Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27204 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27204 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Napoli il 5/2/1967
avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 4/4/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 61 comma 1 bis, cod.proc.pen.
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano convalidava il fermo di COGNOME NOME effettuato dalla P.g. in data 1 Aprile 2025 per il del ex art. 648 cod.pen. e disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in
carcere, avendo ravvisato a suo carico la ricorrenza di gravi indizi in ordine al reato ricettazione per effetto del rinvenimento in suo possesso di tre orologi di ingente valor nonché la sussistenza di un concreto pericolo di fuga e del rischio di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie.
Ha proposto ricorso diretto per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. NOME COGNOME deducendo;
2.1 la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e dell’art. 27 Costituzione in ragion dell’omessa valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari nonché la violazione del principio di proporzionalità della misura.
Il difensore lamenta che il giudice ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente, limitandosi ad affermazion generiche ed apodittiche, senza valutare espressamente la specifica posizione del COGNOME che, a differenza dei coindagati, cui è ascritto il delitto di rapina aggravata, rispo esclusivamente del delitto di ricettazione. L’ordinanza impugnata risulta confezionata secondo la tecnica del copia-incolla, come emerge dal riferimento in un passo del provvedimento a nomi di indagati non pertinenti; non ha differenziato le condotte dei coindagati e le lor posizioni soggettive in violazione del principio di proporzionalità e nella valutazione del risc di recidiva non ha tenuto conto che il COGNOME è soggetto incensurato, padre di famiglia dotato di un’occupazione stagionale, omettendo di argomentare l’attualità e concretezza del rischio di ricaduta.
Anche in relazione alla prognosi sulla pena il giudice non ha tenuto conto della diversità del titolo di reato contestato al ricorrente rispetto ai coindagati e ha del tutto trasc l’assenza di gravità delle modalità esecutive del delitto ex art. 648 cod.pen.;
2.2 la violazione degli art. 275, comma 3 bis e 275 bis, comma 1, cod.proc.pen. per avere il giudice omesso di motivare circa l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con modalità di controllo tecnologico in violazione del principio di uguaglianza e del principi di proporzionalità della pena di cui all’art. 27, comma 3, della Costituzione.
Secondo il difensore l’ordinanza impugnata ha incongruamente parificato le posizioni dei coindagati violando il principio di uguaglianza nonostante le condizioni soggettive del ricorrente, omettendo di spiegare quali specifici elementi hanno indotto a ritenere la custodia in carcere come l’unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa. In particolare, l’ordinanza censurata non ha fatto menzione del fatto che per il COGNOME non v sono elementi che depongano per una proclività a delinquere nel settore dei reati contro il patrimonio e ha omesso di valutare la specifica richiesta di applicazione degli arrest domiciliari, anche con dispositivi di controllo, in relazione alla quale era stata indic
un’abitazione idonea e specificata la possibilità che il figlio dell’indagato contribuisse al mantenimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto prospetta censure non consentite e, comunque, manifestamente infondate. E’ noto e incontestato che il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, sicché può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità (Sez. 6, n. 41123 del 28/10/2008, COGNOME, Rv. 241363 – 01;Sez. 6, n. 18725 del 19/4/2012, Rv 252643-01; Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME, Rv. 186999 – 01).
Nella specie il difensore sotto l’egida della violazione di legge denunzia vizi del motivazione, consistiti nella parificazione della posizione del COGNOME a quello dei coindagat nella mancata considerazione del diverso titolo di reato ascritto al prevenuto e della sua stori personale, circostanze che avrebbero dovuto incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura idonea a neutralizzarle.
1.1 II Gip, invero, ha ricostruito puntualmente le circostanze che hanno condotto al fermo del COGNOME e dei coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME. Questi ultimi venivano controlla nel corso delle investigazioni conseguenti alla rapina di un orologio di pregio in danno d COGNOME NOME, che portavano all’individuazione della base cui i rapinatori si appoggiavano e ad acclarare il collegamento con il COGNOME, nella cui disponibilità venivano rinvenuti ben orologi di noti marchi e rilevante valore, uno dei quali provento della rapina in danno del COGNOME. La ricostruzione dei profili fattuali della vicenda lumeggia il percorso argomentati del Gip nella valutazione delle esigenze in concreto ravvisabili e nell’individuazione de trattamento cautelare da praticare nei confronti del ricorrente.
1.2 In disparte il refuso che si legge a pag. 7 sul nome degli indagati e la considerazione che l’avere il COGNOME affittato l’appartamento in cui la P.g. ha osservato fare ingress trattenersi i due coindagati, autori materiali della rapina in danno del COGNOME, suggeris un più penetrante coinvolgimento nell’azione predatoria, proprio le accertate personali relazioni tra il prevenuto, il Cigliano e il D’Avino, la comune provenienza territoriale da al regione, le finalità illecite della pianificata trasferta giustificano la comune prognosi di el rischio di recidivanza sulla base della rilevata professionalità delle condotte contestate e d profili soggettivi degli autori.
Contrariamente a quanto assume la difesa è la sostanziale unitarietà di programmazione e di contesto dei reati accertati che giustifica la congiunta valutazione dei rischi cautel risultando recessivo l’addotto stato di incensuratezza del prevenuto a fronte dei provati
La Presidente
collegamenti con i coindagati, attinti da precedenti, che hanno agito con sicura professionalità
nell’esecuzione della rapina contestata.
2. Il Gip emittente ha, dunque, reso una motivazione non apparente ma effettiva e
pertinente in ordine alle esigenze cautelari ed ha ugualmente illustrato le ragioni per le qual
ha ritenuto inadeguate misure di minore afflittività, all’uopo segnalando sia la gravità dei fa
desumibile dalla preordinazione degli illeciti da eseguire in una città lontana dal luogo d
comune residenza degli indagati, con conseguente elevata intensità del dolo, sia la attendibile
incapacità di autolimitazione, richiedendo il regime domiciliare alternativo il prerequisi
dell’attitudine dell’indagato a conformarsi alle relative prescrizioni, che il Gip
motivatamente escluso in capo al prevenuto al pari dei coindagati.
La difesa, pertanto, a fronte di una motivazione che ha dato conto dei presupposti
giustificativi della misura imposta, lamenta nella sostanza incongruenze e inadeguatezze
motivazionali che non si prestano ad essere sussunte nella violazione di legge che solo rileva
ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod.proc.pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 25 giugno 2025
La Consigliera estensore
Corte di Cassazione – copia non ufficiale