Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12728 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12728 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1999
avverso l’ordinanza del 13/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 gennaio 2025, il Tribunale di Genova ha rigettato l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Genova aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
1.1. L’imputato venne tratto in arresto il 16 ottobre 2023, poiché trovato in possesso della somma di 1.240 euro, suddivisa in banconote di vario taglio (pur non avendo alcuna lecita fonte di reddito), nonché di involucri contenenti cocaina, da cui era possibile ricavare 652 dosi medie singole, e materiale destinato al confezionamento delle dosi di stupefacente.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce violazione dell’art. 284 cod. proc. pen., norma che non richiede, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che presso il luogo indicato soggiornino, insieme al cautelato, altre persone a lui legate da una “relazione personale qualificata”.
Colui il quale ha offerto la propria disponibilità ad accogliere il Diop si è detto anche pronto a provvedere alle sue esigenze di vita; circostanza, questa, non valutata dai giudici della cautela, i quali hanno quindi erroneamente affermato che la concessione della misura domiciliare porterebbe il Diop, in precarie condizioni economiche, a reinserirsi nel traffico di sostanze stupefacenti.
Il Tribunale, inoltre, nell’affermare l’inadeguatezza di ogni altra misura cautelare, non ha indicato alcun elemento concreto idoneo a corroborare la valutazione richiesta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta x e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Allo scrutinio dei motivi giova premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali (sia con riguardo alla gravità indiziaria, sia con riguardo alle esigenze cautelari), il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se
denuncia la violazione di specifiche norme di . legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 2613 del 14/01/2025, Perfetti, non mass.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178 – 01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997 01)
Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell’assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698 – 01).
Il vizio di motivazione di un’ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 – 01).
Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi ol coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull’attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova, nonché sull’esistenza e l’intensità delle esigenze cautelari.
Anche in relazione all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato, in presenzàdi motivazione adeguata, le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 3387 del 29/10/2024, Fall, non mass.; Sez. 3, n. 14 del 15/11/2023, dep. 2024, Tundis, non mass.; Sez. 4, n. 32974 del 04/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 2956 del 21/07/1992, Giardino, Rv. 191652 – 01),
Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
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Nel caso in esame il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha fornito una motivazione adeguata e coerente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari/ . ed alla necessità di farvi fronte con la misura di massimo rigore.
Il giudizio sull’esistenza e sull’intensità del periculum libertatis è stato fondato sulla gravità 5 91135: 4 1,11P a rdat.k . ‘Az i e mriiiciiihnitetarzur -“IMI116Magant* 11 , dei fatti, sottolineando le modalità della condotta, ovvero il numero di dosi O,’ ricavabili, l’entità della somma denaro detenuta, ed il fatto che il materiale destinato al confezionamento del narcotico fu rinvenuto proprio presso l’abitazione nella disponibilità del ricorrente.
Inoltre, dall’esistenza di plurimi precedenti specifici (vicini nel tempo), e dalla commissione del fatto per cui si procede in costanza di misura non detentiva, il Tribunale ha poi nnotivatamente tratto indicazioni sulla negativa personalità del ricorrente, e sulla insofferenza al rispetto delle prescrizioni, tali da far ritene inadeguata la misura domiciliare, il cui rispetto è invece legato alla capacità di autocontrollo del cautelato.
In tal modo il Tribunale ha fatto corretta applicazione della regola di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., indicando le ragioni concrete che inducono a ritenere l’inadeguatezza delle misure nneno afflittive, ove si consideri che con la misura domiciliare l’esatta osservanza delle prescrizioni, circostanza che rassicura circa il contenimento del pericolo di reiterazione, è affidata alla capacità di autocontrollo che il cautelato ha mostrato di non possedere (cfr., Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615 – 01, secondo cui la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari deve essere fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo).
Quanto, infine, alla ritenuta violazione dell’art. 284 cod. proc. pen., se è vero che gli arresti domiciliari sono fruibili in un luogo di privata dimora, appartenente all’indagato o a un soggetto terzo, presso il quale non è necessario che vi soggiornino altre persone, appartenenti o meno alla cerchia familiare dell’indagato (cfr., ad es., Sez. 1, n. 31769 del 25/09/2020, COGNOME, Rv. 280198 – 01), è anche vero che colui il quale chiede la sostituzione della misura di massimo rigore ha l’onere di indicare un indirizzo che consenta non solo di individuare con esattezza il soggetto – proprietario, conduttore, comodatario – che può esprimere il consenso alla fruizione della misura autocustodiale presso la sua abitazione, ma anche l’adeguatezza della stessa a garantire l’esigenza di cautela, tracciando il tipo di legame che collega l’indagato e la persona o l’organizzazione che offre ospitalità,
anche al fine di valutare l’idoneità dell’indirizzo (in questi esatti termini, motivazione, Sez. 4, n. 6908 del 2/01/2021, Xie, Rv. 280930 – 01).
Ciò che quindi sollecita il ricorso è, in realtà, una non consentita rivalutazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento del periculum libertatis e della misura ritenuta adeguata a porvi rimedio, poiché rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice della cautela.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Poiché da questo provvedimento non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. – che copia dello stesso sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1bis di tale disposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 4 marzo 2025