Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1933 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1933 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, CODICE_FISCALE, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 12/08/2025 del Tribunale di Venezia; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 agosto 2025 il Tribunale di Venezia ha respinto l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Venezia del 18/07/2025, con la quale è stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione a plurimi episodi di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 26, 27, 31, 39, 49, 50).
L’ordinanza ha ritenuto che permanessero immutate le esigenze di cautela sociale, tali da rendere necessaria la massima misura cautelare.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando con unico motivo; violazione di legge in relazione all’art. 310 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, carente, contraddittoria e manifestamente illogica.
La difesa ha contestato il passaggio motivazionale in cui i giudici della cautela hanno fatto riferimento al pericolo di fuga, citando condotte tenute dal coimputato COGNOME, evaso dagli arresti domiciliari, tenuto conto che il ricorrente si era costituito spontaneamente in carcere e non si era sottratto agli arresti domiciliari, nemmeno in prossimità dell’udienza di legittimità che aveva reso definitivo il provvedimento che lo riportava in carcere, rendendo peraltro dichiarazioni ammissive e collaborative che, riguardando fatti in concorso, assumevano necessariamente contenuto etero-accusatorio.
La difesa ha poi censurato il passaggio motivazionale in cui i giudici della cautela hanno affermato che il rispetto delle prescrizioni in sede di cautela domiciliare era dovuto e che il periodo di arresti domiciliari si era protratto per un periodo di tempo modesto se confrontato con il più lungo periodo in cui il ricorrente si era reso latitante, evidenziando che non corrispondeva al vero che inizialmente iI ricorrente si fosse dato alla fuga e che, in ogni caso, i due periodi messi a confronto nella ordinanza impugnata erano sovrapponibili.
La difesa ha ancora contestato il passaggio motivazionale in cui il Tribunale cautelare ha affermato che il ricorrente aveva fatto parte di un gruppo con apparato organizzativo e capacità criminale di non modesto impatto sociale, continuando a trafficare stupefacenti anche dopo che uno dei correi era ristretto agli arresti dorniciliari, evidenziando che il gruppo criminale era stato ritenuto insussistente dal G.I.P. distrettuale in sede di esecuzione della misura e che il ricorrente, quale mero corriere, aveva inteso recidere i legami con i correi con le
sue dichiarazioni ammissive e collaborative che lo rendevano non più affidabile agli occhi di futuri correi ed era stato anche assolto nel merito da due imputazioni.
La difesa ha infine censurato il passaggio motivazionale con il quale il Tribunale cautelare ha ritenuto non comprovato che il ricorrente, oltre a rendere dichiarazioni auto-accusatorie, avesse anche reso dichiarazioni etero-accusatorie, sottolineando come il ricorrente, essendo un mero corriere ed avendo reso dichiarazioni ammissive dei fatti, avesse conseguentemente fornito un elemento di riscontro dell’ipotesi accusatoria di cessione di sostanza stupefacente da parte dei correi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
In via preliminare, quanto ai limiti del sindacato di legittimità, in tema di misure cautelari personali, deve essere ricordato che alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sulle esigenze di cautela sociale formulato dal Tribunale cautelare, rispetto
alla fattispecie oggetto di imputazione elevata nei confronti del ricorrente, non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione.
2.1. Il Tribunale di Venezia, infatti, nel rimarcare come gran parte delle ragioni argomentative poste dalla difesa a sostegno della propria istanza fossero già state esaminate nei precedenti provvedimenti cautelari, e, quindi, non costituendo elemento di novità, non potessero essere prese in esame ai fini della rivalutazione delle esigenze di cautela sociale, si è posto in sintonia con il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non potesse essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame, a pena di non assoggettare all’infinito una stessa questione ad un inammissibile sindacato da parte del giudice chiamato a decidere successivamente (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286199; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, COGNOME, Rv. 273648; nello stesso senso, più di recente, Sez. 1, n. 31326 del 17/07/2025, Heorhiiev, non mass.).
2.2. Quanto alle argomentazioni ritenute costituire elemento di novità, le argomentazioni del Tribunale cautelare non evidenziano fratture logiche, dovendo ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure concernenti la ricostruzione dei fatti oppure tese ad ottenere una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 2705 del 12/09/2024, dep. 2025, COGNOME; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178).
Ed invero, come condivisibilmente affermato dai giudici di merito, l’intervenuta sentenza di condanna in primo grado alla pena di quattro anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione per i sei episodi di traffico di stupefacente posti a fondamento del presidio coercitivo, rappresenta un elemento a carico del ricorrente, essendo stati ritenuti sussistenti i fatti per i quali costui era sottoposto a misura custodiale ed inflitta una pena detentiva la cui entità non è sproporzionata rispetto al periodo di restrizione cautelare.
Allo stesso modo, il Tribunale ha congruamente sottolineato come il rispetto delle prescrizioni durante il periodo di detenzione domiciliare costituisse un comportamento dovuto, coerentemente con il fermo orientamento di legittimità secondo il quale «l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte doverosa del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare» (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133), e che il detto periodo dovesse in ogni caso essere posto in relazione con il più lungo periodo in cui il ricorrente si era sottratto alla
esecuzione della misura cautelare genetica, per di più ponendo in evidenza come il ricorrente avesse continuato nel traffico di stupefacenti anche dopo che uno dei correi era stato sottoposto a custodia domiciliare, così rivelando una intensa spinta criminale ad oggi non smentita, non risultando che il ricorrente abbia preso le distanze dal contesto criminale in cui sono state poste in essere le condotte delittuose, né che abbia nelle more intrapreso un percorso di disintossicazione, infine rimarcando congruamente come, diversamente da quanto sostenuto, il ricorrente si fosse limitato ad ammettere le proprie responsabilità in ordine ai fatti per i quali era stato sottoposto a misura cautelare, senza tuttavia rendere più complete, specifiche e circostanziate dichiarazioni etero-accusatorie.
Le censure alla ricostruzione operata dal Tribunale mirano, in definitiva, ad una rivalutazione o, comunque, ad una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ma al contempo priva di decisività in ragione dei decisivi argomenti evidenziati dall’ordinanza impugnata.
La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi acquisiti, dei quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede, senza neanche confrontarsi integralmente con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
Alla Cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.