerenza delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME rispetto a quanto possibile udire dal video registrato dal vicino di casa NOME COGNOME (sulla cui rilevanza, invece, insiste la difesa), essendo, invero, ininfluente se gli aggressori abbiano annunciato il proprio arrivo con frasi del tipo “noi RAGIONE_SOCIALE COGNOME” come dichiarato da NOME COGNOME o se invece siano stati accolti dai COGNOME con la frase “a COGNOME“, come invece sarebbe documentato dalle grida registrate nel video, alla luce del dato pacifico della presenza dei “COGNOME” sul luogo e ai tempi del fatto, in linea con quanto dichiarato dalle persone escusse.
Rilevano, sempre i Giudici a quibus, che le dichiarazioni di queste ultime trovano significativi elementi di conforto, oltre che nelle dichiarazioni del vicino di casa NOME COGNOME, che ha avuto modo di assistere, seppure non a distanza ravvicinata, alla sparatoria, e di filmare il video dal quale tuttavia è possibile esclusivamente udire urla e spari e vedere le auto in fuga, nel rinvenimento a casa dei COGNOME di due proiettili, uno all’ingresso dell’abitazione e l’altro sui gradini della scala che conduce al primo piano, nonché nel rinvenimento del proiettile nella coscia sinistra di NOME, evidentemente colpita da uno dei correi che erano visti impugnare in mano la pistola e sparare nella direzione dell’abitazione dei COGNOME, infine negli accertamenti compiuti successivamente sulle autovetture rinvenute presso il domicilio di NOME COGNOME e, quanto alla Mercedes, di NOME, che evidenziavano percorsi compatibili con quello che sarebbe stato effettuato dalle auto degli assalitori.
Conclude il Tribunale del riesame col ritenere che le emergenze raccolte confermino l’ipotesi d’accusa che vede NOME COGNOME, accompagnato dagli altri coindagati, recarsi a casa dei COGNOME con la pistola, minacciare le persone offese e sparare colpi verso il terrazzo dell’abitazione, ove si trovavano i membri della famiglia COGNOME, compreso NOME COGNOME.
Osserva che, stante la ricostruzione della dinamica dei fatti alla luce di detto solido compendio indiziario, nessuna rilevanza può, dunque, attribuirsi all’omesso esperimento dell’esame stub sugli indagati e alla mancata trasmissione del supporto dvd, non essendo il video uno degli elementi sul quale è stata emessa l’ordinanza impugnata, risultando
peraltro girato ad una distanza tale da non consentire l’esatta individuazione dei soggetti coinvolti nella sparatoria.
Osserva, confrontandosi con l’altro rilievo svolto in questa sede, che la circostanza che l’unica arma rinvenuta nei pressi dell’abitazione sia risultata appartenere a NOME COGNOME non conduce a conclusioni diverse, essendo verosimile che, a seguito degli eventi, in attesa del sopraggiungere delle forze dell’ordine il suddetto si sia determinato ad occultare l’arma di cui disponeva e comunque non risultando che il colpo estratto dalla gamba di NOME sia partito dall’arma di COGNOME, prontamente sequestrata dai carabinieri.
Rileva che può dirsi raggiunta a carico di NOME COGNOME la soglia della gravità indiziaria del tentato omicidio, avendo lo stesso, unitamente ai coindagati, partecipato alla sparatoria, commessa da non rilevante distanza rispetto alle persone offese, mirando sul balcone e sparando colpi che ben potevano attingere organi vitali delle vittime. Ciò peraltro tenendo conto, come evidenziato dall’ordinanza a p. 7, delle minacce rivolte dal fratello coindagato, NOME COGNOME, prima ad NOME COGNOME e poi a NOME COGNOME, il medesimo giorno dell’agguato, a riprova del fatto che l’intento degli aggressori non fosse esclusivamente intimidatorio.
A fronte di un iter motivazionale come quello appena riportato, scevro da vizi logici e giuridici, le doglianze difensive, che in parte reiterano quelle svolte col riesame con cui si confronta l’ordinanza impugnata, si rivelano infondate.
1.4. Infondato, infine, è il quinto motivo di ricorso.
Invero, l’ordinanza impugnata, con riguardo al pericolo di recidiva, evidenzia come lo stesso sia desumibile dalle modalità e circostanze del grave fatto delittuoso, sintomatico dell’indole violenta e dell’incapacità di controllo di NOME COGNOME, che non ha esitato a prendere parte all’assalto NOME verso la famiglia COGNOME.
Inoltre, sottolinea, confrontandosi col rilievo difensivo, che, riproposto in questa sede nei termini sopra indicati, si rivela infondato, come detto pericolo sia attuale in considerazione dell’elevato tasso di conflittualità che caratterizza i rapporti con le persone offese; e come unica misura proporzionata al fatto e idonea a contenere detto pericolo sia la misura di massimo rigore, non potendosi fare alcun affidamento presupposto per la concessione della misura autocustodiale invocata dalla
difesa – sulla capacità di controllo dell’indagato e sulla sua disponibilità al rispetto di misure a custodia attenuata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà di NOME COGNOME deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.