Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3394 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3394 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Vibo Valentia il 27/01/1964
avverso l’ordinanza del 28/08/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/08/2024, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello ex art. 310 cod.proc.pen., proposto nell’interesse di COGNOME indagato per i reati di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, – avverso l’or emessa in data 25/7/2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Reggio Calabria, con la quale era stata disattesa la richiesta di rev sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME Antonio a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordin alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Argomenta che il Tribunale aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi colpevolezza, limitandosi a richiamare per relationem la motivazione del provvedimento impugnato e senza valutare le indagini difensive allegate all’ista de libertate (verbali di assunzioni di informazioni di persone informate sui fatt costituenti elementi sopravvenuti in grado di scalfire l’originario quadro indi › n ?, e cautelare, in quanto dimostrative del kuolo del tutto marginale nelle cond contestate, anzi della sua estraneità ai fatti.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 292 lett. c) e cod.proc.pen e vizio di motivazione.
Argomenta che il Tribunale, nel disattendere la censura afferente al sussistenza delle esigenze cautelari, aveva espresso una motivazione carent frutto di un palese travisamento delle emergenze indiziarie, valutando in mani parziale quanto dedotto dalla difesa.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. nella quale ha concluso chiedend l’annullamento dell’ordinanza impugnata; il PG ha depositato memoria ex art. 61 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, decisione del giudice sull’appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di ist di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata – oltre che dall’e devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cogniz entro i confini tracciati dai motivi – anche dalla natura del provvedim impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza impositiva de misura.
Invero, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richies revoca di misura cautelare personale, iaribunale non è tenuto a riesaminare sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, doven limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corret adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesisten sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 – 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015,Rv.265569 – 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569).
1.2. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che il quadro indiziario consolid non risultava scalfito dagli elementi addotti dalla difesa a fondamento d richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto.
In particolare, la difesa evidenziava, quale elemento di novità, le dichiaraz rese dai testi escussi in sede di indagini difensive, in quanto dimostrative del del tutto marginale del COGNOME nelle condotte contestate e, comunque, fa estraneità alla vicenda illecita.
Ebbene, il Collegio cautelare ha spiegato che i testi avevano reso una versio parziale della vicenda, riferendo circostanze relative a singoli episodi o a proc seguite per lo svolgimento dei controlli, e che taluni di essi erano rimasti le mero dato documentale, non ricordando quanto avvenuto all’epoca dei fatti; ha quindi, rimarcato che a tale visione parziale dei fatti si contrapponeva la comp ricostruzione fattuale operata grazie al compendio intercettivo, dal q emergeva la piena sinergia tra il Pititto e gli altri sodali, sia ai fini della s della contestata associazione sia nel compimento dei singoli reati contestat particolare, il Tribunale ha precisato che, dalle complessive risultanze istrut emergeva la prova del pieno inserimento del COGNOME nel sodalizio criminale, qualei interfacciava con il coindagato COGNOMEnei dialoghi intercettati emergev non solo l’interessamento del ricorrente per quanto si verificava sul luogo di la in occasione delle sue assenze, ma anche la preoccupazione dello stesso per rinvenimento di un captatore; il COGNOME ed il COGNOME, inoltre, venivano a più r intercettati a scambiarsi informazioni sui precedenti controlli e sullo stato indagini in corso e sull’attività di controllo svolta dai militari; i due comunicavano tra di loro anche in merito alle preoccupazioni circa la sorte dei conta sottoposti ad ispezione).
Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con suesposto principio di diritto; a fronte di tale adeguata e corretta motivazi ricorrente propone censure meramente contestative e prive di confronto critic
con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento ogge di ricorso, cfr. Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 d 08/05/2009, Rv.244181).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha evidenziato che il quadro cautelare consolidatosi risult immutato, rimarcando la protrazione nel tempo delle condotte (circa due anni), numero degli episodi contestati, il quantitativo di sostanza stupefacente di agevolava l’ingresso, la vasta rete dei contatti, sia sul territorio nazio all’estero, vantati dal sodalizio criminoso e dimostrativi dello stabile inser nel contesto criminale internazionale; da tali elementi è stata conseguenteme tratta la valutazione di persistenza del pericolo di reiterazione criminosa, in r sia della gravità dei reati contestati che della pericolosità soggettiva dell’ desunta anche dalle modalità del fatto.
Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013) secondo cui in tema di esigenza cautela costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista 274 c.p.p., i lett. c), la pericolosità sociale dell’indagato deve congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità.
La motivazione complessiva è, quindi, adeguata, logica e conforme a diritt anche alla luce della modifica dell’art. 274 1 lett, c) i cod.proc.pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, che richiede che il pericolo che l’imputato comme altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale.
Il Tribunale, infatti, ha valorizzato ampiamente il concreto pericol recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sull’immutato quadro cautelare.
Del pari congrua è la valutazione relativa all’attualità delle esigenze caut Invero, l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo d commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analog fondata su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continui effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione misura, nel senso che l’analisi della personalità e delle concrete condizioni d dell’indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto “pross – anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente – all’epoc in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016,
Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).
L’ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indica perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifich modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dal ricor i consolidati contatti con soggetti appartenenti a circuiti criminali, element idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.
Il provvedimento impugnato, infine, è esente da vizi di motivazione anche in ordine alla specificazione delle ragioni ostative alla sostituzione della m cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari c procedure di controllo di cui all’art. 275-bis l comma 1 / cod. proc. pen
Il Tribunale ha congruamente argomentato che, con riguardo al reato associativo contestato, non appariva superata la presunzione relativa fiss dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che la misura cautelare della cust in carcere, impedendo qualsiasi contatto con gli altri sodali e con event acquirenti della sostanza stupefacente, era l’unica misura idonea a sradica ricorrente dal contesto territoria e in cui erano maturate le condotte delittuo
Tale motivazione, congrua ed esente da vizi logici, si sottrae al sindacat legittimità; anche a fronte di tale adeguata e corretta motivazione, il rico propone censure meramente contestative e prive di confronto critico con l argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma i ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 11/12/2024