Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30094 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30094 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata in Germania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del Tribunale di Caltanisetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento; udito per l’imputata l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/11/2023, il Tribunale di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, applicava a RAGIONE_SOCIALE NOME la misura cautelare dell’obblio di presentazione alla P.G. in relazione ai reati contestati ai capi 2),4 7),8) 13),17) 19) e 23), previa riqualificazione dei fatti ex art. 10-quater d.l 74/2000.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’ad 291, comma 1, cod.proc.pen. con riferimento al principio della domanda cautelare del pubblico ministero.
Argomenta che il Tribunale del riesame non si era limitato ad attribuire ai fatti esposti dal pubblico ministero la veste giuridica ritenuta più corretta, ma si era spinto ad individuare un elemento di fatto nuovo ed ulteriore rispetto a quelli ritenuti dal titolare dell’azione cautelare e, cioè, la finalità di agevolare comissione dei reati tributari; il pubblico ministero aveva escluso la sussistenza in termini di gravità indiziaria la responsabilità degli indagati per gli illeciti tri riscontrati sul territorio nazionale; il Tribunale del riesame, pertanto, aveva applicato una misura cautelare per un illecito tributario per il quale il titola dell’azione penale aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 191 cod. proc.pen. in relazione alle copie effettuate dal Pm di documentazione acquisita mediante un decreto di sequestro divenuto inefficace ex tunc per mancanza di convalida
La ricorrente eccepisce l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE risultanze della perquisizione e sequestro avvenuti in data 9/7/2021 nel proc. n. 1793/21 RGNR, poste a base della valutazione di gravità indiziaria, perché il sequestro era inefficace per mancanza di convalida e la documentazione cartacea ed informatica era stata restituita alla difesa del ricorrente; in maniera illegittima il Pm aveva trattenu copia della documentazione in questione e tale documentazione era stata posta a base della motivazione del provvedimento impugnato ed assumeva aspetto decisivo rispetto alle residue risultanze (visure banche dati INPS e AE).
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di cui agli artt. 1 cod.pen. e 10-quater d.lgs 72/2000.
Argomenta che difetta la gravità indiziaria sul ruolo concorsuale della RAGIONE_SOCIALE nell’operazione asseritamente illecita di matrice tributaria e sulla consapevolezza
in capo alla stessa dei crediti posti in compensazione; rimarca che il Pm nella richiesta cautelare aveva escluso la partecipazione della ricorrente alle operazioni tributarie commesse in altre aree geografiche e che la stessa risulta totalmente estranea ai procedimenti penali a carico della società che aveva “formato” i crediti risultati, secondo gli inquirenti, inesistenti (pag 42 richiesta cautelare).
Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 292, 274 e 275 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura.
Argomenta che l’iter logico seguito dal Tribunale era censurabile perché carente ed illogico, non avendo i Giudici del riesame considerato, ai fini RAGIONE_SOCIALE doverosa valutazione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, la distanza temporale dalla data di commissione dei reati e quella di applicazione della misura e la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE non prestava più attività lavorativa presso la RAGIONE_SOCIALE, essendo la società divenuta inattiva; inoltre, le esigenze cautelari indicate dal Tribunale ben potevano essere garantite mediante l’applicazione di misura meno gravosa.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo ed il terzo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono inammissibili.
La ricorrente lamenta che il Tribunale, nel riconoscere i gravi indizi di colpevolezza in relazione al diverso delitto di indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti gyre(a fronte della originaria contestazione per reato di cui all’ad ‘640, comma 2, cod.pen.), non si sarebbe limitato ad operare una mera riqualificazione giuridica del medesimo fatto oggetto dell’imputazione provvisoria, ma avrebbe formulato autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, in difetto della relativa domanda cautelare del pubblico ministero. Lamenta, inoltre, con riferimento alla gravità indiziaria, che nella richiesta cautelare era stata specificamente esclusa la partecipazione della ricorrente alle operazioni tributarie oggetto di precedenti procedimenti penali a carico RAGIONE_SOCIALE società che avevano “formato “i crediti ritenuti inesistenti, nonchè la conoscenza e conoscibilità della predetta in ordine alla consumazione degli illeciti tributari.
Orbene, è vero che, in tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fa quanto la modifica della qualificazione giuridica non incide sull’autonomo potere iniziativa dello stesso pubblico ministero con il limite, però, della immutabilit
formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (cfr. Sez.U, n. 16 del 19/06/1996, Rv.205617 – 01; Sez.6,n. 12828 del 14/02/2013, Rv.254902; Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. 279211), fermo restando che l’eventuale modifica della qualificazione non produce effetti oltre il procedimento incidentale (Sez 6, n. 16202 del 11/03/2021, Rv. 280900 – 02; Sez.2 n. 9948 del 23/01/2020,Rv.279211 – 02).
Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono privi di specificità perché la ricorrente non allega al ricorso la domanda cautelare, non presente negli atti trasmessi a questa Corte, e non consente, quindi, di valutare la fondatezza o meno della dedotta erronea riqualificazione, perché basata su un mutamento del fatto oggetto dell’iniziativa del pubblico ministero, nè del dedotto vizi motivazionale in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La doglianza è priva della necessaria specificità perché è formulata senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della contestata sussistenza gravità indiziaria (basata anche sulle risultanze dell’informativa della GdF e sulle s.i.t.).
Questa Corte, con orientamento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep.20/02/2017, Rv.269218; Sez.6,n.18764 del 05/02/2014, Rv.259452;Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventual eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’ide convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza, non limitandosi ad evocare la gravità del titolo di reato, ma rimarcando anche le modalità RAGIONE_SOCIALE condotte (ripetitività, abitualità, sistematicità e metodicità RAGIONE_SOCIALE stesse, coinvolgimento di una pluralità di società cartiere) ed il ruolo assunto dalla ricorrente nella vicenda criminosa (soggetto propulsore del congegno criminale), elementi dimostrativi di una personalità incline al crimine ed idonei a giustificare un giudizio prognostico negativo.
Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare.
Del pari congrua è la motivazione relativa alla valutazione dell’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari.
Invero, l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l’analisi della personalità e RAGIONE_SOCIALE concrete condizioni di vita dell’indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto “prossima” – anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente – all’epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).
L’ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione RAGIONE_SOCIALE condotte delittuose, il contesto in cui i reati si son realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dalla ricorrente, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.
Congrua è anche la motivazione posta a base della valutazione di adeguatezza della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., in quanto basata coerentemente sugli elementi fattuali già rappresentati e sul rilievo ulteriore della idoneità della misura a costituire valido monito a non delinquere ulteriormente.
Le argomentazioni esposte dal Tribunale sono, dunque, adeguate e prive di vizi logici, nonché giuridicamente corrette, con conseguente manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse dalla ricorrente.
Le censure che la ricorrente svolge, peraltro, si rivelano anche orientate verso un non consentito scrutinio del merito della valutazione effettuata dal Tribunale.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. art 28 reg.esec. cod.proc.pen.
Così deciso il 19/04/2024