Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19504 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 08/07/1979
avverso l’ordinanza del 27/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/seyttrte le conclusioni del PG COGNOME NOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 27/1/2025, il Tribunale dì Salerno ha rigettato l’appello proposto da NOME Mario – sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 – avverso i provvedimento emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20/12/2024, con cui era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura in atto con altra meno afflittiva.
Nel riportare le richieste formulate dalla difesa, il Tribunale di Salerno ha rappresentato che NOME aveva rivolto istanza di revoca della misura cautelare di massimo rigore, adducendo ragioni di salute che riguardavano la sua persona e le persone degli anziani genitori, l’assenza di pericoli collegati all’inquinamento probatorio; in via subordinata aveva chiesto la sostituzione della misura in atto con quella dell’obbligo di firma; in via ulteriormente gradata aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell’abitazione dei genitori o ogni altra misura cautelare che tenesse conto della situazione dell’imputato.
L’appello era rigettato, avendo il Tribunale di Salerno evidenziato la persistenza di esigenze cauteiari collegate all’elevato pericolo di recidivanza; l’assenza di documentazione attestante le asserite precarie condizioni di salute del ricorrente; l’inconferenza della richiesta di sostituzione della misura in ragione delle condizioni di salute dei genitori, trattandosi di ipotesi non contemplata dalla legge.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, articolando le seguenti censure e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Erroneità; violazione di legge.
Il Tribunale di Salerno, Sezione riesame, non ha considerato le giuste deduzioni avanzate nell’interesse di NOMECOGNOME
II) Erronea applicazione della legge penale.
Il Tribunale, nella decisione impugnata, ha erroneamente applicato la legge penale. Infatti, l’istanza di riesame appariva fondata in fatto ed in diritto.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta i ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa ha depositato memoria nella quale, riportandosi ai motivi di doglianza, ha insistito nel richiedere l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale di Salerno, nella parte motiva del provvedimento, richiamando le argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza appellata ha osservato: “la difesa non contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza incentrando l’istanza ex art. 299 cpp e, poi, l’atto di appello cautelare sulla sola attenuazione delle esigenze caute/ari per via della cristallizzazione del quadro probatorio e delle precarie condizioni di salute dell’imputato e dei suoi genitori. Nel merito osserva il Tribunale che: -l’argomento relativo allo stato di salute dell’imputato è del tutto generico e non documentato e si presenta, pertanto, allo stato, privo di fondamento; -gli argomenti relativi alle condizioni di salute dei genitori; al pericolo di inquinamento probatorio; alla scelta della misura cautelare di massimo rigore per tutelare il pericolo di recidivanza, costituiscono ripro posizione delle motivazioni poste a base di altra istanza ex art. 299 cpp, sulle quali questo Tribunale si è già espresso nell’ordinanza del 21.10.2024 scrivendo, testualmente, come segue: -la misura cautelare genetica è stata applicata sulla base di esigenze caute/ari connesse al pericolo di condotte recidivanti e non già a motivazioni connesse al pericolo di inquinamento probatorio: -le ordinanze ex art. 276 cpp successivamente emesse dal Tribunale dibattimentale di Nocera Inferiore si fondano sulla considerazione del verificarsi di plurime e continue violazioni, da parte di COGNOME NOME, delle prescrizioni connesse alle misure non custodiali di cui ha beneficiato, non già a ragioni caute/ari di tipo probatorio; -le non buone condizioni di salute del genitori, come documentate dalle certificazioni mediche prodotte, costituiscono una ragione non prevista dalla legge quale motivo per revocare ovvero attenuare la misura cautelare in corso di esecuzione; -la difesa, d’altro canto, non ha nemmeno documentato l’assenza di altre persone di famiglia in grado di prendersi cura della coppia di anziani per cui, anche sotto questo profilo, tale motivo non ha alcun rilievo dal punto di vista cautelare; -il reato di cui COGNOME NOME é imputato è assistito dalla doppia presunzione, seppure relativa, stabilita dall’art. 275 co. 3 0 cpp, di sussistenza delle esigenze cautelati e di idoneità della custodia in carcere a tutelarle e le continue e plurime violazioni delle prescrizioni relative a misure caute/ari diverse, poste in essere dall’imputato dal 2022 fino ad agosto 2024, dimostrano come, in tal caso, la presunzione relativa non fosse superabile, in quanto l’imputato, cui l’Autorità Giudiziaria ha dato fiducia degradando la misura cautelare di massimo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rigore, applicatagli con cautelare genetica, con altra meno afflittiva, l’ha tradita dando dimostrazione di non sapersi, assolutamente, controllare e autolimitare”.
3. A fronte delle pertinenti e diffuse argomentazioni illustrate nella ordinanza emessa dal Tribunale, i motivi proposti dal ricorrente si appalesano del tutto
generici, non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione avversata e assolutamente privi della enunciazione delle
ragioni di fatto e diritto fondanti le richieste avanzate (cfr. Sez. 1, Ordinanza n.
4521 del 20/01/2005, COGNOME, Rv. 230751:”Ai fini della configurabiiità dell’ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi, in quest’ultima
rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione”; cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, in tema di motivi d’appello, i cui principi
possono estendersi anche al ricorso per cassazione, così massimata:”L’appello, ai pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei
motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato”).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inamrnissibilità (Corte Cost, sent. n. 186 del 13/6/2000). Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
In Roma, così deciso il 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente