Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25069 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
Il provvedimento impugNOME è l’ordinanza del Tribunale del riesame di L’Aquila del 19 febbraio 2024, che ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Teramo, a sua volta applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari confronti di COGNOME NOME, persona sottoposta alle indagini per i delitti di rissa aggra art. 588 comma 2 cod. pen. – e lesioni personali aggravate – 582, 585 e 576 n. 5 bis cod pen., commessi in occasione di uno scontro tra le tifoserie delle squadre di calcio d
Giulianova e del Teramo, all’esterno dello stadio, con il ferimento di due agenti delle for polizia intervenute per contenerlo e sedarlo.
Il ricorso per cassazione, promosso da difensore abilitato, si è affidato a due motivi seguito sintetizzati a norma dell’art. 173 comma 1 cod. proc. pen. – l’uno fondato sul vizi inosservanza od erronea applicazione della legge penale, l’altro sul vizio di inosservanza del norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
2.1. Il quadro indiziario illustrato dal provvedimento impugNOME sarebbe insufficient perché poggiato sulle immagini, di pessima qualità, delle telecamere collocate sul posto e i ogni caso solo genericamente enunciato; la posizione del ricorrente – immortalato da quattro fotografie, in stato di quiete – sarebbe stata accomunata a quella di altri indagati, in indistinto, ed anzi sarebbe stato indicato come tifoso del Teramo – appartenente al gruppo dei “sedici gradoni” – mentre lo è del Giulianova; l’ordinanza impugnata avrebbe individuato ne COGNOME uno dei partecipi al ferimento di un carabiniere, salvo poi dire – in altro provvedi – che ne sarebbe stato responsabile tale COGNOME.
2.2. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, l’ordinanza, del tutto carente di motivazio non avrebbe considerato che il prevenuto, gravato da un solo e molto risalente precedente penale, svolge regolare attività lavorativa; infine, è destinatario di un provvedimento DASP con obbligo di duplice presentazione e firma in Questura, che di per sé eliminerebbe ogni residua esigenza di cautela.
Il ricorrente ha chiesto, legittimamente, di potersi riabilitare rientrando a lavora riferimento ostativo, contenuto nel provvedimento, all’insussistenza di una condizione “assoluta indigenza” sarebbe inconcludente, perché se fosse in possesso di risorse sufficient egli non avrebbe necessità di uno stipendio.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.
E’ jus receptum , alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di che l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compr l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi d apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chies l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 – dep. 04/01/2012, COGNOME,
Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all’esclusivo dell’atto impugNOME al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisi di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in se legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determin 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto a giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, COGNOME e altro, Rv. 201840).
2. Orbene, quanto al compendio gravemente indiziario, l’ordinanza impugnata, con proposizioni razionali, coerenti ed appropriate, ha messo in rilievo che la zuffa t i contrapposti gruppi di sostenitori, durata alcuni minuti e nel contesto della quale due agent polizia hanno subìto lesioni personali, certificate in ospedale, è stata effigiata <chiarame dalle immagini e dalle fotografie in atti; che il ricorrente, con certezza indiv dall'ingrandimento dei frame del filmato .
In relazione, invece, alle esigenze cautelari, il Tribunale si è soffermato sulle modalità condotta – nel complesso descritte come -e con particolare riferimento proprio al contegno tenuto dal ricorrente, ne ha illustrat preoccupante pervicacia perché con la risoluta intenzione di prendervi parte attiva ed idonea a ; tali rilievi hanno indotto il Tribunale a a censurarne la concreta propensione a gesti di aggressione fisica e ad apprezzarne il peculiare profilo di pericolosità sociale , con la conseguente irrilevanza della emissione del provvedimento questorile che ha inibito al prevenuto l partecipazione ad altri eventi calcistici.
Ed anche a riguardo del concreto ed attuale pericolo di commissione di analoghi reati nel contesto delle manifestazioni del tifo organizzato, il Tribunale non si è sottratto dal chiarire, con esposizione congrua e persuasiva, che il divieto di accedere ai convegni sportivi non è tal da neutralizzare la possibilità di partecipare ai cortei delle frange violente dei sostenitori, in considerazione delle diffuse modalità di travisamento della persona; ed ha sul punto esaurit
le proprie riflessioni – al di là dell’ininfluente assegnazione del ricorrente all’uno o gruppo di supporters stigmatizzando i precedenti penali del ricorrente .
Infine, il tessuto della motivazione dell’ordinanza ha affrontato, con argomentazioni altretta logiche ed esaustive, il tema dell’adeguatezza della custodia domiciliare, ribadendo i connotat dell’indole violenta dell’indagato – strumentale alla e l’impellente necessità di contenimento della sua incapacità di autocontrollo attraverso una misura tale da ridurne la libertà di movimento; e rimarcando ancora, accanto all’assoluta genericità dell’istanza di autorizzazione all’allontanamento dal sito di abitazion esigenze di natura lavorativa, l’assenza di prova appagante di una condizione di “assoluta indigenza” pretesa dall’art. 284 comma 3 cod. proc. pen. ai fini del suo accoglimento.
In proposito, le doglianze del ricorso, di taglio assertivo ed autoreferenziale, omet totalmente di confrontarsi con le articolate inferenze della decisione impugnata e si rivela sotto diversi aspetti – come quelli che attengono all’insussistenza di significativi e r pregiudizi penali e alla valutazione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’at lavorativa – manifestamente infondate.
Basti invero rammentare che, per costante giurisprudenza di legittimità, “ai fini de configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista da 274, lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito dalla personalità dell’i va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedent penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche sol da comportamenti o atti concreti – non necessariamente aventi natura processuale – in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l’incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l’analisi di quel comportamento sarebbe, se inidonea, comunque del tutto insufficiente” (sez.5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212; sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, COGNOME, Rv. 277613); che, ai fini della valutazione de concreto pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., p essere prese in considerazione anche le pendenze giudiziarie e non solo i precedenti emergenti dal certificato del casellario, qualora ritenute sintomatiche della pericolosità sociale particolare riferimento alle categorie dei reati della medesima indole, come puntualizzato ne caso di specie dalla decisione impugnata (Sez.2, n. 7045 del 12/11/2013, COGNOME, Rv. 258786; Sez. 6, n. 33873 del 15/07/2008, Magnante, Rv. 240761); e ancora che – al netto delle condivisibili osservazioni dell’ordinanza sull’aspecificità dell’istanza di autorizz all’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari – lo status di “assoluta indigenza” previsto dall’art. 284 comma 3 cod. proc. pen., quale presupposto di una sua meritevole delibazione, pur suscettibile di interpretazione di non massimo rigore dimostrativo, non può essere meramente enunciato, come avvenuto nel caso di specie, ma deve risultare in qualche misura suffragato da allegazioni documentali, estese anche alle condizioni reddituali dell’eventua
ambito familiare (Sez.6, n. 1200 del 04/12/2023, Tahiri, Rv.285885; Sez. 3, n. 24995 del 13/2/2018, Osmani, Rv. 273205).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.