Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6581 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6581 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Lettera NOME, nato a Napoli il 30/12/1985 NOME COGNOME NOMECOGNOME nato Napoli il 03/07/1984
avverso l’ordinanza del 05/09/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/09/2024, il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME e NOME COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa in data 02/08/2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con la quale era stata applicata ai predetti la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (capi A e B dell’imputazione provvisoria).
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOME COGNOME SalvatoreCOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 309, commi 5 e 10, 291, comma 1, cod.proc.pen.
Argomentano che l’ordinanza impugnata aveva erroneamente disatteso l’eccezione di inefficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod.proc.pen., pur non essendo stati trasmessi al Tribunale del riesame i CD Rom richiamati ed utilizzati dal Pm nella richiesta cautelare avanzata in data 1 agosto 2024; infatti, essendo stati i predetti atti posti a base della richiesta di misura cautelare, la mancata trasmissione aveva determinato l’inefficacia della misura cautelare.
Con il secondo motivo deducono violazione degli artt. 192 e 273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Si argomenta che il Tribunale aveva espresso una motivazione apparente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare in relazione alla fattispecie delittuosa di cui al capo B) contestata all’indagato NOME COGNOME si lamenta l’esistenza di un vuoto investigativo, che la difesa evidenziava nella memoria depositata in data 5 settembre 2024, in ordine alla circostanza che il NOME fosse consapevole della esistenza della sostanza stupefacente all’interno del veicolo dallo stesso condotto; in particolare, nessun accertamento era stato effettuato in ordine alla proprietà del veicolo, se non una visura ACI, ed al ritrovamento nell’auto anche di un’urna funeraria relativa ad un’attività di imprese funebri; il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in maniera apodittica, dando atto che il Lettera era alla guida dell’autovettura ove veniva rinvenuta parte della sostanza stupefacente sequestrata e che il predetto si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.
Con il terzo motivo deducono violazione dell’ad, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.
Argomentano che il Tribunale aveva confermato la sussistenza della gravità indiziaria anche in ordine alla circostanza aggravante dell’ingente quantità, limitandosi a richiamare il dato quantitativo senza il supporto di un dato tossicologico relativo alla qualità dello stupefacente.
Chiedono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
La doglianza proposta è generica. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura, spettando all’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez.5, n. 19979 del 15/02/2024, Rv.286384 – 01; Sez.3, n. 25632 del 29/01/2018, Rv.273348 – 01; Sez.5, n. 21205 del 03/03/2017, Rv.270050 01).
I ricorrenti non hanno assolto all’onere posto a loro carico, atteso che non hanno indicato le ragioni per le quali i DVD allegati alla CNR sarebbero risultati determinanti e decisivi ai fini dell’applicazione della misura, ma si sono limitati ad affermare, genericamente, che essi sarebbero stati a posti a sostegno del provvedimento applicativo della misura e che contenevano informazioni essenziali relative alle modalità di occultamento, suddivisione e peso della sostanza stupefacente, nonchè alle modalità del fermo e dell’arresto; non hanno, però, indicato gli elementi determinanti e decisivi emergenti dal contenuto di tali atti e men che meno il loro effettivo valore indiziario ed il ruolo che avrebbero assunto nell’economia della decisione che ha portato all’emissione del provvedimento genetico.
Il motivo, peraltro, è anche manifestamente infondato.
Il Tribunale, nel disattendere la censura qui riproposta, ha evidenziato che che i CD menzionati nella richiesta cautelare non erano stati trasmessi al Giudice per le indagini preliminari che emetteva l’ordinanza genetica, il quale ne aveva avuto una conoscenza solo indiretta, attraverso il contenuto dei verbali di arresto che descrivevano le modalità di occultamento e di rinvenimento della sostanza stupefacente.
La valutazione è in linea con il condiviso principio di diritto, secondo cui l’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell’indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale. (Sez.4, n. 5981 del 17/10/2019, 17/02/2020, Rv. 278436 – 01, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della difesa in ordine all’omessa trasmissione dei tabulati telefonici, atteso che il giudice della misura non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell’informativa di polizia giudiziaria, sicché gli stessi non rientravano tra gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la sua richiesta).
Si è, infatti, osservato che l’obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., infatti, riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell’indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 2, n. 19896 del 17/04/2019, Lista, non massimata; Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Jussi, Rv. 257698; relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della difesa in ordine all’omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei tabulati telefonici, atteso che il G.I.P. non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell’informativa di P.G.; Sez. 4, n. 35952 del 03/04/2003, COGNOME Rv. 228305).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez.2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’incolpato,
ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
La valutazione della “prova” in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 – 01).
Ed è stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell’art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizicome si desume dall’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).
Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelar’ personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame
(Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in or al reato contestato, evidenziando che le risultanze probatorie comprovavano elementi fattuali in tal senso: il rinvenimento di un ingente quantitativo di sost stupefacente del tipo cocaina che entrambi i ricorrenti trasportavano, occultato bordo delle rispettive auto (rispettivamente Kg 9,795 e Kg 10,055 di cocaina, occultati in un vano posto nella parte sottostante del cambio delle aut viaggiando insieme e così dividendo il rischio del trasporto singolo di un rilevan quantitativo di sostanza stupefacente (quasi venti chili di cocaina).
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità; a fronte di tale adeguata motivazione, in ricors propongono, in sostanza, censure orientate a sollecitare una rivalutazione dell risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Del pari congrua e non manifestamente illogica è la motivazione espressa dal Tribunale in ordine alla gravità indiziaria relativa alla sussistenza della conte aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; particolare, il Collegio cautelare ha evidenziato il rilevantissimo quantitativ cocaina sequestrato, il quale, a prescindere dall’effettuazione dell’es tossicologico, consentiva di ritenere che il numero di dosi ricavabili superava 2000 volte il valore-soglia espresso in milligrammi di principio attivo (750 mg pe la cocaina).
La valutazione, inoltre, è conforme al principio di diritto, secondo cui, in te di stupefacenti, può ritenersi configurabile l’aggravante dell’ingente quantità di all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizi nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesa abbia raggiunto la “soglia minima”, ravvisabile allorquando la quantità risul superiore, per le cd. “droghe pesanti”, a 2.000 volte e, per le cd. “droghe legger a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, netta tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016 (Sez.3, n. 33139 del 08/05/202 Rv.286840 – 01).
Da tanto discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell’art. 616 cod. pro pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata i dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’alt 94 comma Iter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 10/12/2024